Caso Lidl fra vicenda giudiziaria e destino dei lavoratori. Gli atti del Consiglio di Stato – BisceglieLive.it

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Il provvedimento con cui l’ufficio Suap (sportello unico per le attività produttive) del Comune di Bisceglie ha stabilito «l’inibizione immediata della prosecuzione dell’attività» è datato 10 gennaio ma il supermercato della catena tedesca Lidl di via Giovanni Bovio, per il momento, risulta aperto e operativo. La notizia della pubblicazione della determina, firmata dal dirigente Michele Cirrottola, si è diffusa capillarmente lunedì 13 gennaio (link), suscitando fin dal primo momento una riflessione sulle potenziali ripercussioni per i dipendenti del punto vendita, che a quanto pare sarebbero circa una trentina. Che ne sarà di loro nel caso in cui Lidl, a Bisceglie, dovesse chiudere i battenti? Il quesito non è malriposto, pur se è legittimo immaginare che i legali di Lidl Italia abbiano già inoltrato una richiesta di sospensiva dell’efficacia della determina.

Le lamentele dei ricorrenti e il giudizio al Tar

Il nodo gordiano, dalla lettura dell’articolato dispositivo di sentenza del Consiglio di Stato del 16 settembre scorso, riguarderebbe il rapporto fra la superficie destinata alla struttura di vendita e quella riservata ai parcheggi, essendo stata stralciata la questione della paventata criticità sulla distinzione dei corpi di fabbrica insistenti sul terreno in cui è avvenuta la costruzione, nel 2019: «Le risultanze processuali hanno escluso che la distinzione in due edifici risulti fittizia e si tratti, in realtà, di un unico fabbricato finalizzato ad insediare un’unica struttura commerciale» hanno ribadito dal collegio giudicante, confermando «che il contenzioso riguarda soltanto l’edificio designato come “A” e non anche quello previsto in progetto, ma non ancora autorizzato, previsto come “B”».

La decisione del Consiglio di Stato

I giudici amministrativi di secondo grado hanno ribaltato gran parte delle tesi assunte dal Tar Puglia. Emerge un dato eloquente: per i componenti del collegio giudicante la procedura di rilascio del permesso di ricostruire, risalente al 5 dicembre 2018, è stata in qualche modo disattesa o interpretata non correttamente. I vizi di forma eccepiti dalle due società ricorrenti (Penny Market e Repros, concorrenti di Lidl) sono stati respinti in primo grado ma gli accertamenti affidati ad un verificatore terzo (l’architetto Vito D’Attoma) hanno fotografato meglio la situazione: «Dalle risultanze dalla verificazione risulta evidente la fondatezza delle censure articolate dalle società Repros e Penny Market, che hanno lamentato il mancato soddisfacimento dello standard corrispondente alla quota da destinare a “parcheggio privato”, la mancata esatta verifica comunale sull’effettiva realizzazione dei progetti e l’illegittimità, per travisamento dei fatti, del diniego opposto dall’amministrazione comunale all’istanza di autotutela» è riportato nella pronuncia della quarta sezione del Consiglio di Stato.

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Sono state accolte, in sostanza, le censure sulla presunta violazione delle norme urbanistiche che impongono una determinata correlazione fra superficie di vendita e parcheggi e sul mancato soddisfacimento dello standard minimo da destinare a parcheggio pertinenziale.

La questione urbanistica

Repros, presentando un’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire già nel settembre 2019, ha sostenuto il principio del «disallineamento del fronte edilizio privato rispetto all’area pubblica» ma il Comune, respingendo la richiesta, ha ritenuto quella deduzione infondata, evidenziando che «il corpo di fabbrica risulta ubicato correttamente all’interno della superficie fondiaria del lotto di intervento pari a 2486 metri quadri». La relazione del verificatore, rispondendo al quesito posto dal Consiglio di Stato, ha evidenziato in proposito che: «La scelta di attribuire, in sede di progetto, la profondità di 20 metri alla porzione di suolo da cedere a standard urbanistici lungo la carrara Notar Vincenzo produce sicuramente il disallineamento lamentato dalle parti ricorrenti, almeno sul piano della destinazione urbanistica». Il collegio giudicante ha perciò deciso che «in considerazione di quanto rilevato dal verificatore e in assenza di valide ragioni per discostarsi da tale accertamento, la motivazione opposta dal Comune risulta illegittima».

La querelle sulla superficie dei parcheggi

In merito ai parcheggi, il provvedimento con il quale il Comune ha respinto l’istanza di autotutela ha evidenziato che «l’intervento proposto prevede una superficie di 1055 metri quadri, maggiore di quella necessaria» ma gli accertamenti svolti dall’ingegnere D’Attoma hanno evidenziato che «l’unica area, fra quelle indicate in progetto, che risulta effettivamente fruibile come parcheggio pertinenziale, è l’area antistante il fronte del fabbricato prospiciente via Giovanni Bovio. Sulla base dei riscontri effettuati, tale area misura 279 metri quadri».

Il “ravvedimento” di Lidl e la determina del Comune

L’annullamento del permesso di costruire (e della conseguente autorizzazione commerciale) ha costretto gli uffici comunali a riesaminare il titolo edilizio rilasciato nel dicembre 2018, in ottemperanza a quanto fissato dal Consiglio di Stato: «L’appello va accolto, fermo il potere del Comune di riprovvedere. Le vicende successive, e in particolare la presentazione della Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) da parte della società Lidl per porre rimedio alle criticità evidenziate dal verificatore, esulano dal perimetro del giudizio e saranno evidentemente oggetto di considerazione da parte del Comune nel prosieguo dell’azione amministrativa». E il dirigente del Suap, in effetti, ha puntualizzato come «la positiva conclusione del procedimento non costituisca una nuova autorizzazione commerciale». La partita è ancora aperta.

mercoledì 15 Gennaio 2025



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