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Tribunale di Ferrara, 28 dicembre 2024, Giudice Anna Ghedini
Parole chiave
Sovraindebitato incapiente – Esdebitazione – Formazione dell’indebitamento – Dolo o colpa grave
Massima: “Nel caso in cui il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento e sia incapiente chieda l’esdebitazione, l’esdebitazione non può essere concessa se il debitore ha causato il sovraindebitamento omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte, connotandosi detto comportamento come colpa grave (se non dolo) del debitore”.
Disposizioni applicate
Art. 283 codice crisi (esdebitazione del sovraindebitato incapiente)
CASO
Un piccolo imprenditore è incapiente e chiede l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 del codice della crisi. Il Tribunale di Ferrara accerta le cause del sovraindebitamento, dovuto prevalentemente a IVA non pagata nel corso degli anni. Il giudice passa poi a valutare la meritevolezza del debitore.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Ferrara rigetta il ricorso presentato dal sovraindebitato incapiente ritenendo che vi sia stata colpa grave, se non dolo, da parte del debitore nell’accumulazione del debito con l’erario. L’imprenditore non è meritevole e non può ottenere l’esdebitazione.
QUESTIONI
Il nostro legislatore riconosce la possibilità di abbattimento dei debiti anche al debitore che non sia in grado di pagare nulla ai creditori. Si tratta dell’istituto dell’esdebitazione, che viene definita dalla legge come la “liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” (art. 278, comma 1, codice crisi). L’esdebitazione è la conseguenza della partecipazione a una procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure può essere chiesta autonomamente in caso di incapienza.
Con riferimento al sovraindebitato incapiente, si prevede che “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere al’esdebitazione solo una volta” (art. 283, comma 1, codice crisi). Come si può notare, la disposizione pone alcuni limiti a questa forma di esdebitazione. Si deve anzitutto trattare di una persona fisica; sono dunque escluse le persone giuridiche. Occorre inoltre che la persona sia “meritevole”, escludendosi dunque i casi di immeritevolezza (tema sul quale ci soffermeremo sotto). Infine deve esserci un’incapienza totale, nel senso che il debitore non ha né patrimonio né redditi, oppure che il reddito che ha (generalmente sotto forma di stipendio o pensione) non gli consente di superare la soglia di mantenimento. Non essendoci alcuna eccedenza a disposizione dei creditori, il debitore non è in grado di pagare nulla alla massa dei creditori. Per questa ragione, è inutile che rimanga sommerso da una marea di debiti non pagabili in alcun modo. La norma specifica che l’utilità non ci deve essere nemmeno in prospettiva futura, giudizio prognostico (e dunque incerto) sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore negli anni a venire. Si prevede infine che questa esdebitazione, specifica per l’incapiente, può essere ottenuta una sola volta. La disposizione tutela fortemente il debitore, perché gli consente di cancellare tutti i suoi debiti, ma – contemporaneamente – penalizza grandemente i creditori, che vedono cancellati i loro crediti senza recuperare alcunché. Ecco allora che il legislatore consente solo una volta di ottenere questa esdebitazione.
Nel caso trattato dal Tribunale di Ferrara, il debitore aveva debiti complessivi per 176.121 euro, di cui 128.097 euro con l’erario. Il debitore aveva difatti svolto attività imprenditoriali omettendo il pagamento dell’IVA. La situazione di sovraindebitamento è certa in quanto l’ex imprenditore, non avendo né patrimonio né redditi, non è in alcun modo in grado di far fronte a detta debitoria.
Il legislatore però non consente sempre di ottenere l’esdebitazione, imponendo un controllo sulle cause del sovraindebitamento. Più precisamente si prevede che “il giudice … valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e le mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione” (art. 283, comma 7, codice crisi). Il requisito della meritevolezza è dunque rimasto anche dopo i correttivi al codice della crisi. Il giudice deve controllare se ci siano atti in frode da parte del debitore. Inoltre deve verificare se ci sia stata colpa grave (o addirittura dolo) nella formazione dell’indebitamento.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Ferrara, il giudice ritiene che il debitore non sia meritevole. Il debito era prevalentemente con il fisco e si era generato per il fatto che il debitore, sistematicamente, non aveva versato l’IVA per un periodo di circa 14 anni (dal 2006 al 2020). Il Tribunale di Ferrara ricorda che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore e che l’obbligo di concorrere alla spese pubblica è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale. Il giudice ferrarese osserva altresì che l’omissione del pagamento delle imposte, costituendo un’indebita fonte di finanziamento, falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza, con il rischio di aggravamento del dissesto.
Il debitore cerca di giustificare il mancato pagamento delle imposte con la invalidità della moglie. In effetti, viene prodotto un verbale di accertamento di invalidità civile al 90%. La malattia era insorta nel 1995 e non consentiva alla moglie di lavorare. La coniuge peraltro è una persona orientata, collaborante e in grado di camminare autonomamente; la signora non gode di indennità di accompagnamento. Le attività imprenditoriali erano state iniziate nel 2001 (quando sussisteva già l’invalidità), cosicché il Tribunale di Ferrara non ravvisa alcun legame causale tra il mancato pagamento delle imposte e lo stato di malattia.
Dalla documentazione prodotta emerge che l’attività imprenditoriale aveva sempre presentato una scarsa marginalità. A fronte di tale evenienza, il ricorrente avrebbe dovuto cessare la propria attività o cercare di ridimensionare il proprio debito. Invece, il mancato sistematico pagamento dei contributi IVA ha aggravato l’indebitamento.
In conclusione, il Tribunale di Ferrara ritiene che il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave (se non dolo), cosicché non soddisfa i presupposti per ottenere l’esdebitazione. Il ricorso viene dunque rigettato.
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