La contrattazione collettiva ed il welfare sono una cosa seria e dovrebbero essere conseguentemente trattati seriamente.
Non sembra, purtroppo, che ciò sia avvenuto col Ccnl 16.7.2024, relativo all’area dirigenza del comparto Funzioni Locali, come mette definitivamente in luce il parere Aran sul finanziamento del welfare aziendale per i segretari comunali a carico del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza.
Il testo del parere è il seguente: “È corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del CCNL Area FL del 16.07.2024 che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali può essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti?
Come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (Campo di applicazione), 26 (Welfare integrativo) e 35, comma 1, lettera d) (Contrattazione Integrativa: materie) del nuovo CCNL dell’Area FL del 16.0.2024, i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 sono applicabili anche ai Segretari e le risorse sono necessariamente allocate nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020.
Pertanto, si ritiene che sia corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali possa essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti”.
L’Aran ritiene, dunque, che un finanziamento di un fondo riservato alla dirigenza e costituito con risorse da sempre destinate alla dirigenza, possa essere destinato ad una categoria di lavoratori, i segretari comunali, non appartenenti alla dirigenza, il cui trattamento economico non concorre in alcun modo alla costituzione del connesso fondo.
Si assiste, dunque, all’assurdità che un fondo riservato ad una certa categoria di dipendenti possa essere utilizzato da un’altra categoria di dipendenti.
In effetti, tale assurdità logica, prima ancora che giuridica e contrattuale il Ccnl 16.7.2024 la propone anche per la questione degli incarichi ad interim eventualmente svolti dal segretario comunale, laddove si ammette che il finanziamento anche in questo caso attinga al fondo della contrattazione decentrata della dirigenza.
Spesso accade che quando si apre il varco a disposizioni insostenibili, il rigagnolo si trasforma in fiume in piena. Dunque, il passaggio dall’ammettere che l’interim dei segretari sia finanziato da un fondo riservato ai dirigenti, all’estendere tale visione anche al finanziamento del welfare il passaggio è breve e quasi scontato. Ma, la ricostruzione resta un assurdo.
Non convincono affatto i ragionamenti proposti dal parere a fondamento della finanziabilità del welfare aziendale dei segretari mediante fondi riservati ad altri soggetti.
Il riferimento all’articolo 1, che riguarda il campo di applicazione e comprende “tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 3 del “CCNQ per la definizione della composizione delle Aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021” sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10.08.2022” è manifestamente un artifizio sofistico. Il Ccnl si riferisce ovviamente a tutto il personale considerato. Ma, allora, perché non finanziare il welfare dei segretari anche col fondo della dirigenza Pta? Usando il ragionamento dell’Aran anche questo sarebbe possibile.
Il fatto è che la disciplina del welfare, contenuta in generale nei Ccnl, è lacunosa e insufficiente. Il welfare, in quanto istituto contrattuale, deve trovare nei contratti la propria fonte. Ma, al di là della circostanza che con la legge 207/2024 adesso la spesa deve essere fatta rientrare nel tetto del salario accessorio, il finanziamento tratto dal fondo della contrattazione decentrata è di per sé un depotenziamento dell’istituto. Infatti, per attivare gli strumenti di welfare le parti in sede di contrattazione decentrata debbono decidere di destinare al welfare risorse che, nella logica dei vasi comunicanti del fondo, si sottraggono ad altri istituti. E poiché le spese per il welfare sono caratterizzare da continuità, per altro appare necessario che il finanziamento passi da partizioni stabili dei fondi.
L’articolo 26, comma 2, del Ccnl 16.7.2024 dispone: “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 57 e 91 del CCNL del 17.12.2020, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 57, comma 3, primo periodo e 91 comma 11 del CCNL 17.12.2020”. L’articolo 57 del Ccnl 17.12.2020 fa parte della Sezione dedicata – in via esclusiva – ai dirigenti, tuttavia.
Le risorse di quel fondo, cioè, riguardano solo la dirigenza e solo ai dirigenti debbono essere destinate. E anche l’articolo 35, comma 1, lettera b), del Ccnl 16.7.2024 sta nella Sezione riservata in via esclusiva alla dirigenza e regola la contrattazione decentrata riferita solo ai dirigenti.
Che tale disposizione non sia utilizzabile per i segretari comunali è comprovato da una serie di circostanze:
- L’articolo 7, comma 1, del Ccnl 16.7.2024, ove si afferma “La contrattazione collettiva integrativa, fatta eccezione per i segretari comunali e provinciali, si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione…”;
- Il Ccnl 16.7.2024 non prevede relazioni sindacali a livello di ente per i segretari comunali.
Non si vede, dunque, come sia possibile estendere ai segretari comunali il welfare aziendale di una Sezione, quella della dirigenza, in assenza di una contrattazione decentrata che riguardi i segretari stessi e in assenza di un sistema di finanziamento specifico.
Il parere – da considerare del tutto erroneo e da rigettare – dell’Aran finisce, dunque, per legittimare una contrattazione a livello di ente destinata anche ai segretari, in totale assenza di norme contrattuali collettive che lo consentano, e di violare il chiaro vincolo di destinazione del fondo ai dirigenti, per dirottarlo in parte ai segretari.
Tanto tale ricostruzione non regge, che essa lascia aperto ed irrisolto il problema di come finanziare il welfare dei segretari comunali negli enti locali nei quali non sia presente la dirigenza, che per altro sono la maggioranza. Non si vorrà certo affermare che i segretari potranno attingere al fondo della contrattazione decentrata di un comparto e di Un Ccnl totalmente diverso!
Se l’Aran e i sindacati hanno dimenticato di disciplinare il welfare per i segretari comunali con una norma volta a stabilire dove e come reperire il finanziamento connesso, la soluzione non sta nell’inventare pareri totalmente infondati: si torna ai tavoli e si contratta di nuovo, con la serietà necessaria.
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