“Si dispone che nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lett. b) e c) dovrà essere sempre disposta l’indicazione sulla patente italiana delle diciture “LIMITAZIONE DELL’USO- Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO-Codice 69, con limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436” (cfr. art. 125, commi 3-ter e 3-quater). Le dette prescrizioni permarranno sul documento di guida per un periodo di almeno due anni e di almeno tre anni nei casi più gravi”, prosegue Vinci.
“In sostanza nell’ipotesi di realizzazione delle fattispecie delittuose appena menzionate (in caso di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) il soggetto sanzionato potrà condurre, per il periodo prescritto per le rispettive violazioni, solo veicoli a bordo dei quali risulti installato il dispositivo alcolock, consistente in un dispositivo collegato alla centralina di avviamento del motore dell’auto che ne impedirà l’accensione ove il tasso alcolemico del conducente risultasse superiore allo zero.
A tale prescrizione si aggiungono la revoca della patente e il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione”.
“Per quanto attiene, invece alla guida sotto l’effetto di droghe si registra la semplificazione delle procedure per l’accertamento di consumo di droghe e sostanze psicotrope e, soprattutto, si dispone normativamente l’eliminazione della necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica, risultando sufficiente, da ora in avanti, la positività al test per la sospensione immediata della patente. In caso di positività, è prevista la revoca della patente e l’obbligo di visita medico-legale, con divieto di riottenere la patente per tre anni.
Vi è poi, quale ulteriore novità, la previsione del divieto di guida di veicoli potenti esteso da uno a tre anni per i neopatentati, nonché il divieto dell’uso di veicoli con potenza superiore a 75 kW/t.
Si tratta d’interventi normativi che si prefiggono all’evidenza di contrastare il fenomeno, purtroppo assai diffuso, di guida in stato d’ebrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope, da cui derivano incidenti spesso mortali. Si registra tuttavia, sin dalla prima applicazione, una diffusa intolleranza alle nuove regole da parte dell’opinione pubblica”.
“È presto tuttavia per poter affermare che le nuove norme siano soltanto delle restrizioni cui non corrisponde alcun beneficio in termini di sicurezza stradale”, conclude Vinci.
“Erano altresì attesi gli interventi in tema di cosiddetta micromobilità. Con specifico riferimento ai monopattini il nuovo codice della strada impone il rispetto e la ricorrenza di tre nuove prescrizioni: l’obbligo del casco per tutti; l’obbligo di munirsi di contrassegno identificativo del monopattino e l’obbligo di stipulare contratto di assicurazione per la RCA.
Se i primi due obblighi appaiono senz’altro da accogliere con favore, qualche perplessità suscita l’obbligo di munirsi di contratto di assicurazione per la RCA, considerando che si tratta di veicoli leggeri, che possono cagionare quindi danni assai limitati a persone e cose.
Con la stessa logica l’obbligo di munirsi di assicurazione obbligatoria dovrebbe allora essere esteso a chi guida una bicicletta.
Ma si arriverebbe, così facendo, al paradosso di limitaredrasticamente del tutto l’uso di veicoli non inquinanti e che contribuiscono ad alleggerire di molto il trafficonelle nostre città”
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