L’AMMISSIONE DELL’INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NEL GIUDIZIO INCIDENTALE AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. SULLA LEGITTIMITÀ EURO-UNIONALE DELLO STAFF LEASING

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Abbiamo già parlato, in un precedente post, della causa promossa avanti al Tribunale di Reggio Emila, Sezione lavoro, dagli avvocati Enrico Varricchio e Riccardo Rocca, di Wise Legal & Tax, in rappresentanza di una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di lavoro interinale, che contestava la legittimità della sua ripetuta assegnazione, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, alla medesima azienda utilizzatrice e per lo svolgimento delle stesse mansioni, sostenendo la contrarietà della disciplina italiana sullo staff leasing, che appunto consente il lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, con la disciplina dell’Unione europea, che invece prevede che il lavoro interinale debba necessariamente essere temporaneo, e chiedendo pertanto che il suo rapporto di lavoro fosse stabilizzato alle dipendenze dell’utilizzatrice.

Abbiamo inoltre già ricordato, nel medesimo post, che il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 7 novembre 2024, ha disposto la sospensione della causa e il suo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., affinché valuti la compatibilità della normativa italiana sul lavoro tramite agenzia interinale con il diritto U.E., in particolare relativamente alla necessità del suo carattere temporaneo.

Ebbene, successivamente a tale rinvio, sono intervenuti in causa, esplicitamente al fine di poter partecipare anche al giudizio incidentale avanti alla Corte di Giustizia U.E., sia l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro (Assolavoro), sia svariate associazioni sindacali (in particolare, la C.G.I.L., tramite la sua struttura “Nuove Identità di Lavoro”, N.I.diL.-C.G.I.L., che rappresenta e tutela i lavoratori somministrati e in genere atipici; e due Cobas, ossia la C.U.B. – Confederazione Unitaria di Base e la U.B.S. – Unione Sindacale di Base), la prima, sostenendo la conformità dello staff leasing con la normativa europea e, le seconde, negandola.

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Il Tribunale di Reggio Emilia, con due successivi decreti del 13 dicembre 2024 e del 14 gennaio 2025 ha ammesso tali interventi.

Nonostante, infatti, il Tribunale abbia rilevato che l’intervento volontario in una causa “sospesa” (com’era quella avanti al Tribunale di Reggio Emilia a seguito del rinvio alla Corte di Giustizia U.E.) non è in genere possibile ai sensi degli articoli 297 e 298 c.p.c. (vedi Cass., 12 ottobre 2000, n. 13595 e Cass., 2 marzo 2004, n. 4427) e che la stessa Corte di giustizia U.E. ha in passato ritenuto che una parte «non può essere ammessa ad un procedimento dinanzi alla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE, qualora questa parte introduca dinanzi a un giudice nazionale la sua domanda di intervento non per assumere un ruolo attivo nella prosecuzione dell’azione dinanzi al giudice nazionale, ma al solo fine di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte» (ordinanza del 16 dicembre 2009, cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a., spec. punto 9), ha altresì affermato che più recentemente la Corte stessa si e dimostrata favorevole a una maggior partecipazione al pregiudiziale, anche perché questo le consente di massimizzare la raccolta di informazioni e dati rilevanti ai fini della decisione, che riguarda aspetti profondamente scientifici e di fatto su cui i dati provenienti dalle parti principali o dal giudice del rinvio possono essere insufficienti, concludendo pertanto che «sotto l’aspetto sostanziale e della tutela degli interessi più generali della collettività si ritiene che consentire ai portatori di interessi collettivi, per il tramite dell’intervento nel giudizio nazionale di rinvio, di presentare le osservazioni alla Corte e di partecipare anche alla fase nazionale successiva alla riassunzione del giudizio garantirebbe una migliore tutela degli interessi in gioco; l’ammissione al giudizio appare coerente con una concezione del pregiudiziale come strumento processuale non tanto diretto a risolvere il singolo caso, ma piuttosto a consentire alla Corte di pronunciarsi in una prospettiva interpretativa di valore nomofilattico e, quindi, alla luce della più ampia informazione possibile».

Ne risulta dunque confermata l’assoluta rilevanza “generale” della questione sollevata dai Professionisti di Wise Legal & Tax, che difatti, a seconda di come verrà risolta dai Giudici del Lussemburgo, è potenzialmente in grado mettere in crisi o l’attuale sistema del lavoro tramite agenzia interinale o addirittura il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (perché è ovvio che, eliminando ogni limite temporale al lavoro tramite agenzia, si può finire con l’ammettere aziende composte esclusivamente da lavoratori non direttamente dipendenti dal suo titolare).





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