Nuove norme per le startup in Italia: passi avanti verso un ecosistema ideale

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Recentemente รจ stato approvato un pacchetto di norme che rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di un ecosistema favorevole per startup, PMI e investitori. Le misure introdotte sono volte a stimolare investimenti in innovazione e rafforzare la competitivitร  del sistema economico italiano.

Il pacchetto normativo prevede disposizioni mirate a incentivare gli investimenti in venture capital attraverso agevolazioni fiscali da un lato e, dallโ€™altro, a garantire stabilitร  al sistema. In particolare, introduce misure per consentire il proseguimento dei benefici fiscali alle startup virtuose che seguono un percorso di crescita tipico delle imprese innovative ad alto potenziale.

Dl Centemero: cosโ€™รจ e cosa prevede

Tra le novitร , spicca lโ€™approvazione della legge n. 162/24 del 28 ottobre 2024, nota come legge Centemero, dal nome del suo primo firmatario. La nuova normativa si inserisce nel contesto di un quadro di agevolazioni giร  previsto dallโ€™ordinamento italiano nel primo Startup Act contenuto nel Decreto Sviluppo Bis. In particolare, il Decreto Sviluppo Bis (decreto-legge n. 179 del 2012) prevede i seguenti vantaggi fiscali: per le persone fisiche detrazione IRPEF pari al 30% dellโ€™ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche deduzione IRES pari al 30% dellโ€™ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

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Accesso agli incentivi

Lโ€™accesso a tali incentivi รจ subordinato al mantenimento della partecipazione nellโ€™impresa innovativa (holding period) per almeno tre anni. Inoltre, i vantaggi fiscali descritti sono applicabili sia agli investimenti diretti nel capitale di rischio sia agli investimenti indiretti effettuati tramite veicoli specializzati.

Regime fiscale โ€œde minimisโ€

Oltre a questi benefici, la normativa introduce un regime fiscale alternativo, noto come โ€œde minimisโ€, soggetto a particolari regole previste dallโ€™UE, che prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di startup innovative o PMI innovative. Tale regime presenta perรฒ limiti di investimento agevolato per ciascun periodo dโ€™imposta: 100.000 euro per le startup innovative; 300.000 euro per le PMI innovative.

La legge di recente emanazione prevede dunque lโ€™attribuzione di un credito dโ€™imposta per le persone fisiche nel caso in cui lโ€™importo della detrazione superi lโ€™imposta lorda. In questi casi, lโ€™eccedenza potrร  essere utilizzata come credito dโ€™imposta per ridurre lโ€™ammontare delle imposte dovute o potrร  essere compensata con altri debiti fiscali, sia nellโ€™anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sia negli anni successivi.

Merita particolare menzione la deroga riservata agli investimenti in start up e PMI innovative dai limiti alla detraibilitร  previsti nellโ€™ultima legge di Bilancio 2025.

Detassazione del capital gain

Sempre nellโ€™ambito degli incentivi fiscali, il legislatore riprende il tema della detassazione del capital gain, cioรจ la plusvalenza derivante dalla cessione dellโ€™investimento diretto nel capitale sociale di startup o PMI innovative. La norma conferma la detassazione del capital gain anche nel caso di investimento di persone fisiche tramite organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), quindi anche nellโ€™ipotesi dโ€™investimento indiretto tramite apposito veicolo di investimento. รˆ necessario, tuttavia, che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e siano detenute per almeno 3 anni. Si elimina tuttavia il riferimento allโ€™investimento in regime โ€œde minimisโ€ ai fini del presente incentivo fiscale, e ciรฒ coerentemente con le regole comunitarie.

Per poter beneficiare dellโ€™incentivo รจ necessario che gli OICR scelti per gli investimenti siano โ€œdomesticiโ€, ossia devono essere residenti nel territorio dello Stato italiano o in uno Stato europeo (dellโ€™Unione europea o dello Spazio economico europeo) e che investano prevalentemente nel capitale sociale di startup e PMI innovative.

Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero: fondi comuni di investimento; societร  di investimento a capitale variabile (SICAV); societร  di investimento a capitale fisso (SICAF); fondi di fondi.

Le condizioni da soddisfare ai fini dellโ€™esenzione fiscale

Per le PMI innovative, รจ necessario che, affinchรฉ possa sussistere il beneficio di esenzione fiscale accordato al capital gain, la PMI al momento dellโ€™investimento soddisfi almeno una delle condizioni previste dallโ€™art. 3 del DDL, ossia: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o lโ€™ingresso su un nuovo mercato geografico, รจ superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

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Reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in societร  tradizionali

La disposizione normativa prende in considerazione anche lโ€™ipotesi di reinvestimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in societร  tradizionali in favore di startup e PMI innovative. Si prevede dunque lโ€™esenzione da imposizione per le plusvalenze purchรฉ realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societร  ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale.

La societร  di investimento semplice (SIS)

Infine, il legislatore pone lโ€™attenzione su un particolare veicolo di investimento del venture capital, ossia la societร  di investimento semplice (SIS). Si tratta di societร  che possono facilitare lโ€™investimento in PMI non quotate e garantire una maggiore disponibilitร  finanziaria con gli stessi vantaggi degli investitori istituzionali. Le SIS sono strumenti che godono di una semplificazione normativa rispetto ai fondi vigilati; tuttavia, devono sempre garantire un sistema di governo e controllo che assicuri la sana e prudente gestione. La riforma prevede lโ€™innalzamento della soglia di patrimonio netto da 25 milioni a 50 milioni, con una maggiore disponibilitร  di risorse.

Il DDL concorrenza incentiva fiscalmente gli investimenti in venture capital

Parallelamente alla citata disposizione, รจ stato di recente approvato un ulteriore pacchetto di norme che va ad arricchire il panorama legislativo italiano in tema di venture capital, contenuto nella legge nota come DDL Concorrenza, che introduce disposizioni volte a rafforzare il sistema del venture capital e a incentivare lโ€™attivitร  degli investitori istituzionali.

La definizione di startup innovativa

Una delle principali novitร  introdotte dal DDL Concorrenza riguarda la definizione di startup innovativa, che richiama i concetti giร  noti di microimpresa o piccola o media impresa, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Inoltre, il DDL specifica che la startup non puรฒ avere come attivitร  principale la consulenza o lโ€™agenzia. Lโ€™attivitร  consulenziale puรฒ tuttavia essere inclusa come elemento accessorio rispetto allโ€™attivitร  principale. Pertanto, il legislatore ha voluto escludere dai benefici riservati alle startup le imprese che erogano servizi tradizionali o svolgono servizi di intermediazione diretta verso un committente.

Requisiti per la permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese

La legge sulla concorrenza introduce anche disposizioni che ampliano i requisiti per la permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese, tenendo conto del loro ciclo di vita. In particolare, viene stabilito che, entro il terzo anno dalla costituzione, la startup deve dimostrare di aver raggiunto almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo;
  • stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, ai sensi dellโ€™articolo 158, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dellโ€™impresa o dellโ€™occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso un finanziamento convertibile, un aumento di capitale a sovrapprezzo o un equity crowdfunding, con incremento al 20% delle spese in ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Se, entro il terzo anno, la startup raggiunge almeno uno di questi obiettivi, puรฒ mantenere lโ€™iscrizione nella sezione speciale fino al quinto anno. Successivamente, รจ prevista la possibilitร  di unโ€™ulteriore estensione fino a un massimo di quattro anni, qualora vengano conseguiti i seguenti obiettivi:

  • un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, per un importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dellโ€™impresa superiore al 100% annuo.

Il legislatore, introducendo il termine โ€œscale-upโ€, enfatizza il ciclo di vita della startup, evidenziando il passaggio da impresa emergente, basata su unโ€™idea da validare, a realtร  scalabile e in rapida crescita.

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Incentivi fiscali agli investimenti in venture capital

Il pacchetto di disposizioni include anche norme finalizzate a favorire gli investimenti in venture capital da parte di investitori istituzionali. In particolare, i redditi derivanti dagli investimenti qualificati โ€“ esenti ai fini dellโ€™imposta sul reddito โ€“ devono comprendere anche gli investimenti in fondi per il venture capital (comma 89, lettera b-ter). La novitร  principale รจ che questi investimenti devono rappresentare almeno il 5% del portafoglio degli investimenti qualificati di un ente, con lโ€™obbligo di incrementare questa percentuale al 10% a partire dal 2026.

Vengono dunque incentivati fiscalmente gli investimenti in venture capital, settore fondamentale per finanziare startup e aziende innovative. Lโ€™obbligo di una soglia minima di investimento (5%, che salirร  al 10% nel 2026) mira a incrementare i flussi verso progetti ad alto rischio ma con potenziale significativo di crescita.

Anche le forme di previdenza complementare, come i fondi pensione, beneficeranno della stessa esenzione fiscale per investimenti qualificati in venture capital. Questo stimola una maggiore diversificazione degli investimenti, con impatti positivi sulle prestazioni pensionistiche future. Nel caso di cessione prima dei cinque anni, si applica unโ€™imposta sostitutiva senza sanzioni, a condizione che il controvalore sia reinvestito in strumenti finanziari specificati entro 90 giorni.

Intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

A completare il pacchetto di disposizioni incentivanti lโ€™investimento in venture capital, vi รจ la previsione di una ulteriore possibilitร  di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, giร  istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Fondo potrร  infatti sostenere con garanzia il capitale di rischio investito da organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, compresi quelli di venture capital. Pertanto, nella legge istitutiva, le parole โ€œfondi comuni di investimento mobiliari chiusiโ€ sono state sostituite con โ€œorganismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capitalโ€.

La figura di incubatore certificato

Una nota particolare meritano le nuove disposizioni finalizzate a ridisegnare la figura di incubatore certificato. In particolare, le nuove regole vanno in queste direzioni: si vuole rafforzare lโ€™affidabilitร  e la trasparenza del sistema degli incubatori puntando su requisiti quantitativi oggettivi e verificabili quali, tra gli altri, il numero di candidature ricevute, il numero di startup avviate, il tasso di crescita del valore della produzione delle startup incubate o supportate; escludere dalle agevolazioni fiscali gli incubatori che sono focalizzati esclusivamente sul supporto allโ€™accelerazione; si vuole monitorare lโ€™impatto degli incubatori grazie a una serie di parametri standardizzati, come la crescita del valore della produzione, il numero di brevetti registrati e i finanziamenti raccolti.



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