Con il messaggio n. 148 di ieri, 15 gennaio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) alla disciplina dell’assegno di inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), specificandone la decorrenza e fornendo le tempistiche con cui verranno emessi i pagamenti relativi alle due misure.
In primo luogo, con riferimento all’Adi, l’ente previdenziale ricorda come l’art. 1 comma 198 della L. 207/2024 abbia apportato le seguenti modifiche ai requisiti economici previsti dall’art. 2 comma 2 lett. b) n. 1 e 2 del DL 48/2023:
– innalzamento della soglia del valore ISEE da 9.360 euro a 10.140 euro;
– innalzamento del reddito familiare da 6.000 euro a 6.500 euro e da 7.560 euro a 8.190 euro per i nuclei familiari composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza individuato dal comma 4 dell’art. 2 del DL 48/2023;
– aumento della soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risultante dalla DSU resa ai fini dell’ISEE.
Inoltre, va precisato come le menzionate soglie reddituali di 6.500 euro e di 8.190 euro, moltiplicate per la scala di equivalenza, siano applicate per il calcolo dell’importo da riconoscere ai beneficiari della misura. Viene altresì modificato l’art. 3 comma 1 del DL 48/2023, con conseguente aumento del valore massimo dell’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto ritualmente registrato, da 3.360 euro a 3.640 euro.
Tale valore è aumentato da un massimo di 1.800 euro a un massimo di 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Invece, per quanto concerne il SFL, l’art. 1 comma 198 della L. 207/2024 ha apportato le seguenti modifiche:
– innalzamento del valore ISEE e del valore del reddito familiare da 6.000 euro a 10.140 euro;
– incremento dell’importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro;
– introduzione del comma 7-bis, che dispone come il limite temporale di 12 mesi di erogazione della misura sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.
Tanto premesso, l’Ente previdenziale precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, nelle more dell’adeguamento dei modelli di domanda alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, sono applicati i nuovi valori soglia per l’accesso alla misura e per il calcolo dell’ammontare del beneficio spettante, nonché del nuovo importo del SFL; tali modifiche troveranno luogo, inoltre, anche con riferimento alle domande di Adi e SFL in corso di erogazione sulle competenze da gennaio 2025.
Invece, con riferimento alle tempistiche di pagamento, rettificando parzialmente quanto specificato con il precedente messaggio n. 4326/2024, l’INPS precisa che:
– alla data del 15 gennaio 2025 è previsto il pagamento delle sole eventuali mensilità arretrate per l’Adi, aventi competenza anteriore al mese di gennaio 2025, con le soglie previste dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024;
– alla data del 17 gennaio 2025 si procederà il pagamento, per il SFL, delle eventuali mensilità arretrate e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal DL 48/2023 anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. 207/2024.
Inoltre, alla data del 27 gennaio 2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l’applicazione delle soglie di accesso alla prestazione e degli importi definiti dalla L. 207/2024 ;con riferimento:
– alle nuove domande di Adi presentate nel mese di dicembre 2024, con esito positivo dell’istruttoria, per le quali risulti sottoscritto, sempre nel mese di dicembre, il patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo familiare;
– alle nuove domande di SFL, purché risulti attiva un’iniziativa formativa o lavorativa e a seguito di verifica positiva dell’istruttoria e di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato;
– alle mensilità di rinnovo delle domande di Adi e di SFL in corso di erogazione, di competenza del mese di gennaio 2025, con l’applicazione delle soglie maggiorate, così come novellate dalla legge di bilancio 2025.
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