Evasione: introdotto l’obbligo di collegamento tra POS e ricevitore di cassa

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La Legge di Bilancio 2025 contiene alcune disposizioni che si propongono di contrastare l’evasione fiscale con il sempre più accentuato ricorso a strumenti elettronici e telematici idonei a far emergere l’economia sommersa. Tali norme possono essere ricondotte a due generi fondamentali di interventi:

  • controllo delle operazioni eseguite e dei corrispettivi riscossi mediante uso di banche dati;
  • implementazione delle misure di tracciamento delle spese.

Il presente contributo si sofferma sulle norme che rientrano nella prima categoria; alle altre disposizioni sarà dedicato un contributo successivo.

Rientrano nel primo gruppo le seguenti misure:

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Interazione tra il processo di pagamento elettronico e di certificazione fiscale

L’art. 2 D.Lgs. 127/2015 ha disposto che chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione di fattura, deve memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’obbligo equivale, per le operazioni B2C, a quello di fatturazione elettronica previsto dall’art. 1 dello stesso D.Lgs. per le operazioni B2B: attraverso tali strumenti, l’Agenzia acquisisce (con le sole eccezioni dettate per preminenti ragioni di privacy) i dati relativi alle operazioni effettuate ed ai pagamenti eseguiti, con o senza emissione di fattura.

La Legge di Bilancio 2025 rappresenta l’ultima evoluzione della materia.

Attraverso la modifica del terzo comma del citato art. 2 del D.Lgs., essa stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento permanente tra lo strumento hardware o software di accettazione dei pagamenti elettronici (cd. POS) e lo strumento di cassa che registra e memorizza in modo puntuale e trasmette in modo aggregato i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.

Si introduce quindi un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico, in modo che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni essenziali di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che riguardano l’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, facendo così emergere l’eventuale incoerenza tra incassi realizzati e scontrini emessi.

Viene adeguata di conseguenza la normativa sanzionatoria. In particolare:

  • si estende alla violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici la sanzione prevista dall’art. 11 c. 2 quinquies D.Lgs. 471/97, in tema di omessa o tardiva trasmissione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo);
  • si prevede che la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 prevista dal medesimo art. 11, c. 5, per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici a quello di registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri;
  • si estende alla violazione degli obblighi imposti dal novellato art. 2 c. 3 D.Lgs. 127/2015, il sistema delle sanzioni accessorie previste dall’art. 12 c. 2 e 3 D.Lgs. 471/97. Ciò comporta l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora nel corso di un quinquennio siano contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; si applicherà invece la sospensione per un periodo da quindici giorni a due mesi, ovvero da due a sei mesi in caso di recidiva, per il mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici allo strumento di registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati.

Disposizioni in tema di locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi ed attività turistico-ricettive

Altre disposizioni, parimenti finalizzate a favorire la raccolta telematica dei dati e gli scambi informativi tra organi di controllo, interessano il settore, in rapida espansione e di crescente redditività, delle locazioni brevi e/o ad uso turistico.

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Giova rammentare, a tal riguardo, che l’art. 13 ter c. 11 DL 145/2023, ha previsto che – per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità – il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e detiene e gestisce la relativa banca dati.

Con riferimento a tali previsioni, il comma 78 dell’art. 1 della Manovra 2025 dispone che:

  • con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità per indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica;
  • il CIN deve essere riportato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, ai sensi dell’art. 4 c. 4 DL 50/2017.

Il successivo comma 79 prevede inoltre l’interrelazione tra i controlli eseguiti a fini amministrativi ed i controlli fiscali. In base ad esso, infatti, gli organi di polizia locale comunicano all’Agenzia delle Entrate i risultati emersi dalle verifiche da essi effettuate sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o sulle unità immobiliari concesse in locazione, al fine del rafforzamento delle attività di analisi.

Interoperatività di banche dati

La cooperazione istituzionale tra le Amministrazioni pubbliche e l’interoperatività delle banche dati ispira anche il comma 80 dell’art. 1 della legge in esame. La norma modifica l’art. 1 c. 8 D.Lgs. 127/2015, disponendo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può accedere, unitamente all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di Finanza, ai dati della fatturazione elettronica, limitatamente alle cessioni di prodotti assoggettati ad accisa o assoggettati alle altre imposte indirette disciplinate dal D.Lgs. 504/1995 (t.u. accise). Di conseguenza, la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla pari dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.



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