Cripto-attività: obblighi dichiarativi e impositivi tra Manovra 2025 e 730

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La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 rappresenta un passo avanti importante per la regolamentazione fiscale delle cripto-attività in Italia.

Quali sono gli impatti per i contribuenti a seguito delle novità previste dalla Legge di Bilancio e in tema di obblighi dichiarativi?

Grazie alle novità del 2025 apportate alla disciplina delle cripto-attività, per i contribuenti risulterà fondamentale:

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  • monitorare accuratamente le proprie operazioni;
  • conservare documentazione idonea a supportare i valori dichiarati e i costi di acquisto;
  • valutare l’opportunità di aderire al regime di rivalutazione per evitare future contestazioni o imposte più gravose.

Con un quadro normativo più chiaro, il legislatore intende non solo garantire una maggiore compliance fiscale, ma anche rendere l’Italia un paese più sicuro e trasparente per gli operatori del settore delle cripto-attività.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 24-29 L. 207/2024) modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, elimina la soglia di esenzione e prevede novità per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.

In tema di obblighi dichiarativi, invece, il 14 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del Modello 730/2025 che contiene il nuovo quadro T in cui sarà possibile dichiarare, per i contribuenti non titolari di partita IVA, i proventi finanziari da cripto-attività.

Le novità della Legge di Bilancio 2025 in tema di cripto-attività

Nella tabella seguente si riportano le novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di cripto-attività.

Oggetto

Descrizione

Imposta sostitutiva

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l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (art. 67 c. 1 lettera c-sexies TUIR) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 è pari al 33%

Soglia di esenzione

dal 2025 eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro

Plusvalenze e minusvalenze

per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’art. 68 c. 9-bis TUIR

Obblighi dichiarativi: cosa deve fare il contribuente?

Il 14 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del Modello 730/2025 che è in linea con le previsioni del Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024). Tra le novità di quest’anno sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

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Nel dettaglio, dal 2025, i contribuenti non titolari di partita IVA possono dichiarare nel Modello in oggetto anche i proventi finanziari da cripto-attività tramite il nuovo quadro T.

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute e i redditi derivanti da esse. L’omessa dichiarazione delle cripto-attività detenute può comportare sanzioni amministrative significative, in linea con quanto previsto per gli altri investimenti esteri o attività finanziarie detenute all’estero.

Vi è un rafforzamento degli obblighi dichiarativi per i contribuenti che detengono o operano con cripto-attività che devono essere dichiarate nella sezione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che siano detenute su exchange italiani o esteri.

Le plusvalenze:

  • devono essere calcolate e indicate nell’apposito quadro dedicato ai redditi diversi di natura finanziaria;
  • sono determinate come la differenza tra il corrispettivo percepito (in valuta fiat o in altra cripto-attività valutata in euro al momento della transazione), e il costo o il valore di acquisto della cripto-attività.

Se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, si presume che il valore iniziale sia pari a zero, con conseguente tassazione dell’intero importo percepito.

Regime opzionale di rivalutazione più agevole per i contribuenti

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Per favorire l’emersione dei patrimoni in cripto-attività, è previsto un regime opzionale di rivalutazione del valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, con il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata pari al 14% sul valore risultante da una perizia giurata.

Non sono soggette all’imposta le transazioni tra cripto-attività che non generano plusvalenze realizzabili in valuta fiat. Le donazioni e i trasferimenti tra soggetti non generano eventi tassabili, a meno che non siano effettuati a titolo oneroso.

Il regime opzionale di rivalutazione consente ai contribuenti di:

  • sottoporre le cripto-attività a una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2025;
  • pagare un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rivalutato, rendendo così fiscalmente rilevante un nuovo valore di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze future.

Sanzioni per omessa dichiarazione

La mancata dichiarazione delle cripto-attività detenute, soprattutto se localizzate su exchange esteri, comporta sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, con un incremento dal 6% al 30% in caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata.



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