Novità del decreto legislativo correttivo in materia di mediazione civile e commerciale

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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.216 del 27.12.2024

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Focus: L’atteso correttivo al decreto legislativo 10.10.2022 n.149 (Riforma Cartabia) è stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 10.01.2025. Si tratta del decreto legislativo 27.12.2024, n. 216 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita che entrerà in vigore il 25.01.2025.

Le novità del Decreto Legislativo n.216/2024 toccano diversi aspetti del procedimento di mediazione civile e commerciale che spaziano dalla durata della mediazione alla disciplina della mediazione telematica. In merito alla durata del procedimento l’art. 6, integralmente riscritto, stabilisce che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” e non più di tre mesi, prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi“. Però se si tratta di mediazione obbligatoria o delegata dal giudice la durata è di sei mesi ma è prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza. In ogni caso la proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”, fermo restando che il termine non è soggetto a sospensione feriale.

In relazione alla mediazione demandata dal giudice, di cui all’art. 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010, si prevede che l’organo giudicante può disporla non più fino al momento della precisazione delle conclusioni ma fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione. Nell’ambito della mediazione svolta a distanza il decreto distingue tra mediazione completamente “telematica”,prevista dall’art.8 bis del D.lgs. n.28/2010 che implica la digitalizzazione di tutti gli atti, e mediazione con “incontri in modalità audiovisiva da remoto“, ex art. 8 ter, che riguarda la partecipazione agli incontri tramite mezzi di telecomunicazione. In particolare, il nuovo testo dell’art.8 bis del citato D.lgs. n.28/2010 prevede che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, tutti gli atti del procedimento devono essere formati dal mediatore e sottoscritti in conformità con le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD). A conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo ed ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria. In quanto agli incontri disciplinati dal nuovo art.8 ter si prevede che “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate“. In tal caso, quando è necessario acquisire le firme delle parti esse hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità da remoto vengano firmati senza indugio e le firme siano apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte. Nel caso in cui non c’è il consenso di tutte le parti, invece, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

Circa i requisiti richiesti per la delega alla partecipazione agli incontri, all’8 D.lgs. n.28/2010 è stato inserito il comma 4 bis che precisa quanto segue: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”. È stato chiarito, inoltre, che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio ed è stato introdotto all’art. 11 un nuovo comma 4 bis il quale precisa che: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.” Altro aspetto innovativo riguarda il patrocinio a spese dello Stato in mediazione da parte dell’avvocato fuori Foro. In pratica è stato eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo e si è precisato che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”. Inoltre, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Quando le parti aderenti alla mediazione “non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”. Infine, quando l’accordo di conciliazione deve essere messo in esecuzione mediante notifica del precetto “l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario”. 

 

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