“Il Comune deve rispondere formalmente”

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Che sia positiva o che sia negativa, una risposta motivata, e soprattutto scritta, deve essere data. E’ finita davanti al tribunale amministrativo della Liguria la vicenda del nuovo insediamento turistico ricettivo, in variante di piano regolatore generale, che le società Care srl e La Sergiunca Società Agricola srl hanno chiesto di poter realizzare a Marinella. Il punto centrale del ricorso è stato il perdurante silenzio del Comune di Sarzana, che mai ha comunicato l’esito della procedura sull’istanza avanzata dai privati per ottenere il titolo edilizio. Una inadempienza, concordano i giudici amministrativi. I quali, nella camera di consiglio del 15 gennaio, hanno accolto la richiesta delle ricorrenti, odinando al Comune di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ad adottare un provvedimento formale sul progetto presentato il 20 marzo scorso e condannadolo al pagamento delle spese di giudizio.

L’ente si è costituito in giudizio, argomentando che “la valutazione circa la rispondenza agli interessi pubblici di una proposta di variante al Prg rientra nella discrezionalità amministrativa del Comune, che, nel caso di specie, ha ritenuto di escluderla, sicché l’amministrazione non ha convocato la conferenza dei servizi”. Avendo deciso per il “no”, secondo il Comune “non vi sono norme che impongono un esplicito atto di diniego”. Diversa, appunto, la valutazione dei giudici.

La vicenda è ricostruita nel ricorso presentato, a nome delle due società, dall’avvocato Giovanni Gerbi contro l’ente, difeso dall’avvocato Fabio Cozzani. La premessa è che il Comune di Sarzana ha avviato, dopo le gravi alluvioni del 2018, il procedimento concluso il 17 giugno 2022 con un Paur, ossia il provvedimento autorizzatorio unico regionale numero 3821-2022. Si tratta del Paur che ha previsto la realizzazione, a Marinella, di una vasca di laminazione di oltre 50 mila metri quadrati e del rinnovato impianto idrovoro. “L’area destinata alle opere del Paur, in particolare quella sulla quale è prevista la vasca di laminazione – si spiega nel ricorso –, non avrebbe dovuto essere espropriata ma solo asservita”. Inoltre tale intervento avrebbe dovuto essere convenzionato.

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Le società Care e La Sergiunca, proprietarie dei terreni, “si sono tempestivamente attivate e hanno presentato una serie di proposte per realizzare un contenuto insediamento produttivo-turistico, in variante del Prg, a margine della vasca di laminazione, prevista in area La Sergiunca”. La proposta, nella versione finale, è stata protocollata il 25 luglio 2023 e su di essa è stata chiesta la valutazione preliminare: tutti gli enti consultati dal Comune si sono pronunciati favorevolmente. Il 20 marzo 2024, dunque, le società hanno presentato al Comune un progetto che prevede, nelle vicinanze della vasca di laminazione e sulla proprietà privata, un intervento produttivo turistico-ricettivo. Progetto che presuppone, come da Paur, “la stipula di una convenzione per l’asservimento dell’area destinata alla vasca di laminazione” e per regolare i reciproci obblighi. Nonostante siano trascorsi oltre sette mesi – hanno lamentato i privati di fronte al Tar – “il Comune non si è in alcun modo pronunciato”.

Se anche l’intenzione dell’amministrazione fosse non procedere alla variante di Piano regolatore per rendere possibile il nuovo insediamento, in ogni caso – ha concordato il Tar – l’ente deve esprimersi formalmente attraverso un iter che coinvolge sia il settore urbanistica che il sindaco e la giunta comunale. Scrivono i giudici: “Il procedimento di valutazione della coerenza dell’intervento proposto con il disegno complessivo e gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica comunale (…) può avere soltanto due esiti alternativi: o positivo, e in tal caso il sindaco provvede a convocare la conferenza di servizi; o negativo, e in tal caso “il sindaco non convoca la conferenza di servizi e il responsabile della struttura procede con un esplicito atto di diniego. Dunque, anche in caso di eventuale esito negativo della valutazione, il Comune non può limitarsi a omettere la convocazione della conferenza di servizi, ma ha l’obbligo di concludere il procedimento con l’adozione di un esplicito atto di diniego”.



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