Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

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Contabilità

Buste paga

 



Integrazione dei beneficiari delle prestazioni di NASPI e DIS-COLL all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025, il Decreto n. 174 del 21 novembre 2024, con l’integrazione dei beneficiari delle prestazioni di NASPI e DIS-COLL all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL, in attuazione degli articoli 25 e 26 del decreto – legge 7 maggio 2024, 60.


Con decreto n. 174 del 21 novembre 2024, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato la disciplina di dettaglio per la concreta attuazione di tali disposizioni, in particolare definendo i limiti e le garanzie per l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale funzionali all’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro, nonché introducendo elementi di trasparenza rispetto all’efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti accreditati

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


 


Modifiche alla mediazione civile e commerciale ed alla negoziazione assistita


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, con disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.


Sono stati oggetto delle disposizioni correttive la mediazione telematica e lo svolgimento degli incontri a distanza, la durata della procedura e la sua proroga (distinguendo tra mediazione ante causam e delegata), la forma della procura per la partecipazione all’incontro, gli effetti sostanziali della domanda di mediazione, il dies a quo della decorrenza termini una volta terminato il procedimento, il rapporto tra verbale di mediazione e accordo conciliazione, le celerità nelle richiesta delle sottoscrizioni, l’esenzione d’imposta e il gratuito patrocinio


 


 


INPS


Indennità discontinuità dello spettacolo: domande al 30 aprile

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


L’INPS, con il messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025, comunica che è stato riaperto il servizio di presentazione delle domande di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e che lo stesso rimarrà disponibile fino al 30 aprile 2025 (ultimo giorno per presentare la domanda).


Ciò è dovuto alle novità che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto e che interessano l’indennità spettante ai lavoratori dello spettacolo e che consistono:


  • nell’aumento da 25.000 euro a 30.000 euro del limite reddituale ai fini IRPEF che il lavoratore deve possedere nell’anno d’imposta precedente alla domanda;

  • nella riduzione da 60 a 51 del numero delle giornate di contribuzione accreditate al FPLS che il lavoratore deve avere maturato nell’anno precedente la presentazione della domanda;

  • nella soppressione della disposizione che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

  • nell’ampliamento del termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo.
  • Dilazione debiti

    Saldo e stralcio

     


  • nell’abrogazione della norma che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.


 


Novità della legge di Bilancio 2025 in tema di Assegno di Inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro


Con il  messaggio numero 148 del 15 gennaio 2025, l’INPS illustra le novità della legge di bilancio 2025 in tema di Assegno di Inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro, e conseguentemente aggiorna, in parte, il calendario del pagamenti dell’ADI 2025 che era stato precedentemente diffuso.


La legge di Bilancio 2025 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti dell’assegno di inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL):


– viene elevata la soglia ISEE (da 9.360 euro a 10.140 euro)


– viene elevata la soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura da 6.000 euro a 6.500 euro e da 7.560 euro a 8.190 euro per il nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 


– viene introdotta una specifica soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedano in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla DSU.


 


Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito per l’anno 2025


L’INPS con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025rende noto le prime indicazioni ed un quadro riepilogativo sulle norme in vigore per l’anno 2025, in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.


In particolare, la circolare si concentra sulle seguenti disposizioni:


  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024
  • Contabilità

    Buste paga

     


  • Sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024

  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025

  • Congedo parentale

  • Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)


 


Settore Moda, al via la proroga della misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria.


L’INPS, con il comunicato stampa del 15 gennaio 2025, informa che a partire da martedì 14 gennaio 2025, i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 160/2024per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.


L’Istituto segnala che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato in precedenza (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


I datori di lavoro cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge n. 199/2024, potranno, invece, trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.


 


Assegno Unico e Universale: dal 2025 nuove date di accredito


Con il Messaggio n. 111 del 13 gennaio 2025, l’INPS ha fornito indicazioni sulle date di pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i figli a caricoper il mese di gennaio 2025. A partire da quest’anno, l’Istituto aderisce al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, che modernizza i servizi di pagamento e tesoreria.


Le rate dell’Assegno unico e universale (AUU) di gennaio 2025, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, saranno accreditate nella settimana che inizia il 20 gennaio 2025.


 


Presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025

Prestito personale

Delibera veloce

 


L’INPS, con il messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, comunica che a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.


Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.


L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.


 


 


INAIL


Autoliquidazione 2024/2025: interessi di rateazione


L’Inail, con l’istruzione operativa del 14 gennaio 2025, pubblica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:


  • 1° rata – data scadenza: 16 febbraio 2025 – data utile per il pagamento: 17 febbraio 2025 – coefficiente interessi: 0

  • 2° rata – data scadenza: 16 maggio 2025 – data utile per il pagamento: 16 maggio 2025 – coefficiente interessi: 0,00822137

  • 3° rata – data scadenza: 16 agosto 2025 – data utile per il pagamento: 20 agosto 2025 – coefficiente interessi: 0,01681644

  • 4° rata – data scadenza: 16 novembre 2025 – data utile per il pagamento: 17 novembre 2025 – coefficiente interessi: 0,02541151


 


Nuovo tasso di interesse legale da gennaio 2025


L’Inail, con la circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, informa sulla variazione del tasso degli interessi legali anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni civili.


È stato fissato nella misura del 2% il tasso degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio 2025.


L’Istituto comunica che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.


Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, la circolare nell’allegato 1 riporta le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Concessione del diritto di superficie su terreni per impianti da fonti rinnovabili: i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 4 del 13 gennaio 2025precisa, i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari. Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 (decreto agricoltura) non è stata infatti introdotta una deroga alla regola generale. La proroga dei contratti già in essere, invece, non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.


Il decreto agricoltura non ha introdotto modifiche normative in materia di trascrizione e non ha disposto deroghe al dettato del codice civile


 


Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788


Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione dei codici tributo 6787 e 6788, relativi a fattispecie non più attuali, istituiti con risoluzione n. 178/E del 23 dicembre 2005 per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del D.lgs n. 143/2005


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 7 del 17 gennaio 2025 – Emolumenti pensionistici indebiti – credito d’imposta relativo alle ritenute operate


In assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 8 del 2021, il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.


 


Risposta n. 6 del 17 gennaio 2025 tassazione di redditi e utili percepiti in Lussemburgo


Se l’attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza del Contribuente), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia. Tali conclusioni non sono derogate dalle disposizioni della Convenzione applicabili al caso di specie, a cui occorre dare prevalenza sul diritto interno secondo quanto sancito dall’ art 196 del Tuir e dall’art 75 del DPR 600/73


 


Risposta n. 5 del 15 gennaio 2025 – Welfare aziendale – Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione


In materia di fringe benefit da destinare ai dipendenti, i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l’articolo 51, comma 3 del Tuir. In questa eventualità, come ad esempio la concessione di una carta di debito nominativa che i dipendenti possono utilizzare presso un numero determinato di esercenti, il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato la ritenuta a titolo d’acconto.


 


Risposta n.  4 del 13 gennaio 2025 – tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto


Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, laddove siano somme restituite al Committente a seguito dello scioglimento consensuale del Contratto


 


Risposta n. 3 del 13 gennaio 2025 – agevolazioni fiscali e Mediazione: esclusione dell’Iscrizione ipotecaria


L’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia di un credito, non strumentale al procedimento di mediazione con il quale si definisce la situazione debitoria, non è esente dalle imposte ipo-catastali perché successiva al procedimento. La mediazione è considerata conclusa con la stesura del verbale che recepisce l’intesa raggiunta


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE –  PRINCIPIO DI DIRITTO


Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025 – la fusione per incorporazione fa cessare la partita IVA dell’incorporata


Nei casi di fusione per incorporazione, per effetto della quale viene estinta la società incorporata, non è possibile proseguire l’attività con la partita Iva di quest’ultima, sia se l’incorporata è un soggetto residente sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente. Pertanto, dal momento che la società incorporata viene meno al pari del proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione o identificazione per poter operare in Italia.


Per poter continuare a effettuare operazioni sul suolo italiano, il soggetto incorporante non residente deve necessariamente disporre di una nuova attribuzione o identificazione fiscale


 


 


ISTAT


TFR – Coefficiente di rivalutazione


L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di dicembre che è pari a 120,2.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di dicembre è di 2,320017%


 



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