Costo del lavoro: prorogata la maxi-deduzione fino al 2027

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La disciplina di cui all’articolo 4, c. 1, D.Lgs. 216/2023 ha stabilito che: “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.”

L’agevolazione non è stata rivolta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Altresì importante è ricordare che il secondo comma del citato articolo 4 ha disposto che “Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.”

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Da ultimo si ricorda che con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Decreto 25 giugno 2024), sono state stabilite le disposizioni attuative della disciplina in esame, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non eccedesse il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

Decreto Ministeriale 25 giugno 2024

In data 3 luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 il decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Fermo restando che tale misura è finalizzata alla riduzione del costo del lavoro a carico dei soggetti economici al fine di agevolare nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato, giova evidenziare che all’interno del Decreto si riscontrano numerosi chiarimenti, tra i quali, ad esempio, viene ribadito che i soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa, esercenti arti e professioni anche in forma associata, imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato dalla Legge 56/2024), tenuti alla compilazione dell’IRPEF e dell’IRES.

Detti soggetti beneficiari hanno potuto dedurre dalla propria dichiarazione IRPEF o IRES il 120% del costo derivante dalle nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato o dalle conversioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2024.

Inoltre, viene precisato che in caso di assunzione di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’allegato 1 D.Lgs. 216/2023, quali disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione, i datori di lavoro possono dedurre il 130 % del costo del lavoro sostenuto.

I soggetti economici precedentemente indicati hanno potuto usufruire della maggiore deduzione del costo del lavoro se si è verificato un incremento occupazionale nel 2024, ovvero se il numero dei dipendenti del soggetto beneficiario alla data del 31 dicembre 2024 è risultato superiore a quello mediamente occupato nel corso del 2023.

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

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In primo luogo, si ritiene opportuno precisare come le disposizioni contenute all’articolo 1, c. 399, Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) non modifichino i presupposti né i criteri di calcolo che disciplinano l’incentivo previsto. Tanto premesso, si rileva come la disposizione normativa in esame stabilisca che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell’art. 4 D.Lgs. 216/2023, si applicano anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

In altri termini, l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Ne deriva, dunque, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 – ultimo periodo agevolato – l’incremento si debba determinare rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In tale ambito si ribadisce che si debbano applicare, per quanto compatibili, le disposizioni del Decreto 25 giugno 2024.



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