Una volta verificata l’eventuale presenza di abusi edilizi,
l’amministrazione è tenuta a ripristinare l’esatto stato legittimo
del fabbricato senza alcuna possibilità di ricondurre le opere
nell’alveo dell’edilizia libera o delle tolleranze
costruttive-esecutive.
Abusi edilizi e stato legittimo: interviene il TAR
Questo principio è stato ribadito dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia nella sentenza n. 4183 del 20
dicembre 2024, che ci consente di approfondire il tema delle
demolizioni necessarie per il ripristino della conformità edilizia
e urbanistica di un immobile.
Preliminarmente, occorre ricordare che in Sicilia il Testo Unico
dell’Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) è
stato recepito con la Legge Regionale n.
16/2016, recentemente modificata dalla L.R. n.
27/2024 che ha recepito in Sicilia “anche” le disposizioni
della Legge n.
105/2024 di conversione del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa).
In base all’art. 3, comma 1, lettera ad), della L.R. n. 16/2016,
è possibile effettuare interventi edilizi finalizzati al ripristino
della conformità edilizia senza necessità di un titolo abilitativo,
fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e
il rispetto delle normative di settore.
Il caso di specie
Il caso esaminato dal TAR Sicilia riguarda un immobile oggetto
di abusi edilizi per i quali era stata presentata una SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) finalizzata al
ripristino della copertura originale. Tuttavia, durante i lavori,
alcune opere non previste – come la conservazione di muri e
tramezzi che avrebbero dovuto essere demoliti – hanno sollevato
dubbi sulla legittimità dell’intervento.
Il TAR ha evidenziato che il Comune, nell’ambito dei suoi poteri
di vigilanza ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ha
l’obbligo di verificare la completa esecuzione delle misure
ripristinatorie previste nella SCIA. Non è consentito considerare
tollerabili interventi parzialmente eseguiti o attribuire loro una
riconducibilità all’edilizia libera se tali opere risultano in
contrasto con la normativa urbanistica vigente.
Il TAR Sicilia afferma “E invero, qualora sia incontestato
tra le parti (come nel caso di specie) che un intervento edilizio è
abusivo (poiché realizzato in un’epoca e con modalità tali da
necessitare di un titolo edilizio), l’amministrazione è tenuta a
ripristinare l’esatto stato legittimo del fabbricato, non potendo –
tramite demolizioni parziali o incomplete – ricondurre le opere
residuate o porzioni delle stesse nell’ambito dell’edilizia libera
né tantomeno può tollerarne la persistenza adducendo ragioni o
valutazioni avulse dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del
2001 (cfr. T.a.r. per la Liguria, sez. II, 16 febbraio 2024, n. 138
che esclude finanche la possibilità che in sede di demolizione e
riduzione in pristino possano rilevare le tolleranze
costruttive)”.
I principi affermati dal TAR
La sentenza sottolinea che:
- l’obbligo di ripristino dello stato legittimo è
inderogabile: quando un’opera risulta abusiva,
l’amministrazione deve assicurarsi che l’intervento ripristini
completamente la conformità edilizia; - le demolizioni incomplete non sono
ammissibili: il mantenimento di porzioni residue di muri o
tramezzi, anche se ritenute di minima rilevanza, non può essere
tollerato, a meno che non vi siano espliciti riferimenti normativi
che ne giustifichino la conservazione; - la vigilanza dell’amministrazione deve essere
rigorosa: il Comune è tenuto a garantire che l’intervento
sia conforme alle previsioni della SCIA e che rispetti il quadro
normativo applicabile, senza introdurre valutazioni discrezionali
al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Le implicazioni per il settore edilizio
Questa decisione conferma un orientamento restrittivo che mira a
garantire il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche, evitando
interpretazioni arbitrarie o accomodanti. Per i tecnici e i
professionisti del settore, è fondamentale progettare e realizzare
gli interventi nel rispetto rigoroso della normativa, prevedendo un
dialogo costante con le amministrazioni per evitare
contenziosi.
La sentenza costituisce un importante richiamo alla necessità di
una gestione chiara e trasparente degli abusi edilizi, ribadendo il
ruolo centrale delle amministrazioni locali nel garantire la
legalità e la tutela del territorio.
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