ZES Unica: rifinanziato il bonus per agricoltura, pesca e acquacoltura

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Credito d’imposta per i beni strumentali

L’art. 16-bis DL 124/2023 ha introdotto per il 2024, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024. 

Secondo la norma, sono agevolabili gli investimenti (effettuati fino al 15 novembre 2024), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono inoltre agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

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Le modalità di accesso ai benefici e di utilizzo del credito d’imposta sono state definite con decreto del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta per il 2025

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 544-546 L. 207/2024) estende anche per il 2025 il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica, portando il limite massimo di spesa a 50 milioni di euro. Sono inoltre specificati i termini validi per fruire del credito di imposta, nonché le modalità di determinazione dell’ammontare massimo.

La lettera a), numero 1) del comma 544, modifica il comma 1 del citato articolo 16-bis, ed estende il credito d’imposta, anche all’anno 2025, innalzando al numero 2) il limite massimo fino a 50 milioni. Lo stesso comma alla lettera b) individua il periodo di agevolazione fino al 15 novembre 2025. 

Fruizione dell’agevolazione

Le nuove disposizioni prevedono che ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà approvare il modello da utilizzare per la sopra citata comunicazione, con le relative modalità di trasmissione telematica.

A pena di decadenza dall’agevolazione i soggetti interessati comunicano inoltre, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

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Per tale comunicazione, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2024, con relativo contenuto e modalità di trasmissione.

Ammontare massimo del credito

Sono state anche individuate le modalità di determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario.

Ai fini del rispetto del limite di spesa per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis (ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025). La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Per l’applicazione del credito d’imposta viene, richiamata la normativa unionale di riferimento a cui la misura è sottoposta.  Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si devono applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dello scorso 18 settembre 2024.



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