L’eliminazione di barriere architettoniche in casa consente di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, dalla detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia al bonus barriere architettoniche al 75% fino al Superbonus.
I contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche – intendendo per tali tutti gli ostacoli, dalle scale, alle porte strette, che non permettono la completa mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente – hanno a disposizione diverse tipologie di agevolazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono e le condizioni per fruirne.
Ristrutturazione edilizia al 50% o 36% con contestuale eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire per tutto il 2025 di una detrazione Irpef pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta per l’abitazione principale. Se l’immobile non è prima casa, la detrazione fiscale è al 36% dal 1 gennaio 2025, da calcolare su un importo massimo sempre di 96mila euro.
Nel 2026 e 2027 sull’abitazione principale la detrazione per ristrutturazione scende al 36%, mentre sulle seconde e terze case cala al 30%. Dal 2028 non ci saranno più distinzioni tra prime e seconde case e la detrazione per ristrutturazione sarà con aliquota al 30% e importo massimo di spesa di 48mila euro per unità immobiliare.
Nella categoria degli interventi agevolati troviamo:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Così, tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione e/o la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per quanto riguarda le regole per fruire della detrazione, valgono le stesse previste per la classica agevolazione per ristrutturazione. Quindi lavori pagati con bonifico parlante, contenente i dati del beneficiario, codice fiscale e causale ad hoc.
Ricevuta bonifico e fatture devono poi essere conservati ed esibiti in caso di controlli. La detrazione si spalma in dieci quote annuali di pari importo e si ottiene direttamente della dichiarazione dei redditi.
Bonus barriere architettoniche al 75% fino al 31 dicembre 2025
Fino al 31 dicembre 2025 si può fruire, se ne sussistono le condizioni, dell’agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione, da ottenere con la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Superbonus per eliminazione barriere architettoniche come intervento trainato
Le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, possono rientrare anche come interventi “trainati” di quelli per i quali si usufruisce del “Superbonus”.
Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a “trainanti” di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti).
I lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nel caso in cui vengano effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” antisismici. Per usufruire del Superbonus, tuttavia, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi. Dal 2025, il Superbonus ha un’aliquota al 65% applicabile ai condomini e alle parti comuni degli edifici plurifamiliari, ma i lavori devono essere completati entro il 31 dicembre 2025.
Gli edifici unifamiliari e le villette sono definitivamente esclusi, salvo i lavori già avviati con CILAS entro il 15 ottobre 2024 e completati entro il 30 giugno 2025.
I contributi comunali per l’eliminazione barriere architettoniche
Per risparmiare ulteriormente qualora sia necessario procedere ad eliminare barriere architettoniche in casa è utile sapere che vi sono dei contributi concessi dai Comuni grazie alla legge 9 gennaio 1989.
Questa legge ha previsto l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto a favore delle persone con disabilità, fino a un massimo di 7.101,28 euro per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.
Per usufruirne è necessario fare domanda presso il Comune dove è ubicato l’immobile in cui la persona disabile (con i requisiti previsti dalla legge) ha la residenza abituale.
Così ad esempio il Comune di Milano stabilisce che il contributo deve essere richiesto entro il 1° marzo di ogni anno dalla persona interessata o da chi ne esercita la tutela e deve riferirsi a opere non ancora realizzate che eliminino ostacoli alla sua mobilità nell’immobile nel quale risiede.
Il Comune di Roma affida all’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche (Legge 13/1989) l’erogazione dei contributi concessi dalla Regione Lazio per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati residenziali.
Il consiglio quindi è quello di rivolgersi al proprio comune di residenza per verificare la sussistenza dei requisiti per poter avere il contributo.
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