Fatture Elettroniche Trasmesse In Ritardo: Ravvedimento O Cumulo Giuridico? – Studio Pizzano

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L’invio tardivo delle fatture elettroniche può comportare sanzioni di natura pecuniaria e rappresenta un tema cruciale per chiunque si occupi di contabilità e adempimenti fiscali. Nel corso di questo articolo, esploreremo le implicazioni legate al ritardo nella trasmissione delle fatture, valuteremo se sia preferibile ricorrere al ravvedimento operoso o attendere un provvedimento sanzionatorio per beneficiare del cumulo giuridico e analizzeremo come le recenti modifiche normative abbiano rimodulato le penalità, soprattutto a partire dal 1° settembre 2024.

Quando scatta la sanzione per il ritardo nella fattura elettronica

La normativa italiana impone di emettere e inviare le fatture elettroniche entro determinati termini, che nel caso di una fattura “immediata” coincidono con i dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Superare questo limite, anche di poco, comporta l’applicazione di una sanzione commisurata ai giorni di ritardo. In particolare, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sottesa a ciascuna fattura gioca un ruolo decisivo per stabilire l’entità della sanzione, soprattutto se il tardivo invio ha influito o meno sulla corretta liquidazione.

Valutare il ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal D.Lgs. n. 472/1997, permette di sanare una violazione prima che l’Amministrazione finanziaria contesti formalmente l’errore. In pratica, chi desidera avvalersene deve inviare la fattura mancante (o rettificata) e corrispondere la sanzione ridotta, calcolata in proporzione al momento in cui si regolarizza la posizione.

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Un esempio pratico: si immagini una fattura datata 31 ottobre 2024, non inviata entro i dodici giorni successivi. Se l’IVA ivi esposta non incide sulla liquidazione del tributo, potrebbe essere dovuta una sanzione fissa pari a 250 euro, ridotta a un nono grazie al ravvedimento, con versamento di 27,78 euro entro 90 giorni dal termine corretto.

Questi importi vengono generalmente saldati con modello F24, con utilizzo del codice tributo 8911 e riferimento all’anno di competenza, che in questo caso è il 2024.

Più fatture in ritardo: opzione cumulo giuridico

Se il contribuente si trova ad aver inviato in ritardo numerose fatture nello stesso periodo, occorre fare una valutazione complessiva dell’ammontare delle sanzioni che si dovrebbero pagare utilizzando il ravvedimento operoso, a fronte dell’eventuale risparmio conseguibile ricorrendo al cumulo giuridico. L’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che, in presenza di più violazioni omogenee, la sanzione possa essere applicata una sola volta, pur aumentando percentualmente in base alla gravità della situazione.

Un caso tipo può riguardare venti fatture, tutte datate 31 ottobre 2024 ma inviate tardivamente a metà dicembre 2024. Se si optasse per il ravvedimento, la sanzione ridotta andrebbe moltiplicata per il numero totale di documenti. Nell’ipotesi in cui si decidesse invece di attendere la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe scattare la sanzione base di 250 euro (aumentata fino al 25% o al 200% a seconda delle circostanze). Tale importo, una volta diventato definitivo, sarebbe ulteriormente ridotto a un terzo in assenza di impugnazione. In determinate situazioni, la cifra finale risulterebbe più bassa rispetto alla somma delle sanzioni ravvedute per ciascuna singola fattura. La scelta deve dunque essere ponderata alla luce del numero di documenti tardivi, dell’eventuale incidenza sull’IVA liquidata e dei tempi di notifica del procedimento sanzionatorio.

Le nuove sanzioni dal 1° settembre 2024

La cornice normativa è cambiata sensibilmente per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dalle recenti leggi, prevede che, in caso di mancato invio, invio errato o ritardato di una fattura elettronica che incide sulla liquidazione dell’IVA, si applichi una sanzione del 70% dell’imposta relativa alla singola operazione, con un minimo di 300 euro. Fino al 31 agosto 2024, la forbice sanzionatoria oscillava dal 90 al 180% con un minimo di 500 euro.

Se invece l’irregolarità non ha effetti sulla corretta quantificazione del tributo, si applica una sanzione fissa variabile tra 250 e 2.000 euro. In presenza di operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA o soggette a inversione contabile, si applica una penalità pari al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro, salvo che la violazione non influenzi la determinazione del reddito, nel qual caso rimane la fascia fissa da 250 a 2.000 euro.

Considerazioni finali

La decisione di procedere subito al ravvedimento operoso o attendere un provvedimento formale di irrogazione sanzioni deve basarsi su un’attenta stima dei costi e su una valutazione puntuale dei rischi connessi. È essenziale tener conto di quante fatture siano state trasmesse tardivamente, se l’imposta sia stata correttamente versata e se le condizioni normative propendano per un risparmio nell’ipotesi di cumulo giuridico.

Ove il numero di fatture coinvolte sia elevato, l’importo complessivo calcolato in via spontanea potrebbe superare quanto si pagherebbe attendendo l’atto sanzionatorio e usufruendo delle riduzioni concesse dal legislatore.

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In pillole

In pillole
Termine per Fatturazione Elettronica 12 giorni dalla data dell’operazione per fatture “immediate”
Ravvedimento Operoso – Disciplinato dal D.Lgs. n. 472/1997
– Permette di sanare violazioni prima di contestazioni formali
– Sanzione ridotta a un nono (es. 250€ → 27,78€)
Cumulo Giuridico – Applicabile per più violazioni omogenee
– Sanzione applicata una sola volta con possibile aumento percentuale
– Valutazione convenienza rispetto al ravvedimento
Esempio Pratico 20 fatture non inviate: 555,60 € con ravvedimento vs possibile 104,17 € con atto
Nuove Sanzioni dal 1° Settembre 2024 – Fattura che incide su IVA: sanzione 70% dell’imposta (minimo 300€)
– Fattura senza effetti su IVA: sanzione fissa 250-2.000€
– Precedentemente: 90-180% con minimo 500€
Casi Specifici – Operazioni esenti/non imponibili: sanzione 5% dei corrispettivi
– Minimo 300€ se non influenza determinazione reddito
Variabili da Valutare – Numero fatture
– Impatto su liquidazione Iva
– Periodo di regolarizzazione
Codice Tributo 8911 per F24



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