il contemperamento dei contrapposti interessi nelle misure cautelari

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difficile da pignorare

 


Sulla base di un contemperamento dei contrapposti interessi (da un lato dell’impresa e dall’altro delle banche) entrambi meritevoli di protezione, occorre adottare un provvedimento cautelare che, da un lato, salvaguardi l’operatività corrente dell’impresa nel tempo necessario per attuare il piano di risanamento, dall’altro che eviti che gli interessi delle banche vengano compromessi. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza del 5 dicembre 2024, n. 450 del Tribunale di Firenze.

Il ricorso

Una società, avviata la composizione negoziata, ricorreva al Tribunale di Firenze al fine di ottenere la conferma delle misure protettive nonché la concessione di alcune misure cautelari, alcune delle quali impositive di un obbligo di facere.

La società riferiva di trovarsi in uno stato di crisi a cagione esclusivamente dell’inserimento di alcuni dei suoi esponenti nella SDN list da parte dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC), autorità del Dipartimento del Tesoro USA, per asserita violazione dell’ordine esecutivo 14024 del Presidente degli Stati Uniti d’America palesata in alcune transazioni ritenute illecite con soggetti russi.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

A seguito di tale inserimento, gli istituti di credito italiani presso cui la società intratteneva rapporti di conto corrente e di affidamento avevano sospeso l’operatività bancaria esercitando il diritto di recesso dei rapporti di conto corrente e disponendo la revoca delle aperture di credito e dei fidi (entrambi non utilizzati), chiedendo l’indicazione di un IBAN di altro intermediario dove versare le giacenze attive in conto.

In ragione di quanto sopra la Società si era trovata repentinamente nell’impossibilità di esercitare la propria attività, non potendo pagare i fornitori per gli approvvigionamenti di materie prime, gli stipendi ai dipendenti, dare esecuzione alle commesse in favore della propria clientela, stante l’indisponibilità di altri istituiti di credito bancari italiani ad instaurare con la società rapporti di conto corrente per le medesime ragioni che avevano indotto gli altri istituti a recedere dai rapporti in essere.

La Società, pertanto, chiedeva al Giudice adito, tra le altre misure cautelari, di inibire agli Istituti di credito “qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di recesso e/o risoluzione dai rapporti di conto corrente […] o dei quali è stato comunicato il recesso/revoca successivamente al 23 agosto 2024, ordinando la prosecuzione del rapporto ed il ripristino dell’ordinaria operatività in conto corrente, permettendo sia pagamenti in uscita sia incassi in entrata”.

La Società prospettava che soltanto con la conferma della misure protettive e con la concessione delle misure cautelari richieste sarebbe stato perseguibile il proprio risanamento attraverso la continuità diretta (qualora nelle more delle misure fosse riuscita a far revocare il provvedimento all’OFAC) ovvero attraverso la continuità indiretta (mediante affitto o cessione dell’azienda a soggetto terzo qualora la richiesta di “deslisting” non fosse stata accolta o richiedesse tempi incompatibili con il percorso di risanamento).

L’ordinanza

Il Giudice, accolta inaudita altera parte la richiesta di concessione delle misure cautelari, sulla scorta della documentazione e delle prospettazioni della Società e del parere dell’esperto riconosceva la sussistenza del requisito oggettivo nonché quella del requisito soggettivo per la conferma delle misure protettive e per la concessione di alcune delle misure cautelari.

Nel revocare le misure cautelari concesse inaudita altera parte, avendo ravvisato la rilevanza dell’interesse contrapposto dalle banche di doversi attenere agli obblighi di vigilanza prudenziale, anche con riferimento agli effetti dannosi per la propria operatività e reputazione con soggetti esteri e per transazioni con l’estero, astenendosi dal mantenere in essere rapporti bancari con una società i cui esponenti erano inseriti nella suddetta lista dell’OFAC, il Giudice disponeva la nomina di un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. “con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili della società sotto il controllo del tribunale e dell’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata”.

In forza del provvedimento del Giudice l’ausiliario veniva incaricato ad aprire un conto corrente a lui intestato (con indicazione del numero della procedura della composizione negoziata) ove versare le disponibilità già accreditate presso le banche che avevano esercitato il recesso, con facoltà di eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto della Società sì da poter la stessa tornare ad operare in attesa dell’attuazione del progetto di risanamento.

Conclusioni

Con il provvedimento reso il tribunale di Firenze ha svolto un difficile esercizio di contemperamento di interessi contrapposti in una circostanza del tutto particolare e si direbbe unica quale quella occorsa ad una realtà imprenditoriale fiorentina sana e efficiente trovatasi repentinamente in uno stato di crisi per un provvedimento restrittivo emesso da un’autorità statunitense causativo di un effetto domino del tutto inatteso e nell’immediatezza irrisolvibile.

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Saldo e stralcio

 

La misura cautelare adottata – i.e. la nomina di un ausiliario con funzione di custode e pagatore di somme – secondo il Giudice, infatti, è parsa l’unica idonea a “preservare, da un lato, l’essenziale operatività dell’impresa e quindi il buon esito delle trattative durante la composizione negoziata, dall’altro […] a mettere al riparo le banche dalle sanzioni secondarie, in quanto le stesse verseranno sul conto corrente intestato all’ausiliario-custode le somme accreditate sui conti correnti di […], e recideranno così ogni possibile collegamento con la società”.

Quanto sopra pur riconoscendo il Giudice, dopo accurata ed articolata disamina della normativa comunitaria dettata con riferimento alle transazioni con soggetti russi e apparentemente in alcun modo violata dalla Società, che “la decisione dell’OFAC ha certamente effetti fattuali, soprattutto dissuasivi, che hanno portato le banche a salvaguardare la propria posizione, ma che si riverbera, direttamente, sulla normale operatività di un’azienda italiana, che è obbligata a rispettare esclusivamente le regole europee e nazionali (che, allo stato, non risultano essere state violate).

Riferimenti normativi:

Art. 12CCII

Art. 18CCII

Art. 19CCII

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