Iva, nel 2025 cambia tutto: fattura elettronica, norme e aliquote

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Il 2025 introdurrà cambiamenti significativi alle normative sull’IVA in molti Paesi europei, con riforme volte a modernizzare i sistemi, migliorare la conformità e affrontare le sfide di un’economia digitale in rapida evoluzione. Con l’estensione dei mandati di fatturazione elettronica, regimi semplificati per le piccole imprese, applicazioni più flessibili delle aliquote IVA e nuove regole per gli eventi virtuali, questi aggiornamenti avranno probabilmente un impatto su molte imprese che operano in Europa.

Il percorso verso l’obbligo di fatturazione elettronica in tutta Europa esemplifica la tendenza più ampia alla trasformazione digitale degli adempimenti fiscali e finanziari. Questi sforzi sottolineano i diversi approcci adottati dai Paesi per raggiungere obiettivi comuni di trasparenza, efficienza e prevenzione delle frodi. Anche nei paesi in cui la fatturazione elettronica non è ancora obbligatoria, le imprese si trovano sempre più spesso ad affrontare l’obbligo di dotare i propri sistemi di fatturazione di funzionalità di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica in UE, lo scenario

La fatturazione elettronica si sta affermando in tutta Europa grazie all’attuazione di misure volte a modernizzare e standardizzare i sistemi di fatturazione. La riforma dell’UE sull’IVA nell’era digitale (ViDA), che impone la rendicontazione digitale in tempo reale per il commercio transfrontaliero attraverso la fatturazione elettronica standardizzata a partire dal luglio 2030, è stata approvata nel novembre 2024. Diversi Paesi si stanno preparando ad attuare i propri mandati di fatturazione elettronica prima di questa scadenza.

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La Direttiva ViDA (VAT in the Digital Age) introduce significative riforme volte a modernizzare la gestione dell’IVA nell’Unione Europea attraverso strumenti digitali. La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, attesa per il 2025. Gli Stati membri potranno imporre la fatturazione elettronica per le transazioni interne senza richiedere un’autorizzazione preventiva dalla Commissione Europea. Questo rappresenta un passo verso una maggiore autonomia nazionale nella gestione dell’IVA. Infatti, non sarà più richiesto il consenso esplicito del cliente per l’emissione di fatture elettroniche. Questo implica che, in presenza di un regime nazionale di fatturazione elettronica, le imprese saranno obbligate a gestire e accettare tali fatture.

Polonia, Germania, Belgio e Francia dimostrano diversi approcci all’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria. La differenza più rilevante risiede nella scelta dei modelli di trasmissione dei dati. La Polonia ha adottato un sistema centralizzato, richiedendo alle imprese di scambiare le fatture attraverso il Sistema nazionale di fatturazione elettronica. La Francia, invece, prevede di utilizzare piattaforme private per gestire sia la comunicazione che lo scambio dei dati delle fatture. Il Belgio ha designato la rete PEPPOL come standard predefinito per lo scambio di fatture elettroniche mentre la Germania concederà alle imprese la piena libertà di scegliere i metodi di trasmissione delle fatture. Né il Belgio né la Germania non hanno ancora introdotto obblighi di rendicontazione delle fatture. Anche le tempistiche di introduzione variano in modo significativo.

Il Belgio ha optato per un’implementazione universale, richiedendo a tutte le imprese con partita IVA di emettere fatture elettroniche strutturate fin dall’inizio, senza un approccio graduale. Nel frattempo, gli altri Paesi hanno scelto un’introduzione graduale, con le regole di transizione particolarmente intricate della Germania che si distinguono per la complessità delle norme di transizione. Ci sono ulteriori differenze per quanto riguarda l’impatto di queste misure sulle imprese non residenti. Le aziende con registrazione IVA locale ma che non hanno sedi fisiche in Polonia, Belgio o Germania non saranno interessate da questi mandati. Tuttavia, tali imprese potrebbero essere soggette agli obblighi di dichiarazione elettronica della Francia.

La situazione in Romania

La Romania sta implementando misure avanzate per adeguarsi alla transizione verso la digitalizzazione della gestione fiscale, anticipando alcune delle disposizioni previste dalla Direttiva ViDA. Le imprese stabilite in Romania devono emettere e trasmettere fatture elettroniche per le transazioni B2B attraverso il sistema nazionale RO E-Factura. Questo sistema centralizzato permette alle autorità fiscali di monitorare in tempo reale le transazioni tra le imprese locali, migliorando la trasparenza e riducendo l’evasione fiscale.

A partire da gennaio 2025, anche le transazioni tra imprese e consumatori (B2C) saranno soggette a obblighi di segnalazione nel sistema RO E-Factura. Le imprese dovranno trasmettere le informazioni relative a queste fatture entro cinque giorni di calendario dall’emissione. Questi requisiti rafforzano il ruolo del sistema RO E-Factura come pilastro della gestione digitale dell’IVA in Romania, anticipando una più ampia adozione della fatturazione elettronica a livello dell’Unione Europea. L’implementazione per il settore B2C riflette un passo significativo verso un sistema fiscale completamente digitalizzato, in linea con le ambizioni della Direttiva ViDA.

La fattura elettronica in Belgio

Il Belgio si sta preparando a implementare un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio per le transazioni B2B, a partire dal primo gennaio 2026. Questo requisito si applicherà a soggetti Iva che sono stabiliti o hanno una sede fissa in Belgio. A differenza di altri Paesi che adottano un approccio graduale basato sulle dimensioni dell’azienda o su condizioni specifiche, il Belgio lo applicherà universalmente fin dall’inizio. Le fatture elettroniche devono essere emesse per tutte le transazioni imponibili che non sono esenti e che si considerano effettuate in Belgio. Il Belgio, infatti, distingue tra fatture elettroniche strutturate e fatture elettroniche ordinarie. Una fattura ordinaria include tutti i dati obbligatori e viene emessa e ricevuta in forma elettronica, ad esempio in formato PDF.

A partire dal primo gennaio 2026, la fatturazione elettronica ordinaria non sarà più permessa per le transazioni tra imprese belghe con partita IVA. Al contrario, le imprese saranno tenute a emettere fatture elettroniche strutturate conformi allo standard EN 16931. Queste fatture devono utilizzare il formato PEPPOL BIS o un altro formato conforme allo standard EN 16931 concordato dalle parti. Il Belgio ha adottato la rete PEPPOL come standard per lo scambio di fatture elettroniche strutturate. Per connettersi alla rete PEPPOL, le aziende devono registrarsi presso un fornitore di punti di accesso certificato. Le fatture elettroniche strutturate devono sempre essere inviate e ricevute attraverso la rete PEPPOL, a meno che le parti non concordino esplicitamente di utilizzare un metodo alternativo. Per sostenere le imprese nella transizione verso l’obbligatorietà dell’e-Invoice, il governo ha introdotto diverse misure rivolte in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e ai lavoratori autonomi.

A partire dal primo gennaio 2025, l’indennità di investimento per i miglioramenti dell’infrastruttura digitale aumenterà al 20%, incoraggiando le imprese ad aggiornare i loro sistemi di fatturazione. Inoltre, per i periodi d’imposta dal 2024 al 2027, le PMI e i liberi professionisti che utilizzano software di fatturazione su abbonamento possono beneficiare di una deduzione delle spese del 120%. Il mandato del Belgio per la fatturazione elettronica è in linea con l’iniziativa ViDA dell’Unione Europea, in particolare con l’adozione dello standard EN 16931. Il Belgio non ha ancora proposto requisiti obbligatori di rendicontazione digitale. Tale obbligo di rendicontazione dovrebbe essere implementato in una fase successiva.

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E-fattura in Danimarca

La legge danese sulla contabilità del 2022 (The Danish Bookkeeping Act of 2022) ha introdotto nuove misure per digitalizzazione dei registri finanziari tra le imprese che operano in Danimarca. La legge stabilisce requisiti obbligatori di contabilità digitale obbligatoria che si applica a un ampio spettro di imprese, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla struttura giuridica. Questi requisiti coprono due categorie principali:

  • le imprese legalmente obbligate a tenere una contabilità
  • altre con entrate nette annuali superiori a 300.000 DKK per i due anni successivi. La legge impone l’uso di sistemi di contabilità digitale conformi a standard specifici stabiliti dall’Autorità danese per le imprese.

Le imprese possono scegliere tra due tipi di sistemi:

  • Sistemi di contabilità registrati. Si tratta di sistemi contabili digitali standardizzati e pre-approvati, registrati presso l’Autorità danese per le imprese. I fornitori di tali sistemi devono garantire la piena conformità con i requisiti della legge per essere inclusi nell’elenco ufficiale dei sistemi approvati.
  • Sistemi sviluppati su misura. Le aziende possono anche optare per sistemi digitali su misura per le loro esigenze operative specifiche. Anche se questi sistemi non sono tenuti a essere registrati, ma devono comunque aderire agli standard e ai requisiti della legge.

Il passaggio a sistemi di contabilità digitale conformi è attuato per fasi, consentendo alle aziende di avere tutto il tempo necessario per adeguarsi.

  • Primo luglio 2024 per le società obbligate a presentare relazioni annuali ai sensi della legge danese sui bilanci e che utilizzano sistemi registrati;
  • Primo gennaio 2025. La conformità è estesa alle aziende che utilizzano sistemi non registrati;
  • 2026 per le imprese a conduzione personale con un reddito netto annuale che superano i 300.000 DKK per due anni consecutivi.

Un aspetto importante della legge è il requisito dei sistemi di contabilità digitale a supporto della fatturazione elettronica. Secondo la legge, le fatture elettroniche sono fatture o note di credito emesse, inviate e ricevute in un formato elettronico strutturato che consente l’elaborazione automatica. Sebbene la legge non impone l’emissione o la ricezione di fatture elettroniche per le transazioni commerciali, questa disposizione garantisce che le imprese siano infrastrutture necessarie nel caso in cui la fatturazione elettronica diventi obbligatoria in futuro. Inoltre, la Legge concede al Ministro delle Imprese, di concerto con il Ministro delle Finanze, di introdurre norme che impongano l’obbligo di fatturazione elettronica in un momento successivo.

La fattura elettronica in Francia

La Francia si sta preparando a introdurre l’obbligo di fatturazione e rendicontazione elettronica, con un’attuazione graduale a partire dal 2026. La riforma è sancita dalla legge n. 2022-1157, che definisce la fattura elettronica come una fattura che è emessa, trasmessa e ricevuta in un formato completamente digitale contenente un insieme minimo di dati strutturati. Il mandato di fatturazione elettronica si applicherà alle transazioni nazionali tra imprese stabilite e registrate ai fini IVA in Francia.

Alcune come quelle relative all’istruzione, all’assistenza sanitaria e ai servizi finanziari, che sono esenti da IVA e non necessitano di fattura, sono escluse. Mentre le imprese straniere senza stabile organizzazione in Francia non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, possono comunque essere tenute agli obblighi di comunicazione elettronica se effettuano transazioni imponibili in Francia. Inizialmente previsto per il 1° luglio 2024, l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria è stata posticipata. Secondo la nuova tempistica confermata dalla Legge n. 2023-1322, tutte le aziende dovranno essere in grado di ricevere le fatture elettroniche entro il 1° settembre 2026.

A partire da questa data, anche le grandi e medie imprese (note come Entreprises de Taille Intermédiaire o ETI) saranno tenute a emettere fatture elettroniche. Le piccole e medie imprese seguiranno l’esempio, con l’obbligo di fatture elettroniche a partire dal 1° settembre 2027. Inizialmente il governo francese intendeva fornire un portale pubblico di fatturazione, il Portail Public de Facturation (PPF), per gestire l’interscambio di fatture elettroniche. Tuttavia, nell’ottobre 2024 è stato annunciato che il PPF non funzionerà come strumento gratuito per l’emissione o la ricezione di fatture. Il suo ruolo si limiterà invece a mantenere un elenco di destinatari e a fungere da hub di dati fiscali, come centro di smistamento dei dati fiscali.

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Le imprese dovranno quindi utilizzare piattaforme di dematerializzazione (PDP) per gestire i processi di fatturazione. I PDP sono fornitori di servizi certificati e autorizzati dalle autorità fiscali francesi a facilitare l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Le aziende possono scegliere un PDP da un elenco ufficiale di fornitori approvati. Queste piattaforme convalidano le fatture per assicurarne la conformità agli standard tecnici e normativi, verificando la presenza di errori o di informazioni mancanti. Dopo la convalida, il PDP trasmette la fattura elettronica alla piattaforma del destinatario e invia i dati richiesti all’hub pubblico dei dati fiscali. La Francia consente l’emissione di fatture elettroniche in tre formati approvati:1. Cross Industry Invoice (CII); 2. Universal Business Language (UBL) e 3. Factur-X.

I PDP migliorano la comunicazione e l’interoperabilità in quanto convertono le fatture in un formato compatibile con il sistema del destinatario. Oltre alla fatturazione elettronica, la Francia sta introducendo l’obbligo di segnalazione elettronica per le operazioni non coperte dal mandato di fatturazione elettronica. Queste includono le vendite B2C e le transazioni transfrontaliere, come le importazioni, le esportazioni, le forniture e gli acquisti intracomunitari. Le imprese straniere che effettuano transazioni imponibili in Francia e sono tenute ad addebitare l’IVA francese, dovranno inoltre conformarsi agli obblighi di dichiarazione elettronica. Questi obblighi seguiranno lo stesso calendario graduale dell’introduzione della fatturazione elettronica.

I dipartimenti francesi d’oltremare

Gli obblighi di fatturazione elettronica e di rendicontazione elettronica si estendono anche alle imprese di dipartimenti francesi d’oltremare come Martinica, Guadalupa e Riunione, dove si applica l’IVA.

Tuttavia, le imprese situate nei territori francesi tra cui la Guyana francese, Mayotte, la Nuova Caledonia e la Polinesia francese, dove non si applica l’IVA, sono esenti dalla fatturazione elettronica. Queste imprese possono comunque essere tenute a rispettare gli obblighi di dichiarazione elettronica per le transazioni imponibili effettuate in Francia.

La fattura elettronica in Germania

Nel marzo 2024, la Germania ha emanato una legge che impone l’uso di fatture elettroniche per le transazioni nazionali B2B. Il 15 ottobre 2024, il Ministero federale delle Finanze ha pubblicato le linee guida dettagliate per l’attuazione di questo mandato di fatturazione elettronica, che sarà introdotto gradualmente dal 2025 al 2028.

A partire dal primo gennaio 2025, le imprese che effettuano transazioni nazionali B2B devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche. La Germania definisce fattura elettronica quella emessa in un formato elettronico strutturato conforme alla norma EN 16931 o in un formato concordato dall’emittente e dal destinatario, purché consenta la corretta e completa estrazione dei dati. I formati di fatturazione ampiamente utilizzati in Germania, ZUGFeRD e XRechnung, sono conformi ai criteri per le fatture elettroniche.

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L’obbligo di ricevere fatture elettroniche si estende anche ai formati di fatturazione elettronica stranieri, come il francese Factur-X e Peppol-BIS Billing, che sono compatibili con la norma EN 16931. Il Ministero delle Finanze sottolinea che la scelta del formato è una questione di diritto civile che deve essere concordata dalle parti contraenti. Il Ministero ha inoltre chiarito che l’obbligo di ricevere fatture elettroniche può essere soddisfatto mettendo a disposizione una casella di posta elettronica, non è necessario che si tratti di una casella di posta dedicata esclusivamente alla ricezione delle fatture elettroniche. Tuttavia, le parti contraenti parti contraenti possono concordare metodi di trasmissione alternativi consentiti. L’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica in Germania verrà in fasi successive.

Nel 2025 e nel 2026, le imprese potranno continuare a emettere fatture cartacee o in formati elettronici non conformi agli standard EN 16931, a condizione di avere il consenso del destinatario. A partire dal 2027, le aziende con un fatturato annuale superiore a 800.000 euro nell’anno precedente saranno obbligate a emettere fatture elettroniche. Queste aziende potranno ancora utilizzare sistemi di scambio elettronico di dati (EDI) invece di aderire completamente agli standard EN 16931, a condizione che il destinatario sia d’accordo. A partire dal 2028, tutte le aziende tedesche saranno tenute a emettere fatture elettroniche, segnando una transizione completa alla fatturazione digitale a livello nazionale.

L’obbligo di fatturazione elettronica si applicherà esclusivamente alle transazioni nazionali B2B. Le imprese con sede in Germania saranno tenute a emettere fatture elettroniche per le forniture imponibili in Germania se il destinatario è anch’esso situato nel Paese. Il mandato non si estenderà alle transazioni tra imprese e consumatori (B2C), ad alcune transazioni B2B esenti, alle fatture per importi inferiori a 250 euro e ai biglietti.

Le linee guida non impongono un metodo specifico per la trasmissione delle fatture elettroniche, lasciando la decisione alle parti contraenti. I metodi di trasmissione accettabili sono la posta elettronica, le interfacce elettroniche o i portali di download. Le informazioni supplementari possono essere incluse in un allegato PDF non strutturato, tutti i dettagli obbligatori devono essere contenuti nei dati strutturati della fattura. È possibile allegare anche i contratti, e per gli obblighi ricorrenti, è necessario emettere una nuova fattura elettronica solo quando ci sono modifiche ai dati obbligatori della fattura. Il mandato tedesco per la fatturazione elettronica è in linea con l’iniziativa dell’Unione Europea ViDA, in particolare con l’adozione dello standard EN 16931. Tuttavia, a differenza di altri Paesi europei, la Germania non richiederà che i dati delle fatture elettroniche siano comunicati direttamente alle autorità fiscali. Tale obbligo di comunicazione è previsto in una fase successiva.

La situazione in Polonia

Il percorso della Polonia verso l’obbligo di fatturazione elettronica ha incontrato numerosi ritardi, che riflettono la complessità dell’implementazione di un cambiamento così significativo nell’infrastruttura fiscale. Il Paese ha scelto un modello di fatturazione elettronica centralizzata, che prevede che le fatture elettroniche vengano elaborate attraverso il sistema nazionale di fatturazione elettronica, noto come KSeF (Krajowy System e Faktur).

Questa piattaforma gestita dal governo funge da hub per l’emissione, la ricezione e l’archiviazione delle fatture elettroniche. KSeF è disponibile su base volontaria dal primo gennaio 2022, per dare alle aziende il tempo di familiarizzare con le sue funzionalità. Tuttavia, l’implementazione obbligatoria del sistema è stata ripetutamente posticipata causa di problemi tecnici e di preoccupazioni per il suo impatto sulle imprese. Inizialmente prevista per la metà del 2024, l’implementazione del sistema è stata ritardata dopo che un audit esterno ha rivelato irregolarità nell’infrastruttura del KSeF.

La Polonia ha rivisto la tempistica di attuazione nel maggio 2024, stabilendo un approccio graduale. In base al calendario aggiornato, KSeF diventerà obbligatorio a partire dal primo febbraio 2026 per le imprese con sede legale o stabilimento fisso in Polonia che abbiano registrato vendite superiori a 200 milioni di PLN nel 2025. Per tutte le altre imprese, l’obbligo entrerà in vigore il primo aprile 2026. Questa implementazione graduale ha lo scopo di facilitare la transizione e consentire alle imprese di dimensioni diverse di adattarsi al proprio ritmo. Nell’ambito del sistema KSeF, i contribuenti creeranno fatture strutturate in formato XML secondo le specifiche di e-Faktura FA in formato XML secondo le specifiche tecniche indicate, utilizzando i propri sistemi ERP. Queste fatture saranno poi trasmesse a KSeF tramite un’API (Application Programming Interface). Al momento della ricezione, a ogni fattura verrà assegnato un numero di identificazione univoco e un timestamp, per garantire l’autenticità e la tracciabilità.

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Una fattura elettronica strutturata non trasmessa a KSeF sarà considerata come non emessa. L’uso obbligatorio di KSeF si applicherà esclusivamente alle transazioni business-to-business (B2B). Per le transazioni B2C, l’uso di KSeF rimarrà facoltativo, consentendo alle imprese la flessibilità di scegliere l’approccio alla fatturazione che meglio si adatta alle loro esigenze operative. Inoltre, per sostenere ulteriormente i contribuenti durante la transizione alla fatturazione elettronica obbligatoria, il Ministero ha proposto diverse misure di semplificazione nel novembre 2024. Un aggiornamento significativo consentirà alle fatture di includere allegati, in base al feedback delle principali parti interessate, soprattutto fornitori di energia, gas e telecomunicazioni.

Microimprenditori che emettono fatture con un importo totale non superiore a 450 PLN per fattura e con vendite totali inferiori a 10.000 PLN in un mese di calendario, potranno emettere fatture al di fuori del sistema KSeF fino al 30 settembre 2026. Inoltre, alcuni requisiti specifici, come ad esempio l’inclusione del numero di KSeF nei pagamenti per le fatture emesse tramite KSeF o attraverso sistemi di registratori di cassa, sono stati posticipati al 31 luglio 2026. I contribuenti avranno la possibilità di emettere fatture offline fino alla fine del 2026, di creare fatture elettroniche anche quando problemi tecnici impediscono l’invio immediato a KSeF. Tuttavia, queste fatture offline dovranno essere conformi al formato strutturato della fattura elettronica ed essere inviate a KSeF entro il giorno lavorativo successivo per garantire la conformità. Inoltre, è stato stabilito un periodo di tolleranza: fino alla fine di luglio 2026, offrendo così un’ulteriore rassicurazione ai contribuenti durante la fase di adeguamento.

Un’importante questione irrisolta è il potenziale disallineamento tra il sistema KSeF polacco e ViDA. A partire dal 2030, VIDA richiederà alle imprese di emettere fatture transfrontaliere in un formato standardizzato dell’UE. Entro il 2035, questo obbligo si estenderà alle transazioni nazionali nei Paesi che sceglieranno di imporre la fatturazione elettronica per le vendite nazionali. Il sistema KSeF della Polonia utilizza un formato di fatturazione elettronica più complesso di quello standard dell’UE, sollevando la preoccupazione che le imprese polacche debbano investire tempo e risorse supplementari per adattare i loro sistemi alla conformità con VIDA in futuro.

e-fattura in Spagna

La Spagna sta intraprendendo una sostanziale modernizzazione dei suoi sistemi fiscali e di fatturazione attraverso due iniziative normative: la legge Crea y Crece e il regolamento VeriFactu. Entrambe le misure hanno l’obiettivo comune di migliorare la trasparenza fiscale e di combattere la frode fiscale, ma si differenziano tuttavia in modo significativo per quanto riguarda gli obiettivi e l’ambito di applicazione.

La legge Crea y Crece prevede l’adozione della fatturazione elettronica per le transazioni tra imprese (B2B). Questa normativa si concentra sulla standardizzazione dei formati di fatturazione e sulla creazione di canali specifici per lo scambio di fatture elettroniche tra le imprese. Al contrario, la normativa VeriFactu è incentrata sulla garanzia di l’archiviazione sicura e la tracciabilità dei dati di fatturazione all’interno dei sistemi software. L’obiettivo principale è quello di creare un quadro solido per l’integrità e l’affidabilità dei dati di fatturazione.

L’iniziativa spagnola di fatturazione elettronica obbligatoria si basa sulla legge Crea y Crece che mira a richiedere a tutte le aziende e ai lavoratori autonomi di emettere e ricevere fatture in formato elettronico. Il mandato si applicherà esclusivamente alle transazioni B2B tra aziende con sede in Spagna, escludendo le transazioni tra imprese e consumatori (B2C) e le fatture semplificate. Lo scambio di fatture elettroniche sarà facilitato attraverso piattaforme private, piattaforme pubbliche o una combinazione di entrambe. Le piattaforme private devono aderire a rigorosi standard di interoperabilità e garantire la trasmissione senza soluzione di continuità delle fatture alla piattaforma di fatturazione pubblica. L’introduzione iniziale della fatturazione elettronica obbligatoria in Spagna, originariamente prevista per il 2025, ha subito ripetuti ritardi a causa della complessità del quadro tecnico necessario a supportare il sistema. Una volta finalizzato i regolamenti includeranno un programma di implementazione graduale basato sulle dimensioni delle imprese.

  • Grandi imprese: le imprese con un fatturato annuo superiore a 8 milioni di euro saranno tenute a conformarsi 12 mesi dopo la pubblicazione dei regolamenti tecnici.
  • Piccole e medie imprese e lavoratori autonomi individuali. Questi soggetti avranno 24 mesi di tempo dalla pubblicazione dei regolamenti definitivi per conformarsi.

L’introduzione graduale è stata pensata per dare alle aziende di tutte le dimensioni il tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti senza provocare interruzioni delle loro attività. Sebbene la data esatta di attuazione non è ancora stata confermata, il 2027 si profila come una data probabile, a seconda dell’approvazione finale dei regolamenti attuativi.

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Le norme

Il regolamento VeriFactu imporrà l’utilizzo di sistemi di fatturazione certificati per garantire l’autenticità, l’integrità e la tracciabilità delle fatture. Si applicherà a tutte le imprese e i professionisti che emettono fatture in Spagna, ad eccezione di due categorie: a) le entità che già inviano in tempo reale i dati delle fatture nell’ambito del sistema Suministro Inmediato de Información (SII), e b) entità straniere con numero di partita IVA spagnolo ma senza una stabile organizzazione in Spagna. Sebbene l’attuazione del regolamento fosse inizialmente prevista per il 1° luglio 2025, la tempistica è stata rivista. Le nuove scadenze proposte sono:

  • primo gennaio 2026: per i contribuenti aziendali.
  • primo luglio 2026: per i lavoratori autonomi.

Il 28 ottobre 2024, il Ministero delle Finanze spagnolo ha pubblicato un’ordinanza ministeriale che specifica i requisiti tecnici per la fatturazione. I software di fatturazione certificati devono soddisfare criteri rigorosi per garantire l’integrità dei dati e supportare un potenziale reporting in tempo reale. Una volta generato un record di fatturazione, questo deve essere immutabile, e alla stessa maniera ogni tipo di modifica/cambiamento.

Anche se la presentazione delle fatture in tempo reale non è ancora obbligatoria, i sistemi devono essere progettati per accogliere questa transizione senza soluzione di continuità se dovesse essere richiesta in futuro. Questo requisito si allinea con gli sforzi più ampi della Spagna per implementare un mandato di fatturazione elettronica B2B, che è ancora in fase di sviluppo. Un’altra caratteristica fondamentale di VeriFactu è l’inclusione obbligatoria di un codice QR su tutte le fatture, compresi i formati standard e semplificati. Se una fattura viene segnalata alle autorità fiscali spagnole (AEAT) in tempo reale, essa deve anche riportare la dicitura: “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT” o semplicemente “VeriFactu”. In questo modo i clienti possono verificare l’autenticità della fattura direttamente con l’autorità fiscale scansionando il codice QR.

Le opzioni per le imprese

Le imprese possono scegliere tra due opzioni per i sistemi di fatturazione certificati:

  1. Sistemi di emissione di fatture verificabili (sistemi VERI*FACTU). Questa opzione prevede l’invio automatico dei dati delle fatture alle autorità fiscali. È tecnicamente più semplice, in quanto non richiede funzioni avanzate come la firma digitale o la registrazione degli eventi. Le fatture presentate con questa opzione sono verificabili direttamente attraverso il portale dell’autorità fiscale spagnola, migliorando la trasparenza e garantendo la conformità.
  2. Altri sistemi (sistemi non VERI*FACTU). Le aziende che scelgono di non utilizzare il sistema di reporting in tempo reale, devono rispettare requisiti tecnici più severi. Questi includono l’uso di firme digitali per garantire l’autenticità delle fatture e la registrazione degli eventi per documentare tutte le modifiche alla fattura, creando una chiara traccia di controllo. Sebbene questa opzione possa interessare le aziende che desiderano un maggiore controllo sui propri dati, essa può essere più esposta al rischio di controlli fiscali, in quanto le autorità fiscali non hanno una visibilità immediata sulle transazioni.

Nel Regno Unito, il governo sta muovendo i primi passi verso l’adozione della fatturazione elettronica attraverso iniziative che coinvolgono direttamente le imprese. Il governo mira a favorire una più ampia diffusione della fatturazione elettronica, incoraggiando le imprese a investire in soluzioni digitali. Questo rientra in una strategia più ampia di modernizzazione fiscale e aumento dell’efficienza amministrativa. His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) lancerà una consultazione per raccogliere opinioni e suggerimenti dalle imprese su come agevolare e incentivare l’adozione della fatturazione elettronica.

Questa consultazione rappresenta un’opportunità per modellare il futuro delle pratiche fiscali nel Regno Unito in base alle esigenze del settore privato. Sebbene una data specifica non sia stata ancora confermata, si prevede che la consultazione avrà luogo all’inizio del 2025. Questo riflette un approccio inclusivo che intende garantire il supporto necessario per una transizione efficace. Questi sviluppi indicano l’impegno del Regno Unito nel promuovere l’innovazione digitale nel campo fiscale, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese e all’importanza di un dialogo costruttivo tra pubblico e privato.

Piccole imprese, come cambiano le regole Iva nel 2025

A partire dal primo gennaio 2025, l’UE introdurrà modifiche sostanziali al regime speciale IVA per le piccole e medie imprese (PMI). Il quadro aggiornato consisterà in due regimi volontari: un regime nazionale e un regime transfrontaliero, che consentirà alle imprese ammissibili di applicare le esenzioni IVA a tutte le forniture di beni e servizi negli Stati membri in cui è stato scelto il regime. È importante notare che queste esenzioni non si applicano agli acquisti effettuati dalla PMI. Le transazioni come gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti di servizi soggetti al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) rimarranno sotto il regime IVA standard, obbligando le PMI a dichiarare e pagare l’IVA su queste transazioni.

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Il regime nazionale sarà disponibile per le imprese stabilite nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, a condizione che i loro ricavi annuali non superino la soglia stabilita da tale Stato membro. Tali soglie continueranno a essere determinate a livello nazionale, con un tetto massimo di 85.000 euro.

Il regime transfrontaliero estenderà le esenzioni IVA alle PMI che operano oltre i confini dell’UE. Per poter accedere al regime, le imprese devono soddisfare due condizioni: a) i loro ricavi totali annui nell’UE non devono superare i 100.000 euro e b) i loro ricavi nello Stato membro non di stabilimento devono rimanere al di sotto della soglia nazionale di tale Stato membro. Per partecipare al sistema, le imprese devono notificare il proprio Paese di stabilimento, ottenere un numero di identificazione unico “EX” e comunicare il valore totale delle vendite in ogni Stato membro al proprio Paese d’origine a fini di controllo. Le nuove regole avranno un impatto anche sulle imprese che effettuano transazioni con le PMI. Se una PMI che si avvale dell’esenzione domestica fornisce beni a un’impresa di un altro Stato membro, la fornitura sarà esente (non a tasso zero) e la transazione non darà luogo a un acquisto intracomunitario. Di conseguenza, il cliente commerciale non dovrà contabilizzare l’IVA su questo acquisto. Per i servizi forniti dalle PMI alle imprese di altri Stati membri, si applicano due scenari:

  1. se la PMI non utilizza il regime transfrontaliero nello Stato membro del cliente, quest’ultimo deve contabilizzare l’IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
  2. se la PMI applica il regime transfrontaliero nello Stato membro del cliente, la prestazione sarà esente e il cliente commerciale non dovrà contabilizzare l’IVA.

Le imprese extracomunitarie con una stabile organizzazione nell’UE non possono beneficiare di nessuno dei due regimi e devono contabilizzare l’IVA fin dalla prima vendita. Il regime è disponibile esclusivamente per le imprese con sede nell’UE.

L’aumento delle aliquote IVA e riforme UE

A partire dal primo gennaio 2025, l’Unione Europea apporterà importanti modifiche al proprio sistema di aliquote IVA, garantendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte. Il numero di beni e servizi ammissibili alle aliquote ridotte passerà da 21 a 29 categorie, consentendo alle aliquote ridotte di coprire una gamma più ampia di articoli, compresi i prodotti ecologici e i servizi di utilità sociale. Gli Stati membri potranno inoltre applicare aliquote IVA inferiori al 5% – comprese le aliquote zero – per un massimo di sette categorie, come i prodotti alimentari di base, i medicinali e gli articoli culturali. Questa maggiore flessibilità dovrebbe portare a una maggiore variazione delle aliquote nei vari Paesi dell’UE.

La Slovacchia, per esempio, sarà l’unico Paese dell’UE ad aumentare l’aliquota IVA standard nel gennaio 2025. L’aliquota standard passerà dal 20% al 23%, mentre l’attuale aliquota ridotta del 10% sarà sostituita da una nuova aliquota del 19%. L’aliquota super-ridotta del 5% rimarrà invariata. Queste modifiche fanno parte di una strategia fiscale volta a ridurre il deficit di bilancio della Slovacchia, che dovrebbe scendere dal 5,8% del PIL nel 2024 al 4,7% nel 2025.

Inoltre, a partire dal primo gennaio 2025, il governo britannico imporrà un’IVA del 20% sulle rette delle scuole private, compresi i servizi di istruzione, formazione professionale, vitto e alloggio. Questa politica segna un cambiamento significativo nella tassazione dell’istruzione privata e si prevede che le rette annuali delle scuole private aumenteranno di circa il 20%, comportando potenzialmente un onere finanziario significativo per le famiglie e spingendo alcuni a riconsiderare l’istruzione privata. L’IVA si applicherà ai termini che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025, mentre i pagamenti effettuati a partire dal 29 luglio 2024 saranno anch’essi soggetti all’imposta, in virtù di misure anti-rimborso volte a prevenire l’elusione fiscale prima del pagamento.

Si prevede che la misura genererà 1,7 miliardi di sterline all’anno per sostenere l’istruzione pubblica, finanziando iniziative come l’assunzione di più insegnanti e il miglioramento delle risorse. Tuttavia, potrebbe anche mettere a dura prova le scuole statali se un numero consistente di studenti si trasferisse da istituti privati a causa dell’aumento dei costi.

Le nuove regole per gli eventi virtuali

A partire dal primo gennaio 2025, l’Unione Europea implementerà nuove norme sull’IVA per gli eventi virtuali e le attività in live-streaming, allineando il loro trattamento fiscale a quello dei servizi digitali. In base alle nuove norme, l’IVA sarà determinata in base al luogo in cui si trova il cliente.

Per le transazioni B2C, gli organizzatori di eventi applicheranno l’IVA all’aliquota applicabile nello Stato membro del consumatore. Con la riforma delle aliquote IVA dell’UE che entrerà in vigore nel gennaio 2025, gli Stati membri potranno applicare aliquote IVA ridotte a determinati eventi virtuali se si applicano aliquote simili alla partecipazione di persona. Per semplificare la conformità, gli organizzatori possono utilizzare il sistema One Stop Shop (OSS) [2] per gestire la riscossione dell’IVA in tutta l’UE, eliminando la necessità di registrarsi per l’IVA nel Paese di ciascun cliente. Per le transazioni B2B, l’IVA non sarà addebitata al punto vendita, ma sarà gestita attraverso il meccanismo dell’inversione contabile, in linea con il trattamento di altri servizi B2B.

Le nuove regole svizzere per le piattaforme

Mentre le norme ViDA dell’UE per le piattaforme che facilitano l’affitto di alloggi a breve termine e il trasporto di passeggeri non entreranno in vigore prima del luglio 2028, in Svizzera si verificheranno cambiamenti significativi nell’economia delle piattaforme a partire dal gennaio 2025. La Svizzera, infatti, introdurrà il modello del fornitore presunto per le piattaforme di e-commerce, spostando le responsabilità di conformità all’IVA alle piattaforme che facilitano le vendite transfrontaliere e nazionali.

Attualmente la Svizzera non impone alcun obbligo di riscossione delle imposte alle piattaforme che facilitano la vendita di beni. Dal 2019, i commercianti stranieri che vendono più di 100.000 franchi svizzeri all’anno in spedizioni di basso valore (in cui l’IVA è inferiore a 5 franchi svizzeri, equivalenti a spedizioni di valore inferiore a 62 franchi svizzeri per le merci con aliquota standard o 200 franchi svizzeri per le merci con aliquota ridotta) a clienti svizzeri sono tenuti a registrarsi per l’IVA svizzera, ad agire come importatore di record e a riscuotere l’IVA svizzera su tutte le vendite. Tuttavia, a causa della scarsa applicazione della normativa, molti commercianti non si registrano anche dopo aver superato la soglia. Per risolvere questo problema, il modello del fornitore presunto riterrà le piattaforme responsabili della conformità all’IVA. Le piattaforme che facilitano vendite superiori a 100.000 franchi svizzeri all’anno in spedizioni di basso valore devono registrarsi per l’IVA svizzera ai sensi della norma sul commercio elettronico risalente al 2019. Le piattaforme possono anche registrarsi volontariamente per l’IVA. Una volta registrate, le piattaforme agiranno come importatori di riferimento e fattureranno l’IVA svizzera su tutte le spedizioni vendute a clienti svizzeri.

I commercianti registrati ai sensi della norma sull’e-commerce del 2019 che vendono tramite piattaforme possono cancellarsi dall’IVA svizzera a partire dal 31 dicembre 2024. Tuttavia, possono ancora essere corresponsabili dell’IVA se la piattaforma non rispetta le nuove norme. Per mitigare questo rischio, i commercianti sono incoraggiati a includere clausole di manleva negli accordi con le piattaforme, per tutelarsi dalle conseguenze finanziarie o legali derivanti dalla mancata conformità della piattaforma.



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