Criptovalute: tassazione e rivalutazione modificate dalla Legge di bilancio 2025

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La L. 207/2024 (c.d. Legge di bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto rilevanti novità in materia di tassazione e rivalutazione delle cripovalute.

Si rammenta che la regolamentazione fiscale delle criptovalute è stata introdotta soltanto nel 2022, con applicazione a partire dall’anno fiscale 2023, quando il legislatore ha previsto l’inserimento del nuovo articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir. Tale disposizione stabiliva l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze e sugli altri redditi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione, quando l’importo complessivo fosse superiore a euro 2.000 nel periodo d’imposta.

Quindi, era prevista una soglia (per l’appunto, pari a euro 2.000) sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito, in quanto ritenute prive di effettiva e sostanziale finalità speculativa.

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Invece, la Legge di bilancio 2025 (commi 24-29), come anticipato, ha modificato il regime di tassazione non appena descritto:

  • confermando, per l’anno fiscale 2025, l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di criptovalute;
  • eliminando, a partire dall’1.1.2025, la soglia di non imponibilità di 2.000 euro;
  • innalzando, a decorrere dal l’1.1.2026, la “vecchia” aliquota al 33%.

Più precisamente, viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro prima vigente mediante la modifica dell’articolo 68, comma 9-bis, Tuir, ove è soppressa la soglia prevista ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. Tale eliminazione determinerà che le plusvalenze di qualsiasi importo (anche inferiore a euro 2.000) saranno assoggettate a tassazione e agli obblighi dichiarativi connessi, coinvolgendo, quindi, anche coloro che possiedono criptovalute senza una finalità speculativa.

Inoltre, è previsto che sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati a decorrere dal prossimo 1.1.2026, trova applicazione l’aliquota pari al 33%.

La novella ha introdotto, altresì, una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali. Nello specifico, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva viene fissato al 30.11.2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute all’1.1.2025, è stabilito che l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili, ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, Tuir.

Alla luce di quanto rappresentato, appare evidente come l’anno in corso rappresenta un periodo transitorio per la tassazione delle criptovalute, in quanto a decorrere dall’1.1.2026 entrerà a regime la più gravosa aliquota del 33%. Tuttavia, questo lasso di tempo consente a coloro che detengono criptovalute di approntare opportune strategie in vista dell’innalzamento della pressione fiscale.

Molto interessante è, altresì, la possibilità di optare per una rivalutazione, ancorché onerosa, dei valori fiscali. Essa, infatti, potrebbe risultare vantaggiosa per coloro che detengono criptovalute il cui valore, durante fasi di crescita del mercato, è aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale. Pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%, i contribuenti hanno la possibilità di assumere per ciascuna criptovaluta posseduta all’1.1.2025, il valore esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, e non il costo o il valore di acquisto.

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Da ultimo, la previsione in esame risulta particolarmente vantaggiosa per quei contribuenti che non sono in grado di determinare con certezza o precisione il valore di acquisto delle criptovalute, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che verosimile nel caso di criptovalute detenute da molti anni). In tali situazioni, la normativa fiscale stabilisce che il valore di acquisto debba essere considerato pari a zero, con la conseguenza che i guadagni derivanti dalla vendita delle criptovalute vengono trattati come plusvalenze per l’intero importo.



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