Pensioni, Cumulo interno anche per l’invalidità e pensione indiretta

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Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


I chiarimenti in un documento dell’Inps. I requisiti assicurativi e contributivi si possono valutare considerando la contribuzione accreditata unitariamente nel fondo pensione lavoratori dipendenti e nelle gestioni autonome a prescindere dalla collocazione temporale.

Il cumulo interno (gratuito) ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 613/1966 nell’AGO opera anche per l’accertamento dei requisiti per il conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) e della pensione indiretta ai superstiti. In particolare i contributi accreditati nel FPLD e nelle gestioni autonome (es. commercianti e artigiani) concorrono, a prescindere dalla loro collocazione temporale, per la verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 246/2025 a seguito di un parere del Ministero del Lavoro.

Il cumulo

L’articolo 20 della legge 613/1966 riconosce ai lavoratori che hanno contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) il cumulo gratuito della contribuzione nelle predette gestioni, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, per la concessione di una pensione a carico della gestione autonoma.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Si tratta di un principio introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 9, comma 1 della legge 463/1959 secondo il quale il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico. In sostanza chi ha contributi misti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo può sommarli gratuitamente, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione verso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, per valorizzare i contributi versati in tali gestioni.

Quando opera il cumulo 

Il cumulo di cui alla legge n. 613/1966 opera, di regola, quando l’assicurato non abbia perfezionato un diritto a pensione con la sola contribuzione presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la contribuzione presente nelle gestioni speciali sia necessaria per perfezionare il requisito contributivo. In tal caso la prestazione viene liquidata nella gestione speciale e, pertanto, l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione. 

Prestazioni

Il cumulo opera per la maturazione di tutte le prestazioni IVS:

Per quanto riguarda l’accertamento del requisito, richiesto ai fini della concessione dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta, di almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso l’Inps spiega che è utile la contribuzione accreditata sia nel FPLD che nelle gestioni autonome a prescindere dalla collocazione temporale. Vale cioè un criterio unitario come se la contribuzione fosse stata accreditata in una sola gestione assicurativa. Il chiarimento rivede le indicazioni fornite in un primo tempo nel messaggio n. 1256/2024 in cui si dava rilevanza alla collocazione temporale dei predetti periodi.

La precisazione segue le indicazioni del Ministero del Lavoro secondo le quali “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”, portano a “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.

Per quanto riguarda la pensione di inabilità il discorso è più complesso sia per la circostanza che la legge n. 228/2012 ha reso obbligatorio il cumulo tra più gestioni sia per il fatto che la gestione di liquidazione incide anche sul calcolo della cd. maggiorazione convenzionale e, quindi, in definitiva sulla misura della rendita. Occorre distinguere:

  1. se i requisiti amministrativi e sanitari sono stati perfezionati nel FPLD, l’interessato può optare per il cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità nel FPLD (per il cui calcolo della quota di maggiorazione convenzionale valgono le retribuzioni esistenti nel FPLD) in luogo del cumulo obbligatorio nelle gestioni autonome;
  2. Finanziamenti e agevolazioni

    Agricoltura

     

  3. se i requisiti amministrativi e sanitari sono stati perfezionati nelle gestioni autonome si applica il cumulo di cui alla legge n. 613/1966 con conseguente calcolo della maggiorazione convenzionale a carico della gestione autonoma (messaggio inps n. 2575/2021).

Documenti: Messaggio Inps 246/2025



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