non c’è pace su interesse o vantaggio

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Tra le condizioni necessarie per la sussistenza della responsabilità amministrativa delle imprese, ha assunto un peso determinante quella che prevede che il reato presupposto di omicidio o lesione colposa sia stato commesso dall’autore nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e non nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Pacifico è diventato quel che sostenemmo nel processo ThyssenKrupp: l’interesse e il vantaggio sono alternativi, e perfettamente compatibili con la natura colposa dell’omicidio o della lesione. Purtroppo, due interrogativi hanno, invece, diviso la giurisprudenza. Primo: è da escludere la responsabilità delle imprese in caso di violazione antinfortunistica non sistematica, ma isolata? Secondo: la responsabilità è, o no, da escludere in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito? Allora, quale futuro ci attende?

Il D.Lgs. n. 231/2001 si è conquistato nel settore della sicurezza sul lavoro un ruolo penetrante e sistematico. E inevitabilmente, tra le condizioni necessarie ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa delle imprese, ha assunto un peso determinante quella prevista dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001: che il reato presupposto di omicidio o lesione colposa sia stato commesso dall’autore nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e non nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Pacifico è diventato quel che sostenemmo nel processo ThyssenKrupp: e, cioè, che l’interesse e il vantaggio sono alternativi, e perfettamente compatibili con la natura colposa dell’omicidio o della lesione.

Purtroppo, due interrogativi hanno, invece, diviso la giurisprudenza.

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Primo: è da escludere la responsabilità delle imprese in caso di violazione antinfortunistica non sistematica, ma isolata?

Secondo: la responsabilità è, o no, da escludere in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito?

Ma nel frattempo Cass. pen. 26 maggio 2022, n. 20559 aveva affermato che la responsabilità amministrativa non può essere esclusa in considerazione della esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi, e che “il criterio di imputazione oggettiva può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.
Fu poi Cass. pen. 15 settembre 2022, n. 33976 ad attribuire rilievo addirittura a un “un risparmino” pari 1.860 euro. A sua discolpa, l’azienda aveva sostenuto che si trattava di un risparmio minimo rispetto alla maggior somma impiegata per l’adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico (pari a circa 100.000-130.000 euro). Ma i magistrati di merito la pensarono diversamente: un “risparmino”, è vero, ma comunque consistente ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d’imputabilità della responsabilità dell’ente. Perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell’ente ovvero alle maggiori somme da queste impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori. E dunque un risparmio di spesa certo esiguo e limitato, ma comunque tale da integrare vantaggio per l’ente. E la Cassazione diede ragione ai magistrati di merito e confermò la condanna dell’azienda. Questi i passaggi determinanti del ragionamento svolto dalla Sez. IV:

– la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi;

– l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente, tanto più che l’art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati

– il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente, ed anche un’unica violazione ben può fondare la prova della “colpa di organizzazione”.

E l’anno dopo, Cass. pen. 18 dicembre 2023, n. 50278 fu concorde. Ne ricavammo che il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente, e che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale.

Tutto risolto? Non sembra.

Non ci saremmo più attesi nuovi sussulti.

E invece in Cass. pen. 2 agosto 2024, n. 31665 trovammo scritto che occorre impedire un’automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata. E che l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza.
Passano pochi mesi, ed ecco che arriva un nuovo sussulto in virtù di Cass. pen. 18 dicembre 2024, n. 46575. Una s.p.a. operante nel settore della produzione di profilati in alluminio affida a una s.r.l. lavori da eseguirsi unitamente a dipendenti della s.p.a. di movimentazione dei materiali stivati in un magazzino. Nel corso di questi lavori, s’infortunano mortalmente due dipendenti della s.p.a. l’uno a distanza di tre mesi dall’altro: un carpentiere per caduta dal tetto di un capannone e un operaio edile travolto da un pacco caricato su un muletto. Per omicidio colposo vengono condannati il legale rappresentante della s.p.a. datore di lavoro degli infortunati, il legale rappresentante della s.r.l. e il mulettista dipendente della s.r.l. incaricato dell’esecuzione dei lavori di movimentazione, e condannata anche la s.p.a. per l’illecito amministrativo connesso al reato di omicidio colposo. Nel confermare la condanna della s.p.a., la Sez. IV afferma il principio per cui non rileva che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente, atteso che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Quale futuro ci attende?

L’ultima parola è stata appena detta da Cass.pen. 23 gennaio 2025 n. 2768, e sembra una parola di mediazione. Infatti, la sez. IV afferma che “il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all’art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale”. Poi, aggiunge che “l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell’impresa”. E con riguardo al caso di specie, ritiene la sussistenza del vantaggio e la responsabilità dell’impresa sulla base di questi elementi: “l’area di rischio non regolamentata era rilevante”, coinvolgendo “l’oggetto precipuo dell’attività produttiva”; “era mancata la formale investitura del preposto”; si trattava di “violazione risalente”; risultava una “generale trascuratezza dell’azienda in ordine al tema della sicurezza”.

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