Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
La residenza fiscale rappresenta un concetto cruciale nell’ambito delle imposte sul reddito, in quanto determina il paese in cui una persona fisica o giuridica è tenuta a pagare le imposte sui propri redditi globali.
In Italia, la residenza fiscale è stabilita dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e si basa su diversi criteri, tra cui la permanenza sul territorio nazionale e i legami economici e familiari. Fino a oggi, la residenza fiscale per le persone fisiche in Italia era definita principalmente da tre criteri: la permanenza nel paese per più di 183 giorni all’anno, la dimora abituale in Italia o la presenza di centri di interessi vitali. Tuttavia, la crescente internazionalizzazione e le esigenze di contrastare l’evasione fiscale hanno reso necessaria una revisione della normativa.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto che attua la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, relativamente alla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, in vigore dal 2024.
Il D. Lgs. 209/2023 ha infatti attuato alcuni degli interventi previsti dalla L. 111/2023, con cui è stata conferita al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’UE, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sottoscritte dall’Italia.
Una delle principali novità è l’introduzione di un nuovo criterio di residenza fiscale, che integra quelli già esistenti. La circolare stabilisce che il concetto di residenza fiscale non si limiti più alla semplice permanenza fisica sul territorio, ma tenga conto anche di un nuovo elemento: la “presenza economica prevalente”.
Il nuovo criterio di “presenza economica prevalente” si riferisce alla concentrazione dei legami economici e patrimoniali di un individuo o di una società. In pratica, non basta più che una persona trascorra la maggior parte dell’anno in Italia per essere considerata residente fiscale. Se una persona, pur vivendo in un altro paese per la maggior parte dell’anno, mantiene in Italia attività economiche, immobiliari o familiari significative, potrebbe essere comunque considerata residente fiscale in Italia.
Questa Circolare fornisce dettagli su come applicare questo nuovo criterio e su come gestire le situazioni di dubbio.
Per le persone fisiche, a seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.
La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.
Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del Codice Civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.
Nuovi criteri anche per la residenza per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la Circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Si tratta di tre criteri alternativi, basta quindi che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia; l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.
Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.
Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
Nel corso del workshop di Optime previsto per Martedì 11 febbraio 2025 saranno analizzate le principali tematiche concernenti la residenza fiscale.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link