La revoca della liquidazione giudiziale non determina l’estinzione del diritto al compenso del curatore (e al rimborso delle spese di procedura), la cui liquidazione, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del DLgs. 14/2019, è rimessa al tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca.
In verità la liquidazione può compiersi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, previa approvazione del rendiconto finale, per poi porsi a carico della parte che ha determinato, con colpa, l’apertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già realizzato la liquidità necessaria al rimborso.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Avellino con il decreto del 26 settembre 2024.
L’art. 53 comma 1 del DLgs. 14/2019 rinvia espressamente all’art. 147 del DPR 115/2002, che addossa il recupero delle spese anticipate dall’Erario e prenotate a debito, oltre che il rimborso delle stesse, in capo al soggetto che, con la sua condotta processuale, ha determinato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, poi revocata.
La dazione delle spese di procedura e del compenso del curatore, infatti, è posta a carico del creditore che ha chiesto, con colpa, la dichiarazione di apertura della procedura; di contro, è posta a carico del debitore persona fisica che con il proprio comportamento ha causato l’apertura della procedura (art. 147 comma 1 del DPR 115/2002).
Spetta alla Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla revoca, ad accertare se la “colpa” dell’apertura della procedura debba porsi a carico del creditore ovvero del debitore.
In verità, prima ancora, costituirebbe un onere specifico del curatore, il quale agisce per il pagamento del proprio compenso, individuare preventivamente il soggetto “colpevole”, spettando poi all’autorità giudiziaria verificare il contributo causale di quel soggetto ai fini dell’apertura della procedura (Cass. 28 settembre 2023 n. 27523).
Per il giudice, inoltre, la dazione è dovuta indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già realizzato la liquidità necessaria a poter procedere con il rimborso ai sensi dell’art. 146 commi 4 e 5 del DPR 115/2002; il rinvio operato dall’art. 53 comma 1 del DLgs. 14/2019 all’art. 147 del DPR 115/2002 costituisce norma di carattere speciale che disciplina, parimenti, il recupero delle spese erariali, evitando che inciso sia il debitore incolpevole.
È possibile, tuttavia, che al momento della revoca tutte o talune spese di giustizia e prenotate a debito siano già state rimborsate.
In caso affermativo, ove le spese siano state già anteriormente rimborsate, attraverso l’utilizzo della liquidità acquisita alla massa, queste non potranno essere restituite al debitore ritornato in bonis da parte dell’Erario.
In questa ipotesi, si ritiene che le stesse siano state provvisoriamente sostenute dal debitore che, di conseguenza, potrà attivarsi nei confronti del creditore, che ha colpevolmente determinato l’apertura della procedura e che, in ultimo, deve risultarne inciso.
Diversamente, se le spese di giustizia e prenotate a debito non sono state ancora rimborsate, si dovrà procedere con il loro recupero direttamente a danno del creditore processualmente responsabile.
A tal fine, spetterebbe alla cancelleria provvedere con la quantificazione delle spese di giustizia, per poi procedere con l’attivazione della procedura di recupero erariale nei confronti del creditore.
Il compenso del curatore, parimenti, va posto a carico del soggetto che ha causato colpevolmente l’apertura della procedura, previa discussione e approvazione del rendiconto e successiva sua liquidazione da parte del tribunale.
Il diritto al compenso matura anche quando la revoca della liquidazione giudiziale segue l’ipotesi di omologazione del concordato (art. 53 comma 1 primo periodo del DLgs. 14/2019).
La revoca non incide, inoltre, sulle modalità di determinazione del compenso del curatore che, per effetto del richiamo operato dall’art. 137 del DLgs. 14/2019, seguirà le indicazioni e i parametri di cui al DM 30/2012.
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