Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025 le “Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”. Si tratta di un Decreto del Ministero dell’Interno.
A CHI È RIVOLTO
Ai locali di somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti balneari, strutture ricettive e para-alberghiere, sale gioco e scommesse, centri di spettacolo o intrattenimento.
DI CHE SI TRATTA
Questo Decreto del Ministero dell’Interno ha l‘obiettivo di innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria dei gestori dei locali e degli esercenti e la cooperazione con le forze di polizia.
L’adesione è volontaria ma sarà incentivata con “meccanismi premiali per gli esercenti virtuosi” che eviteranno “la sospensione o la revoca della licenza quando si verifichino disordini nel locale”.
In particolare, queste linee guida potranno essere declinate in accordi a livello provinciali stipulati dai prefetti con le associazioni di categoria ai quali possono aderire i singoli esercenti, ad eccezione di coloro che sono stati destinatari – per esempio – di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, o di provvedimenti di sospensione o revoca della licenza, chiusura dell’esercizio pubblico o se nel locale si siano verificati tumulti o gravi disordini o sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o ancora se l’esercizio pubblico costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Ricordiamo che il Questore ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, può disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell’esercizio pubblico, per ragioni di ordine e sicurezza, anche per responsabilità oggettiva dello stesso esercente.
GLI IMPEGNI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA E IL CODICE DI CONDOTTA DELL’AVVENTORE
- Installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno e all’esterno dei locali (vie d’accesso e uscite di sicurezza), preferibilmente collegati con le piattaforme delle videosorveglianza comunale
- Potenziamento dell’illuminazione delle aree di esercizio dell’attività economica e nelle aree immediatamente pertinenti
- Rispetto di tutte le normative, incluse quelle fiscali e comunali e di utilizzo del suolo pubblico
- Rispettare la somministrazione e il consumo solo all’interno dei locali e relative pertinenze di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00
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adottare ogni misura utile e attività di vigilanza a tutela dei minori, in particolare alla divieto di servire bevande alcoliche e accesso agli apparecchi da gioco, anche con obbligo di identificazione con la richiesta del documento di identità. Sarà possibile – sulla base di accordi provinciali – applicare su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l’avventore minorenne.
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Segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubbliche, comprese iniziative di particolare richiamo, profili di rischio, situazioni sospette o potenzialmente pericolose all’interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi anche dal punto di vista viabilistico, in raccordo con la polizia locale
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attivare personale per lo svolgimento dei servizi di controlli in particolari per gli eventi di spettacolo e sportivo
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individuare un referente della sicurezza per il locale che dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le Forze di Polizie e da “sentinelle” contro l’abusivismo. Ad esempio dovrà comunicare, tra l’altro, l’organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incider sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale.
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dedicare, a cura degli esercenti, un indirizzo PEC a questa tipologia di comunicazioni, avendo cura di indicarlo nei protocolli.
- attivare iniziative di formazione del personale, in particolare nei confronti di chi si relaziona con la clientela, con attenzione anche alla prevenzione nell’abuso delle sostanze alcoliche
- adozione di un “Codice di Condotta” dell’avventore, da affiggere in modo ben visibile all’interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi, che dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare «l’avventore modello» e in particolare:
a) non introdurre armi e sostanze stupefacenti
b) non utilizzare all’interno del locale spray irritanti
c) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all’interno del medesimo locale;
d l’impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e arredi ;
e) non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
f) non abbandonare rifiuti e vetri
g) l’impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.
h) avvertire l’avventore che la violazione di queste regole consentirà legittimamente all’esercente di rifiutare la prestazione richiesta (art. 187 Tulps)
“SE RISPETTO TUTTE LE LINEE GUIDA, COLLABORO EFFICACEMENTE CON LE FORZE DELL’ORDINE E ACCADE QUALCHE PROBLEMA NELLA MIA ATTIVITÀ, IL QUESTORE ME LA CHIUDE UGUALMENTE?” ECCO LA RISPOSTA
In questo caso, se nonostante gli interventi e l’impegno dell’esercente si verificano episodi di gravità tale da prevedere la sospensione o la chiusura dei locali, il Questore deve esprimere un “obbligo di motivazione rafforzato” nel quale dovrà esplicitare:
- i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla sospensione e alla chiusura
- le ulteriori particolari esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che rendono necessario il provvedimento,
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