Per molti soggetti potrebbe essere conveniente passare da un’attività non imprenditoriale ad una imprenditoriale, visti i vantaggi e le agevolazioni. A partire dal 2025, la Locazione Turistica Imprenditoriale (LTI) rappresenta una nuova opportunità per chi opera nel settore dell’ospitalità . Questa formula, introdotta dal Decreto Legge 145/2023 (DL Anticipi), ma applicabile di fatto solo da quest’anno, porta con sé importanti vantaggi fiscali, semplificazioni amministrative e un nuovo quadro normativo che mira a promuovere la trasparenza e la competitività del settore turistico.
Cos’è la Locazione Turistica Imprenditoriale?
La LTI è una forma di alloggio che offre benefici specifici a diverse categorie di operatori, tra cui:
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Soggetti che esercitano la locazione turistica in forma non imprenditoriale, che intendono trasformare la loro attività in LTI (vista anche la convenienza dal punto di vista fiscale, e una tassazione inferiore rispetto alla cedolare secca);
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Soggetti IVA (società e ditte individuali);
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Partite IVA in regime forfettario;
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Persone fisiche che desiderano avviare un’attività imprenditoriale.
L’art. 13-ter, comma 8, del DL Anticipi dispone che chiunque eserciti l’attività di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale debba presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune di riferimento.
Vantaggi fiscali della LTI
Tra i principali vantaggi troviamo l’esenzione dell’IVA, una riduzione della tassazione e alcune semplificazioni procedurali. Vediamo di seguito cosa comporta il passaggio ad una attività LTI e perchè potrebbe risultare conveniente per molti operatori.
Esenzione IVA
Uno dei principali benefici è l’esenzione IVA per gli host professionali e i property manager che operano in modalità rent-to-rent. Questo vantaggio è applicabile quando l’attività è limitata alla mera gestione immobiliare, senza l’offerta di servizi aggiuntivi. Tra i servizi esclusi dall’esenzione IVA figurano:
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Colazione;
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Cambio di biancheria o pulizia durante il soggiorno;
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Somministrazione di pasti (inclusi i kit di benvenuto);
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Noleggio auto;
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Servizi di guide turistiche o interpreti;
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Trasporto passeggeri (pickup);
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Servizi vari di concierge.
Società e ditte individuali dovranno verificare se la loro attività si configura come pura gestione immobiliare o come una prestazione di servizi di tipo alberghiero soggetta all’IVA al 10%.
Vantaggi per le partite IVA in regime forfettario
Con l’introduzione dei nuovi codici Ateco 2025, il passaggio al codice 55.90.00 porterà significativi benefici per le partite IVA in regime forfettario. Rispetto ai codici 68.20.01 e 68.32.00 del settore immobiliare, il coefficiente di redditivà (la percentuale di reddito che risulta tassabile) passerà dall’86% al 40%, comportando una drastica riduzione della tassazione.
Ricordiamo che per i forfettari, l’aliquota sostitutiva che determina la tassazione è fissata al 5% per i primi 5 anni, e al 15% sui successivi. Tuttavia questa aliquota si applica solo sul reddito tassabile, con un coefficiente di redditività del 40%. Fatti i conti, la tassazione complessiva sarà del 2% per i primi 5 anni, e del 6% per i successivi.
Inoltre, grazie alla riduzione contributiva prevista per il 2025, i vantaggi economici saranno ulteriormente amplificati. In particolare, i titolari di partita IVA potranno beneficiare di una significativa riduzione contributiva del 50%, riducendo il carico legato ai contributi INPS. L’agevolazione riguarda sia le partite IVA in regime forfettario che quelle in regime ordinario, iscritte per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti. Questa misura consente di richiedere una riduzione dei contributi per un periodo di 36 mesi.
Semplificazioni amministrative
Il 18 dicembre 2024, la Conferenza Unificata ha approvato due moduli standardizzati per le attività turistiche, in linea con le semplificazioni previste dal PNRR:
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Modulo SCIA per la locazione turistica imprenditoriale;
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Modulo per la comunicazione di variazione della SCIA delle strutture ricettive.
Il modulo SCIA LTI è particolarmente innovativo poiché elimina la necessità di asseverazione tecnica, richiedendo solo la planimetria dell’immobile. Questa semplificazione è stata pensata per uniformare le procedure nei vari SUAP comunali.
Iter per l’apertura o la conversione
La nuova classificazione Ateco 2025 entrerà in vigore il 1° aprile, per cui chi decide da subito di passare alla LTI può agire nel seguente modo:
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Nuove attività : utilizzare temporaneamente i codici Ateco attuali (68.20.01) e aggiornarli al 55.90.00 dal 1° aprile.
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Attività già esistenti: continuare con i codici attuali, aggiungendo il nuovo codice Ateco dal 1° aprile 2025.
Normativa sulla sicurezza
Le regole di sicurezza per la LTI restano invariate rispetto alla locazione turistica non imprenditoriale, includendo l’obbligo relativo all’installazione di estintori e la presenza di rilevatori di gas.
Conclusione
La Locazione Turistica Imprenditoriale rappresenta una novità rilevante per il settore dell’ospitalità , offrendo vantaggi fiscali, semplificazioni amministrative e un approccio normativo più uniforme. L’applicazione di questa formula a partire dal 2025 promette di ridurre le barriere all’ingresso per nuovi operatori e semplificare il passaggio da attività non imprenditoriale a imprenditoriale, che per molti operatori diventerà l’opzione più conveniente.
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