Autovelox non omologati: la multa è valida?

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La Cassazione ha stabilito che gli autovelox devono essere omologati per essere validi. Ma cosa succede se non lo sono? Scopriamolo in questa guida.

Ti è mai capitato di ricevere una multa per eccesso di velocità e di chiederti se l’autovelox che ti ha “pizzicato” fosse effettivamente in regola? La questione degli autovelox non omologati è stata oggetto di numerosi dibattiti e sentenze, generando confusione tra gli automobilisti.

In questo articolo, approfondiremo la normativa in materia di omologazione degli autovelox, analizzando le recenti pronunce della Cassazione e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, per capire se una multa rilevata da un autovelox non omologato sia effettivamente valida.

Cosa significa “omologazione” di un autovelox?

L’omologazione è una procedura che certifica la conformità di un dispositivo alle norme tecniche e ai requisiti di legge. Nel caso degli autovelox, l’omologazione garantisce che lo strumento sia in grado di rilevare la velocità dei veicoli con precisione e affidabilità.

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È vero che tutti gli autovelox sono illegali perché non omologati?

Tutti gli autovelox sono illegali, mancando l’omologazione. È quanto previsto dalla legge: l’art. 142, comma 6, CdS, infatti, prevede che «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Dunque, secondo il Codice della Strada, i dispositivi devono essere “omologati” e non semplicemente “approvati”.

La Corte di Cassazione, con diverse sentenze (Cass. n. 10505/2024, Cass. n. 20492/2024 e Cass. n. 20913/2024), ha ribadito la necessità che gli autovelox siano omologati per garantire la validità delle multe.

Invece, il Ministero dell’Interno, con una nota del 23 gennaio 2025, ha chiarito che la procedura di “approvazione ministeriale” di un autovelox è sostanzialmente equivalente a quella di “omologazione“. Pertanto è sufficiente la prima, senza che sia necessaria anche la seconda.

Secondo la nota, le due procedure (approvazione e omologazione), pur differenziandosi per alcuni aspetti formali, hanno lo stesso obiettivo: garantire che il dispositivo di rilevazione della velocità sia affidabile e preciso. Sia l’omologazione che l’approvazione – sempre secondo il Ministero – prevedono un’istruttoria tecnico-amministrativa che verifica la conformità del prototipo alle norme nazionali e comunitarie.

Di contrario avviso è la Cassazione, secondo cui l’omologazione richiede un accertamento tecnico che il Ministero non è in grado di effettuare. Ecco perché, secondo la Suprema, l’autovelox non omologato rende la multa illegittima e impugnabile.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i termini “approvazione” ed “omologazione” non siano equiparabili, sottolineando come solo l’omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell”art. 142, comma 6, d.lgs. n. 285/1992.

Cos’è la taratura?

All’omologa (che va eseguita una tantum, prima della messa in funzione dell’utilizzo) si aggiunge anche la cosiddetta taratura, ossia un controllo annuale che ha imposto la Corte Costituzionale con sentenza del 2015. Anche l’assenza di tale verifica rende la multa illegittima.

Come sapere se l’autovelox è tarato o omologato?

Tanto dell’omologa quanto della taratura, l’automobilista ha diritto a prendere conoscenza chiedendo l’esibizione dei relativi certificati con istanza di accesso agli atti amministrativi da presentare all’organo accertatore. Quest’ultimo ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni alla domanda del conducente.

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Ho ricevuto una multa da un autovelox non omologato: posso fare ricorso?

Se hai ricevuto una multa da un autovelox che ritieni non omologato, potrebbe essere possibile fare ricorso poiché, ad oggi, tanto la giurisprudenza di merito (giudici di pace e tribunali), quanto quella di legittimità (Cassazione), sono orientati nel ritenere l’omologa necessaria ai fini della validità del verbale. È tuttavia preferibile scartare l’ipotesi del ricorso al Prefetto: quest’ultimo, infatti, è tenuto a rispettare la nota del Ministero degli Interni che impone di rigettare i ricorsi presentati dagli automobilisti.

Tuttavia, prima di avviare il giudizio di impugnazione dinanzi al giudice, è fondamentale verificare attentamente la documentazione relativa al dispositivo, in quanto la presenza di un decreto di approvazione potrebbe rendere valida la sanzione. È consigliabile rivolgersi al Comando della polizia per verificare se effettivamente sussistono i certificati di taratura e omologazione.

Cosa devo fare per contestare una multa per eccesso di velocità?

Per contestare una multa per eccesso di velocità, è necessario presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Nel ricorso, dovranno essere esposti i motivi per cui si ritiene la multa illegittima, allegando eventuali prove a supporto. Come anticipato sopra, il difetto di omologazione va preferibilmente eccepito dinanzi al Giudice di Pace.



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