C’è tanta scuola nei testi di legge all’esame del Parlamento italiano. Al Senato degli emendamenti specifici sul settore della Conoscenza e della Ricerca sono presenti in più commissioni: (1ª) Milleproroghe (S. 1337), (7ª) Riforma Università (S. 1240 e altri) e AFAM (S. 372), (7ª e 10ª), Assistente autonomia e comunicazione (S. 232 e altri). Presso la Camera dei Deputati, la 1ª e 8ª commissione stanno esaminando il PNRR sexies (C. 2184), per il quale il Governo ha presentato un emendamento sul dimensionamento scolastico e sugli esoneri degli insegnanti proprio nelle scuole dimensionate: si tratta di due novità importanti, di applicazione utile e immediata, che adesso potrebbero tradursi in legge e che arriverebbero dopo la richiesta formulata dell’Anief formulata nel corso di una audizione in Parlamento.
I due passaggi principali degli emendamenti al decreto PNRR sexies sono i seguenti: sul dimensionamento scolastico, “al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l’anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale”.
Per quanto riguarda gli esoneri degli insegnanti proprio nelle scuole dimensionate, si tratta di un “beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” e che quindi comporta la messa a disposizione di “ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l’anno 2025 e di 5.395.000 euro per l’anno 2026”.’
LE LEGGI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Senato della Repubblica
1ª commissione (Affari Costituzionali)
Seguito dell’esame
ddl 1337 (d-l 202/2024 – disposizioni urgenti in materia di termini normativi) – Relatori: DELLA PORTA, PIROVANO e OCCHIUTO
7ª commissione (Cultura, istruzione)
Seguito dell’esame congiunto
ddl 1240, ddl 148, ddl 1293 e ddl 1316 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca) – Relatore: MARTI
Seguito dell’esame
Atto n. 372 (Stato di attuazione della riforma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
7ª commissione (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)
Sede redigente*
Seguito della discussione congiunta
ddl 236-793-1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola) – Relatori: OCCHIUTO (7ª) e RUSSO (10ª)
Camera dei Deputati
5ª commissione (Bilancio) e 8ª (Ambiente)
DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (seguito esame C. 2184 Governo – Rel. per la V Commissione: Frassini; Rel. per la VIII Commissione: Benvenuti Gostoli)
Emendamento del Governo 9.01
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per l’attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)
1. Al fine di garantire l’attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
«83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l’anno 2025 e di 5.395.000 euro per l’anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l’anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l’istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l’anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale. All’attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all’anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l’anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies della presente legge e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
83-septies. Per l’attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l’anno 2025 e di 8.798.000 euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l’attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l’anno 2025, di 150.923 euro per l’anno 2026 e di 129.363 euro per l’anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito».
2. All’articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito».
3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell’Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.
Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.
Il Governo
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