Sono stata multata dalla Asl perché la commissione ispettiva ha rilevato in una normale ispezione la presenza in farmacia di tre farmaci scaduti, anche se diversi tra loro.
In tutta onestà ero convinta che – salvo il caso in cui siano trovati farmaci scaduti in quantità molto rilevante – la detenzione di un numero esiguo come questo non sia di per sé contravvenzionabile, e che sia invece necessaria la loro vendita effettiva al pubblico.
Alcuni colleghi mi hanno però dato per certo che questo è un vecchio problema la cui soluzione, tuttavia, ormai non sembra possa darmi più scampo perché la detenzione sarebbe da sola causa di responsabilità anche penale.
Potete darmi dei chiarimenti al riguardo?
E’ un tema che abbiamo effettivamente affrontato parecchie volte e ancor più e meglio all’indomani della l. Lorenzin n. 3/2018: ma i Suoi colleghi Le hanno detto il vero.
Per Sua comodità, comunque, richiamiamo – invitandoLa, se ha tempo e modo, a rileggerle traendole dal ns quotidiano online Piazza Pitagora – le Sediva News del 9 ottobre 2024 [“I rifiuti in farmacia”], del 24 novembre 2022 [“Medicinali scaduti, guasti o imperfetti come vanno conservati”] e del 5 ottobre 2022 [“Farmaci scaduti: le condizioni di depenalizzazione”], ma anche – andando un po’ indietro nel tempo – del 20 aprile 2018 [Una sentenza di Tribunale [forse la prima] sulla detenzione di farmaci scaduti dopo gli inasprimenti della “Lorenzin”], del 21 novembre 2019 [La detenzione in farmacia di un farmaco stupefacente scaduto: vicenda delicata, ma basta una Pec], ma soprattutto – per la maggior ampiezza dell’analisi che vi è contenuta – la Sediva del 1° marzo 2018 [Nella Lorenzin un fil rouge con la “tenuità del fatto” sui farmaci scaduti].
Può comunque valere egualmente la pena evidenziare anche qui che la Lorenzin, nel modificare il testo dell’art. 123 T.U.L.S., ha previsto che “la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”.
Come ricorderete, il testo previgente, quindi prima della Lorenzin, dell’art. 123 prevedeva invece, trasmettendo sensi di inquietudine [solo in parte, e non sempre, dissipati dalla Cassazione…] a tutti gli operatori e non solo, che la mera detenzione in farmacia di medicinali guasti o imperfetti – e perciò, quasi per definizione, anche quelli scaduti – integrasse tout court, quasi escludendo qualsiasi prova contraria, perfino gli estremi del delitto di cui all’art. 443 c.p. [“Commercio o somministrazione di medicinali guasti”].
Il nuovo testo, dunque, ha esteso espressamente l’ambito applicativo della norma del T.U. – sgombrando così il terreno da qualsiasi residuo dubbio interpretativo – anche ai medicinali scaduti, e però indicando una possibile via di fuga rispetto sia all’intervento della Procura che al rischio [virtuale, finché vogliamo] di un procedimento di decadenza dalla titolarità, introducendo, come abbiamo letto, la possibilità per il titolare o il direttore responsabile della farmacia di riuscire a dimostrare che, “per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve”, cioè per il contemporaneo ricorrere di tutti tali presupposti, la “destinazione al commercio” dei farmaci incriminati possa essere “concretamente” esclusa.
Abbiamo voluto fare ancora un cenno a un problema qui trattato ripetutamente [e più a fondo nella citata Sediva News del 1° marzo 2018] perché le ispezioni in farmacia sembrano ispirarsi sempre più a un sano [detto senza ironia] rigore, che può spingere i verificatori e/ i NAS – anche in vicende come quella che Lei segnala, per la verità sempre meno frequenti – a procedere, bene che vada, a verbalizzazioni foriere di non lievissime sanzioni amministrative, quando evidentemente non “girate” addirittura alla Procura.
Del resto, come abbiamo già ripetutamente rimarcato, l’art. 12 della Lorenzin ha conferito attribuzioni discrezionali agli organi di controllo, e dunque le farmacie devono anche tener conto delle difficoltà che i verificatori/accertatori possono tutt’ora incontrare [specie in circostanze, diciamo, borderline] nel “trattenere” con tranquillità sul versante amministrativo i fatti eventualmente rilevati, preferendo così talvolta, tanto per non avere grane, optare magari per la trasmissione immediata del verbale alla Procura.
Con tutte le conseguenze che possono derivarne.
Insomma, anche se in attenuazione – come appena accennato – il fenomeno è ancora vivo e vegeto come vive e vegete sono le disposizioni che ne regolano il controllo.
(gustavo bacigalupo)
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