L’INPS fissa la rivalutazione pensionistica 2025

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Con la circ. n. 23, pubblicata ieri, l’INPS ha reso noto di aver concluso le operazioni di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2025.

Come evidenziato dall’Istituto previdenziale, il riferimento normativo per le operazioni di perequazione e per l’attribuzione dei valori delle percentuali di variazione è costituito dal DM 15 novembre 2024. In via preliminare, si ricorda che la rivalutazione viene attribuita dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell’importo del c.d. “cumulo perequativo” di dicembre dell’anno precedente quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Ciò premesso, con riferimento all’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2024, l’INPS ricorda come l’art. 1 del citato DM 15 novembre 2024 abbia stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 sia determinata in misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024.
In pratica, l’importo del trattamento minimo delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi valido per il 2024 è pari 598,61 euro mensili ovvero 7.781,93 euro su base annuale, mentre l’assegno vitalizio è pari a 341,24 euro (4.436,12 euro annuali).

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Sul punto, nella circolare in commento si osserva che nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l’anno 2024.

Invece, il successivo art. 2 del citato DM 15 novembre 2024 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Pertanto, i valori provvisori del trattamento minimo del 2025 delle pensioni lavoratori dipendenti e autonomi è pari a 603,40 euro mensili (7.844,20 euro annuali) mentre il valore dell’assegno vitalizio ammonta a 343,97 su base mensile (4.471,61 euro su base annua).

Per quanto concerne invece l’attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2025 per la generalità delle pensioni, l’INPS ricorda che in questo caso trovano applicazione le disposizioni ex art. 1 comma 478, della L. 160/2019, che prevedono una rivalutazione:
– nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo;
– nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
– nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Con l’occasione, l’INPS ricorda due disposizioni specifiche in materia di rivalutazioni pensionistiche presenti nella legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), che riguardano i pensionati residenti all’estero e l’incremento speciale delle pensioni minime.

Innanzitutto, l’art. 1 comma 180 della L. 207/2024 stabilisce, in via eccezionale per l’anno 2025, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 comma 1 della L. 448/98, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

In termini pratici, la rivalutazione automatica non troverà applicazione per i citati trattamenti pensionistici di importo superiore a 603,40 euro.
Infine, nella circolare in commento si ricorda la disposizione di cui all’art. 1 comma 177 della legge di bilancio 2025 con cui si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026.

Pertanto, tenuto conto che l’importo del trattamento minimo pensionistico è pari a 603,40 euro mensili per il 2025, l’incremento massimo riconosciuto per quest’anno – calcolato dunque con un’aliquota pari al 2,2% – sarà pari 13,27 euro, per un importo totale di 616,67 euro.

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