Saldi mensili scommesse sportive e ippiche: nuove modalità dal 3 febbraio

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Dal 3 febbraio saranno in vigore nuove modalità di versamento dei saldi mensili concorsi pronostici sportivi e ippici, ippica nazionale, internazionale e d’agenzia.

Lo stabilisce una determinazione direttoriale firmata dal direttore centrale della Direzione giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Mario Lollobrigida.

Nella determinazione vengono espresse anche le motivazioni di queste novità. “L’Agenzia ritiene necessario, al fine di rendere più agevole e fluida l’azione di controllo sulla tempestività e sulla esattezza dei versamenti, nonché la gestione delle entrate provenienti dai concessionari, introdurre – anche per i saldi mensili, in analogia con quanto avviene per il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – il versamento a mezzo modello F24 accise; a seguito di interlocuzioni con l’Agenzia delle entrate, è stata accertata la compatibilità con le disposizioni vigenti dell’utilizzo del modello F24 per il versamento delle somme che affluiscono nella contabilità speciale n. 5736 e che, per l’effetto, l’Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione n. 58/E del 3 dicembre 2024, con la quale sono stati istituiti i codici tributo necessari”.

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Quindi viene ritenuto necessario “adeguare la parte dispositiva della determinazione del 17 novembre 2021, n. 432552, alle nuove modalità di pagamento e di gestione dei saldi”.

Perciò, “a decorrere dal 3 febbraio 2025, la determinazione direttoriale del 17 novembre 2021, n. 432552, è così modificata: a. L’articolo 3 è sostituito come di seguito: Articolo 3 – 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo modello ‘F24 accise’, utilizzando il codice tributo ‘5506’ denominato ‘Saldo concorsi pronostici sportivi’. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.

b. L’articolo 8 è sostituito come di seguito: Articolo 8 – 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell’undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell’ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise, utilizzando il codice tributo ‘5509’ denominato ‘Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici’. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.

c. L’articolo 13 è sostituito come di seguito: Articolo 13 – 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura del mese solare di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise utilizzando il codice tributo ‘5512’ denominato ‘Saldo ippica d’agenzia’. 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile ippico, è tenuto all’osservanza dei previsti obblighi fiscali.

d. L’articolo 17 è sostituito come di seguito: Articolo 17 –  1. Il concessionario comunica, con le modalità definite da Adm gli estremi del conto corrente bancario sul quale Adm, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 15.

e. L’articolo 18 è sostituito come di seguito: Articolo 18 – 1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad Adm di cui ai precedenti articoli 3 e 8, a mezzo del conto giudiziale annuale, contenente l’analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito a chiusura dell’esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di Adm, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato”.

 

 

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