Che formazione serve per un escavatore che è idoneo anche…

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1. Premessa

L’Accordo Stato regioni sulla formazione obbligatoria per determinate attrezzature, del 22/02/2012 – attuativo dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m. – individua 8 tipologie di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori.

 

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Prevede testualmente quanto segue:

“Allegato IX – Formazione per addetti conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingolo.     

Al punto 2.5 omissis…Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro… omissis    

 

Al punto 3.1.5.2. Uso dell’escavatore sul campo.

Le esercitazioni devono comprendere:

  1. accoppiamento attrezzature in piano e non
  2. manovre di livellamento
  3. operazione di movimentazione carichi di precisione
  4. aggancio di attrezzature speciali e loro impiego”.

 

L’operazione di movimentazione carichi di precisione deve intendersi anche quella operazione di sollevamento che il fabbricante dell’escavatore ha esplicitamente previsto nel manuale di istruzioni.

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Con riferimento all’Accordo stato-regioni del 2012, l’escavatorista deve avere l’attestato relativo al solo corso di abilitazione come escavatorista, che include la operazione di movimentazione carichi di precisione, aggancio di attrezzature speciali e loro impiego.

 

Non ha alcun senso né logico né giuridico chiedere il possesso di un ulteriore attestato di abilitazione come utilizzatore di gru per autocarro (all. IV) o di gru mobili (all. VII).

 

Non a caso la bozza di nuovo accordo quadro sulla formazione prevede tra i contenuti della prova pratica per utilizzatore di escavatori l’“aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze”, che oggi vigendo tutt’ora l’accordo del 2012 è incluso nella movimentazione carichi di precisione, poiché il sollevamento è esattamente una movimentazione di carichi di precisione.

 

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2. La Circolare ISPESL n° 1088 del 05/02/2003

L’utilizzo dell’escavatore per operazioni di sollevamento è legittimo quando espressamente previsto dal fabbricante, come stabilito dalla Circolare ISPESL n° 1088 del 05/02/2003, che indica le condizioni necessarie:   

  • il fabbricante deve aver considerato tale uso ed i rischi connessi in fase di progettazione;
  • tale uso deve essere esplicitamente indicato come ammissibile nel manuale di istruzioni;
  • devono essere applicati i dispositivi di agganciamento del carico;
  • deve essere fornito il prospetto delle capacità nominali di movimentazione;
  • devono essere indicati nelle istruzioni i limiti di utilizzazione.

 

Per quanto riguarda la formazione richiesta, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 disciplina in modo specifico questo aspetto nell’Allegato IX dedicato alla “Formazione per addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli“.

 

Il programma formativo include espressamente:      

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  1. nel modulo tecnico (punto 2.5): “Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro”
  2. nel modulo pratico (punto 3.1.5.2 “Uso dell’escavatore in campo”):   
  • “operazioni di movimentazione carichi di precisione”
  • “aggancio di attrezzature speciali e loro impiego”    

 

Pertanto, è corretto affermare che l’operatore necessita esclusivamente dell’attestato di abilitazione come escavatorista previsto dall’Allegato IX, che già comprende la formazione per le operazioni di movimentazione carichi di precisione quando previste dal fabbricante.

 

Non è richiesto né giustificato il possesso di ulteriori attestati (come quelli per gru per autocarro – Allegato IV o gru mobili – Allegato VII), in quanto le competenze necessarie sono già incluse nel percorso formativo specifico per escavatori.     

 

Questo è confermato dalla struttura dell’Accordo stesso che:   

  1. dedica specifici moduli pratici alle operazioni di movimentazione carichi;                         
  2. include esplicitamente l’addestramento all’uso di attrezzature speciali;            
  3. prevede la valutazione pratica di queste competenze.                

 

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La formazione deve concludersi con il superamento di prove pratiche che verifichino anche queste capacità, come previsto dal punto 4.2 dell’Allegato IX che richiede “almeno 2 delle prove di cui ai punti 3.1.5.2” tra cui rientrano appunto le operazioni di movimentazione carichi di precisione.

 

3. La formazione necessaria per l’utilizzo dell’escavatore nelle operazioni di sollevamento: analisi normativa e applicativa

 

3.1. Inquadramento della questione

La questione relativa alla tipologia di attestato di formazione necessario per l’utilizzo dell’escavatore in operazioni di sollevamento e movimentazione di precisione rappresenta un tema di particolare rilevanza nell’ambito della sicurezza sul lavoro. È fondamentale chiarire quale sia la formazione specifica richiesta quando l’escavatore viene impiegato, in conformità al manuale del fabbricante, anche per operazioni di sollevamento.

 

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3.2. Il quadro normativo di riferimento

Il punto di riferimento normativo principale è costituito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, emanato in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). Tale Accordo ha individuato specificamente 8 tipologie di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

4. Analisi dell’allegato IX dell’Accordo Stato-Regioni vigente

L’Allegato IX dell’Accordo, dedicato alla “Formazione per addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli”, prevede un programma formativo articolato che include espressamente:

 

4.1 Nel modulo tecnico (punto 2.5):

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  • Avviamento   ;
  • Spostamento;
  • Azionamenti;
  • Manovre;
  • Operazioni con le principali attrezzature di lavoro;

4.2 Nel modulo pratico (punto 3.1.5.2 “Uso dell’escavatore in campo”):       

  • accoppiamento attrezzature in piano e non;       
  • manovre di livellamento;    
  • operazioni di movimentazione carichi di precisione;      
  • aggancio di attrezzature speciali e loro impiego. 

 

5. Interpretazione delle operazioni di movimentazione carichi di precisione

È fondamentale sottolineare che le “operazioni di movimentazione carichi di precisione” previste dal programma formativo includono necessariamente anche le operazioni di sollevamento espressamente previste dal fabbricante nel manuale di istruzioni dell’escavatore.

 

Questa interpretazione è supportata dalle seguenti considerazioni.     

 

5.1 La logica tecnico-operativa:

  • il sollevamento rappresenta una tipica operazione di movimentazione di precisione;
  • richiede competenze specifiche già incluse nel percorso formativo dell’escavatorista.

 

5.2 L’evoluzione normativa:     

  • la bozza del nuovo accordo quadro sulla formazione include esplicitamente tra i contenuti della prova pratica l'”aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze”

 

6. Requisiti per l’utilizzo dell’escavatore in operazioni di sollevamento        

Come stabilito dalla Circolare ISPESL n° 1088 del 05/02/2003, l’utilizzo dell’escavatore per operazioni di sollevamento è legittimo alle seguenti condizioni:         

 

6.1 Requisiti progettuali:

  • il fabbricante ha considerato tale uso ed i rischi connessi in fase di progettazione;
  • tale uso è esplicitamente indicato come ammissibile nel manuale di istruzioni.

 

6.2 Requisiti tecnici:        

  • Sono applicati i dispositivi di agganciamento del carico.
  • È fornito il prospetto delle capacità nominali di movimentazione.       
  • Sono indicati nelle istruzioni i limiti di utilizzazione.       

 

7. Conclusioni sulla formazione richiesta 

 

7.1 Attestato necessario    

È sufficiente e necessario il solo attestato di abilitazione come escavatorista previsto dall’Allegato IX dell’Accordo Stato-Regioni del 2012.       

 

7.2 Esclusione di ulteriori attestati    

Non è richiesto né giustificato il possesso di ulteriori attestati, quali:  

  • Attestato per gru per autocarro (Allegato IV);    
  • Attestato per gru mobili (Allegato VII).    

 

7.3 Motivazioni dell’esclusione  

Le competenze necessarie sono già incluse nel percorso formativo specifico per escavatori.

Il programma formativo prevede moduli dedicati alle operazioni di movimentazione carichi.

L’addestramento all’uso di attrezzature speciali è parte integrante del corso.

La valutazione pratica include specificamente queste competenze.     

 

8. Verifica delle competenze    

Il percorso formativo deve concludersi con il superamento di prove pratiche che verifichino le capacità acquisite. In particolare:    

  • devono essere superate almeno 2 delle prove previste dal punto 3.1.5.2;     
  • tra queste rientrano le operazioni di movimentazione carichi di precisione;   
  • la valutazione deve essere effettuata da personale qualificato. 

 

9. Obblighi del datore di lavoro

In conformità all’art. 71 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve:  

  • verificare che l’attrezzatura sia utilizzata conformemente alle istruzioni d’uso;        
  • garantire che gli operatori abbiano ricevuto adeguata formazione;     
  • assicurare che vengano rispettati i limiti e le condizioni di utilizzo previsti dal fabbricante;
  • predisporre adeguate misure di controllo e manutenzione.      

 

Questa interpretazione garantisce sia la sicurezza delle operazioni che l’efficienza operativa, evitando duplicazioni formative non necessarie e assicurando al contempo il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

 

  

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano –Accordo del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 

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