Chiarimenti fiscali: Concordato, Ravvedimento, e Altre Novità 2024

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Contributi per le imprese

 


Concordato preventivo biennale

In caso di trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore per correggere anche i dati comunicati nel modello CPB (per i forfetari nel quadro LM) del modello originario, la modifica implica il ricalcolo anche dell’ammontare della proposta di reddito da concordato o quella resta cristallizzata sui dati originariamente trasmessi?

La presentazione di dichiarazioni integrative oltre i termini fissati dalla norma per l’adesione al concordato (31 ottobre ovvero 12 dicembre 2024 in presenza dei requisiti richiesti) richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza. In particolare, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi siano rilevanti per determinare la decadenza dal CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Contabilità

Buste paga

 

Nel caso in cui nei confronti di un’impresa che ha regolarmente aderito al concordato preventivo biennale l’Agenzia delle Entrate emetta un avviso di accertamento relativamente al periodo d’imposta 2023, è possibile che tale attività di controllo possa comportare, in caso di rilievi o irregolarità, la decadenza del concordato 2024-2025?

I contribuenti che hanno aderito al concordato nel periodo d’imposta 2023 decadono dalla proposta concordataria per entrambi i periodi d’imposta 2024 e 2025 al verificarsi delle fattispecie previste dall’art. 22, comma 1, lettera a) del Decreto CPB, ovvero se a seguito di accertamento risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, o se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

Si chiede se la presentazione di una dichiarazione integrativa oltre anche il secondo termine per l’adesione (12 dicembre 2024) che modifichi dati che non influiscono sul reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) utilizzato per la proposta o che modifichi redditi di tipo diverso (redditi diversi o fondiari, per esempio) infici l’adesione al CPB.

L’ipotesi prospettata nel quesito, non avendo impatti sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non assume rilevanza ai fini della adesione al concordato e, pertanto, non rientra tra le ipotesi di decadenza individuate all’art. 22 del citato Decreto legislativo.

Si chiede quale conseguenza comporti, ai fini del CPB, la presentazione di una dichiarazione presentata entro i 90 giorni dal termine ordinario, essendo quest’ultima soltanto tardiva.

Una dichiarazione presentata entro i 90 giorni dal termine ordinario è valida e non costituisce causa di esclusione per l’accesso al concordato. Ciò è coerente con quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Regime del ravvedimento

Si chiede se l’interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 potrebbe consentire l’accesso al regime del ravvedimento ai contribuenti che:

Cessione crediti fiscali

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  1. nei periodi di imposta 2018-2022 hanno applicato gli ISA;
  2. accedono al concordato preventivo 2024 come soggetti forfetari di cui alla Legge n. 190/2014.

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 403886 ha circoscritto l’ambito soggettivo di accesso al regime di ravvedimento esclusivamente ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto per i soggetti che hanno applicato gli indicatori sintetici di affidabilità (artt. 1022 del D.Lgs. n. 13/2024). Tale interpretazione è confermata da altre disposizioni che limitano l’accesso al ravvedimento ai soli soggetti che non determinano il reddito con criteri forfetari.

Riforma regime sanzionatorio

Si chiede se, alla luce dei principi generali della riforma del sistema sanzionatorio ispirati alla minore invasività delle sanzioni nel caso di collaborazione del contribuente, possano considerarsi superati i chiarimenti contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/2017. Il documento di prassi vietava al contribuente la possibilità di avvalersi spontaneamente della predetta riduzione in caso di ravvedimento. Considerando che, proprio per effetto del ravvedimento, il termine per l’effettuazione di controlli e verifiche è automaticamente prorogato si può dunque affermare che, invece, il contribuente possa applicare autonomamente la minore sanzione base ai fini del ravvedimento?

Restano confermati i chiarimenti resi con la risoluzione 23 ottobre 2017, n. 131/E. Il presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un’attività di controllo da parte degli organi accertatori. Ne consegue che, in assenza di una attività accertativa degli Uffici, il contribuente non può autonomamente ravvedere la sanzione nella misura ridotta.

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 è corretto affermare che dopo la notifica dello schema di atto il ravvedimento operoso può essere anche parziale sulla base dei contenuti dello schema stesso?

L’istituto del ravvedimento parziale resta applicabile anche con riferimento alle tempistiche e percentuali di riduzione sanzionatoria contemplate dal novellato comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, inclusa la nuova lettera b-quinquies). In caso di ravvedimento “parziale” perfezionato a seguito di comunicazione dello schema di atto, la “sanzione base” cui applicare la percentuale prevista per il ravvedimento deve essere calcolata nella sua “misura minima”, indipendentemente dalla possibile diversa proposta di quantificazione operata dagli organi di controllo.

Rivendita ex prima casa

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

L’allungamento da 1 a 2 anni del termine per rivendere la “ex prima casa”, disposto dal comma 116 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2025, si applica esclusivamente alle compravendite immobiliari stipulate dal 1° gennaio 2025, oppure anche alle compravendite immobiliari stipulate in data antecedente al 1° gennaio 2025 per le quali il vecchio termine annuale per la vendita della “ex prima casa” non sia ancora scaduto?

Posto che l’art. 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2025 non prevede che l’estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1° gennaio 2025, si ritiene che lo stesso si applichi anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l’immobile preposseduto.

Adempimento collaborativo

Considerato che le società appartenenti a gruppi in cui la capogruppo è già in regime di adempimento collaborativo non avranno l’obbligo, in sede di istanza, di presentare la certificazione del TCF, potranno adottare il sistema di controllo dei rischi fiscali della capogruppo già certificato dall’Agenzia delle Entrate?

Le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto interministeriale 12 novembre 2024 n. 212. Ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level. Non vi sarà pertanto necessità di adottare due modelli diversi all’interno dello stesso gruppo, in quanto le imprese di nuovo ingresso continueranno ad adottare il TCF di capogruppo già validato dall’Agenzia delle Entrate, dovendosi esclusivamente sincerare che il proprio sistema sia integrato con quest’ultimo.

In caso di certificazione del TCF infedele, come verranno valutate ai fini della esclusione dal regime? Verrà previsto un iter di correzione che consente alla società di regolarizzare la propria posizione e di presentare una nuova certificazione?

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

L’Agenzia delle Entrate tiene conto della infedeltà della certificazione anche ai fini della permanenza del contribuente nel regime. In tali occasioni troverà applicazione, ricorrendone le circostanze, quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 128/2015, che prevede un periodo transitorio di osservazione di 120 giorni, rinnovabile una volta, finalizzato a verificare l’adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali.

Sarà richiesto alle società già nel regime di adempimento collaborativo di adeguare il proprio modello alle indicazioni contenute nelle linee guida di prossima pubblicazione? Entro quale termine sarà richiesto l’adeguamento?

I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, in possesso di un TCF validato dall’Agenzia delle Entrate in sede istruttoria di ammissione (c.d. “Soggetti già aderenti”), non sono tenuti a recepire lo schema di TCM proposto dalle Linee Guida. Essi potranno, comunque, utilizzare il suddetto documento come utile spunto per il miglioramento dei processi interni di gestione del rischio fiscale, avendo cura, ove opportuno, di aggiornare il proprio modello con le best practices suggerite nel corpo dello stesso.

Sequestro e pignoramento presso terzi

Secondo quanto disposto dal comma 470 della Legge di Bilancio 2025 le risorse del Fondo rotativo 394/1981 (Fondo Simest), incluse le risorse destinate alle sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento: gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del Fondo rende, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., una dichiarazione di terzo negativa. Questa preclusione vale anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione?

Le disposizioni del comma 470 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) sono rivolte alla generalità dei creditori. Esse, infatti, non contemplano alcuna eccezione al divieto di sottoposizione a sequestro e a pignoramento delle risorse del fondo rotativo. Non si rinvengono, pertanto, nella formulazione del citato comma 470 elementi idonei ad escludere che la preclusione ivi prevista si applichi anche in fase di riscossione delle somme affidate in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.



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