Arriva il via libera da parte della Commissione UE ai nuovi bonus per l’assunzione di giovani e donne. Manca ora solamente la pubblicazione dei decreti attuativi
Sempre più vicina la piena operatività dei nuovi bonus per l’assunzione di giovani e donne con l’approvazione da parte della Commissione Europea.
Le misure prevedono un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che entro la fine dell’anno assumono giovani sotto i 35 anni e di donne disoccupate residenti nel Mezzogiorno.
Per la fruizione manca ora solamente l’approvazione dei relativi decreti attuativi. Ecco come funzionano le nuove agevolazioni.
Bonus assunzione giovani e donne: via libera dalla Commissione UE
Arriva il via libera per l’attuazione dei bonus giovani e donne: l’ok da parte della Commissione UE aggiunge un tassello fondamentale per l’attuazione delle agevolazioni previste dal decreto Coesione.
Si tratta nello specifico di agevolazioni contributive riconosciute ai datori di lavoro che assumono:
- giovani con meno di 35 anni;
- donne in particolari condizioni svantaggiate.
Autorizzazione che, si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato il 31 gennaio, apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi, attesi da tempo.
La Commissione europea ha autorizzato i bonus assunzione come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Queste prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+.
Si tratta di due misure attraverso le quali, sottolinea la Ministra Marina Calderone, si conta di creare fino a 180.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.
Le agevolazioni prevedono un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2025, assumono giovani under 35 mai contrattualizzati a tempo indeterminato e donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente.
Vediamo nel dettaglio come funzionano i bonus.
Come funziona il bonus per l’assunzione di giovani e donne?
Il bonus assunzione introdotto all’articolo 22 del decreto Coesione prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) i datori di lavoro possono ottenere uno sgravio che copre il 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili. L’agevolazione ha una durata massima di 2 anni.
In caso di assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), invece, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 650 euro.
L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione per le nuove assunzioni.
Anche il bonus per favorire l’occupazione di donne consiste in un esonero contributivo per l’assunzione di donne in particolari condizioni svantaggiate.
I datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici a tempo indeterminato possono beneficiare di un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (sempre ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
Rientrano nella categoria delle lavoratrici “svantaggiate” le donne:
- di qualsiasi età;
- disoccupate da almeno 6 mesi;
- residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014).
L’esonero contributivo spetta anche per l’assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Come per il bonus giovani, l’esonero non è valido per i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato ma è compatibile con la maxi deduzione.
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