L’Inps, con propria circolare n. 25 del 29.1.2025, riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2025, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà
riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DISCOLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
E’ aggiornato, in primo luogo, l’importo della cassa integrazione guadagni e dell’Ais (il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal Fis): ecco dunque l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n.148 del 2015 in vigore dal 1° gennaio 2025, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41 del 28.2.1986, attualmente pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.404,03 | 1.322,05 |
Per le imprese edili e lapideo l’importo massimo, incrementato del 20% per intemperie stagionali, è invece di:
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.684,85 | 1.586,45 |
L’Inps aggiorna anche i massimali per la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale nel Fondo Credito.
Fondo Credito
Assegno di integrazione salariale
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.556,24 | 1.388,33 |
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78 | 1.600,22 |
Superiore a 4.040,78 | 2.021,60 |
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a
48.953,30 |
2.859,47 | 2.692,48 |
Compresa tra
48.953,30 – 64.411,27 |
3.221,17 | |
Superiore a
64.411,27 |
4.508,43 |
Fondo Credito Cooperativo
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale | ||
Fascia retributiva (euro) | Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a
46.277,71 |
2.742,57 | 2.582,40 |
Compresa tra
46.277,71- 64.545,23 |
3.688,81 | |
Superiore
a 64.545,23 |
4.290,43 |
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali
Assegno di integrazione salariale
Massimali assegno di integrazione salariale | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.556,24 | 1.388,33 |
Compresa tra 2.556,25 – 4.040,78 | 1.600,22 |
Superiore a 4.040,78 | 2.021,60 |
Aggiornati anche i massimali per il calcolo della NaspI il cui importo massimo erogabile nel 2024 è pari a € 1.562,82.
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33.
Nel 2025, poi, se l’importo ottenuto è pari o inferiore a € 1.436,61, l’indennità è pari al 75% dello stesso; se è superiore, si aggiunge il 25% della differenza tra € 1.436,61 e il massimale di € 1.562,82.
Identici, ai valori della NASpI, i valori per la Dis-Coll, l’assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata.
Invece per l’IDIS, che dal 1°gennaio 2025 ha sostituito l’Alas, da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno.
Pertanto, tale importo è pari a 56,87 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare Inps n. 21 del 25 gennaio 2024.
Invece per l’Iscro, strumento reso strutturale dalla legge di bilancio 2024, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione nell’anno 2025 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 euro e l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2025 non può essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l’importo di 806,40 euro.
In relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali da liquidare nel corso dell’anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2024, trova applicazione l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a € 1.392,89.
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari dal 1° gennaio 202, a € 697,43.
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