La nuova IRPEF 2025, come contenuto nella Legge n. 207/2024, presenta importanti novità in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente. Di seguito le principali misure a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO (art. 1 comma 2)
Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (art. 1 comma 2)
Viene reso strutturale l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880,00 ad euro 1.955,00) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000,00.
Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 15.000 | euro 1.955* |
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC) **
13.000 |
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC) **
22.000 |
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380,00 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000,00 ma non a euro 35.000,00. La maggiorazione va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (art. 1 comma 3)
Per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000,00, viene reso strutturale il meccanismo correttivo a favore di titolari di reddito non superiore a euro 15.000,00, a seguito della revisione delle aliquote e degli scaglioni irpef e delle detrazioni, in base al quale la verifica della presenza di ritenute Irpef lorde di importo superiore alle detrazioni spettanti va effettuata considerando la detrazione vigente nell’anno 2023 pari a € 1.880,00 e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nell’anno 2025 pari a € 1.955,00.
Rimangono confermate le regole di determinazione della misura.
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (art. 1 commi 4 – 9)
A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.
Somma integrativa
Per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) di importo complessivo annuo non superiore a 20.000,00 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo
- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati,
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La somma integrativa di importo variabile viene quantificata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) secondo le seguenti misure:
Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) | % Somma integrativa spettante |
RLD<8.500 | 7,1% |
8.500 < RLD<15.000 | 5,3% |
15.000 < RLD<20.000 | 4,8% |
e riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. Non è, dunque, previsto alcun obbligo di richiesta in tal senso da parte del lavoratore dipendente. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ritenga, in base alla sua situazione complessiva, di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione.
La somma integrativa viene gestita come competenza netta ovvero come trattenuta netta in caso di recupero (non produce, quindi, alcun effetto sugli imponibili previdenziale e fiscale ma solo sul netto in busta del dipendente), il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24 (a tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo), la cui spettanza è verificata anche in sede di conguaglio. Qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60,00 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell’anno successivo).
Ulteriore detrazione d’imposta
Per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000,00 euro per redditi fino a 32.000,00 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000,00 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000,00 euro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo
- rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati;
- non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Reddito complessivo annuo | Detrazione annua |
20.000 < RC<32.000 | 1. 000 |
32.000 < RC<40.000 | 1.000 x(40.000 – RC)*
8.000 |
RC > 40.000 | 0 |
L’ulteriore detrazione è rapportata al periodo di lavoro, è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga, viene gestita come una riduzione dell’imposta lorda, nel limite della capienza di quest’ultima, e la spettanza è verificata anche in sede di conguaglio. Qualora, in tale sede, l’ulteriore detrazione risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui l’importo da restituire superi 60,00 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (le 9 rate restanti sono, pertanto, trattenute sulle retribuzioni dell’anno successivo).
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO (art. 1 comma 11)
- Ridefinizione dell’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, con innalzamento limiti di età (30 anni) del figlio;
- Riduzione della platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- Eliminazione detrazione per familiari residenti all’estero di contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Detrazioni per figli
Fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51,00 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro), a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per figlio è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni.
Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
Rimangono invariati l’importo potenziale annuo della detrazione (950,00 euro), la formula e le regole di quantificazione della detrazione effettivamente spettante:
Presenza di un unico figlio | |
· di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni
· se disabile, di età pari o superiore a 21 anni |
950 x (95.000 – RC)
95.000 |
In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di euro 95.000,00 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun figlio successivo al primo. Ai fini del predetto incremento, la presenza di eventuali ulteriori figli, per i quali spetta l’assegno unico e universale, non ha alcuna rilevanza.
Detrazione per altri familiari
Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
La detrazione in oggetto continua ad essere così modulata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 80.000 | 750 x (80.000 – RC)
80.000 |
Detrazioni per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari
Con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che, a decorrere dal periodo di imposta 2025, ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net
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