Pensioni, Niente supplemento se la riassunzione è durata meno di un anno

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


I chiarimenti in un documento dell’Inps riguardano i dirigenti medici e sanitari riassunti in servizio dalle Pa sino al 31 dicembre 2025. Se la durata dell’incarico è stata inferiore ad un anno continuativo non si matura alcuna prestazione aggiuntiva.

Se la riassunzione in servizio del personale dirigente medico e sanitario collocato in quiescenza è durata meno di un anno non spetta alcuna integrazione della rendita previdenziale. In tal caso, infatti, il datore di lavoro verserà i contributi in relazione al contratto di lavoro ma questi non daranno luogo ad una prestazione aggiuntiva al termine. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 30/2025 in cui spiega i risvolti contributivi e previdenziali di una particolare forma di trattenimento in servizio recata dall’articolo 4, co. 6-bis del dl n. 215/2023 convertito con legge n. 18/2024.

La riassunzione

La disposizione da ultimo richiamata, per colmare i vuoti di organici, ha previsto che i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medici e chirurgia già pensionati possano chiedere la riammissione in servizio alle rispettive Pa.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

La novella riguarda il solo personale collocato in quiescenza dal 1° settembre 2023 con i requisiti anagrafici e contributivi utili per il pensionamento di vecchiaia (cioè 67 anni e 20 anni di contributi). Non può quindi essere richiesta da chi ha lasciato il servizio con la pensione anticipata o altre forme di pensionamento (es. pensione anticipata flessibile). La riassunzione, peraltro, è possibile sino al compimento del 72° anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 ed è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti della Pa.

Il personale riassunto in servizio può scegliere se continuare a ricevere il trattamento previdenziale già conseguito oppure optare per l’erogazione dello stipendio nel qual caso la pensione viene sospesa sino alla scadenza dell’incarico. I chiarimenti dell’Inps riguardano l’ultima ipotesi cioè ove l’interessato abbia optato per l’incasso dello stipendio. In tal caso la Pa dovrà assolvere i relativi obblighi contributivi e l’interessato può maturare ulteriori prestazioni aggiuntive al termine dell’incarico.

Obblighi contributivi

Dal punto di vista contributivo la riammissione in servizio comporta per la Pa la reiscrizione del personale presso la medesima cassa pensionistica che eroga il trattamento sospeso, cioè la CPS (Cassa pensione sanitari) o la CTPS, con versamento della relativa aliquota contributiva IVS: 32,65% (di cui l’8,85% a carico del lavoratore + l’eventuale 1% aggiuntivo se la retribuzione eccede la prima fascia pensionabile) per il personale iscritto alla CPS (cioè i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute); 33% (di cui l’8,8% a carico del lavoratore + l’eventuale 1% aggiuntivo) per il personale iscritto alla CTPS (cioè i docenti universitari). Durante la riammissione in servizio permane l’obbligo di iscrizione al Fondo Credito con obbligo per il lavoratore di versare lo 0,35% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

Trattandosi di un contratto a tempo determinato la pubblica amministrazione sarà tenuta anche a versare i contributi per il finanziamento della Naspi (1,31% + 0,30%) con obbligo di aprire una matricola DM ove non presente.

Per le prestazioni di fine servizio bisogna distinguere. Per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e per i dirigenti con professionalità sanitaria del Ministero della Salute si applica il regime di TFR in quanto si tratta di rapporti di lavoro stipulati dopo il 1° gennaio 2001. Le amministrazioni, pertanto, dovranno versare un contributo pari al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88%).

I docenti universitari, facendo parte del personale non contrattualizzato, restano soggetti alle regole del TFS di cui al Dpr n. 1032/1973. Ciò significa che l’amministrazione deve versare il 9,6% calcolato sull’80% della retribuzione imponibile TFS (7,1% a carico della Pa; 2,5% a carico del lavoratore).

Prestazioni

Non sempre il versamento dei contributi dà diritto a prestazioni aggiuntive nei confronti del personale riassunto in servizio. L’Inps spiega, infatti, che la riassunzione va coordinata con le norme particolari che regolano l’erogazione di un supplemento di pensione e/o del trattamento di previdenza per i dipendenti pubblici. In tal caso, tuttavia, non si applicano gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi previsti dal Dpr 1092/1973.

A differenza dei dipendenti del settore privato che maturano il supplemento di pensione a prescindere dalla durata dell’incarico nel settore pubblico occorre distinguere a seconda della cassa di (re)iscrizione dell’assicurato.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Nel caso di specie, ai fini della pensione:

  • Il personale (re)inscritto alla CPS (cioè i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute) ha diritto alla liquidazione di una quota aggiuntiva di pensione ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 610/1956 a condizione che il servizio reso sia pari almeno ad un anno compiuto;
  • Il personale (re)inscritto alla CTPS (cioè i docenti universitari) ha diritto alla liquidazione di una indennità una tantum ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 1042/1973 purché abbia compiuto almeno un anno intero di servizio effettivo.

Pertanto se la riassunzione è durata meno di un anno, in entrambi i casi, non spetta alcun supplemento di pensione.

Anche per il trattamento di previdenza occorre distinguere:

  • I dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e i dirigenti con professionalità sanitaria del Ministero della Salute, essendo in regime di TFR come sopra indicato, maturano il diritto alla liquidazione di una quota aggiuntiva di TFR al termine dell’incarico;
  • Dilazioni debiti fiscali

    Assistenza fiscale

     

  • I docenti universitari, essendo in regime di TFS, restano soggetti alle regole di cui all’articolo 4 del Dpr. 1032/1973. In sintesi hanno diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita a condizione che il nuovo servizio sia pari almeno a due anni continuativi oppure – se il servizio ha avuto una durata compresa tra un anno continuativo e due anni continuativi – ad un supplemento dell’indennità di buonuscita da liquidarsi sull’ultima base contributiva per il servizio prestato dopo la riassunzione. Tuttavia se la durata del servizio è stata inferiore ad un anno continuativo gli interessati non maturano alcuna integrazione dell’indennità di buonuscita.

Documenti: Circolare Inps 30/2025



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