Stato legittimo: il TAR sulle verifiche a carico dell’Amministrazione

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La circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata
nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione
postuma. 

Si parla di stato legittimo di un immobile
e delle verifiche a carico dell’Amministrazione, nella sentenza
del TAR Lombardia del 27 gennaio 2025, n. 227
, emessa
quindi soltanto qualche giorno prima della pubblicazione delle
Linee Guida del MIT sul Salva Casa, con le quali
sono state fornite indicazioni che sembrano andare in
direzione opposta.

Stato legittimo e titoli preesistenti: le verifiche a carico
dell’Amministrazione

Nel caso in esame, un complesso contenzioso di abusi edilizi
realizzati su un immobile in area sottoposta a vincolo
paesaggistico, i ricorrenti, hanno specificato che, pur nella
carenza di uno specifico titolo abilitativo posto a fondamento
della contestata attività edilizia, i vari interventi che si sono
susseguiti sull’immobile avrebbero legittimato le modifiche e i
titoli presupposti ormai sarebbero stati assolutamente consolidati
e non più annullabili, stante il rilevante lasso temporale
trascorso dalla loro adozione.

Di diverso avviso il TAR, secondo cui risulta legittimo
l’intervento comunale, con l’annullamento in
autotutela,
tra gli altri, di una certificazione di
compatibilità paesaggistica,
conseguenza dell’accertamento di interventi edilizi realizzati
in assenza di permesso di costruire e non sanabili solo tramite
SCIA in sanatoria ma eventualmente solo tramite
accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).

Si tratta della legittima espressione del generale
potere di vigilanza edilizia
attribuita all’Ente locale
attraverso un qualsivoglia titolo edilizio, per cui “il Comune
è tenuto a intervenire senza limiti temporali e a prescindere dalla
formale esistenza del predetto titolo, che ove sussistente dovrà
essere ritenuto tamquam non esset.

Lo stato legittimo dopo il Salva Casa e le linee guida del
MIT

Sul punto il TAR ha richiamato l’art. 9-bis, comma 1-bis, del
d.P.R. n. 380 del 2001 che, nella versione attualmente vigente
(D.L. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024) stabilisce
che “lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello,
rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità
immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede
di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei
titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali
”.

La norma quindi subordina la sussistenza dello stato legittimo
dell’immobile alla condizione che l’Amministrazione, in sede di
rilascio di un titolo, abbia verificato la legittimità dei
titoli pregressi,
non ammettendosi una implicita
attestazione della loro regolarità.

In senso diverso sembrano invece andare le nuove Linee
Guida del MIT
 sulla norma, nelle quali si legge che
la verifica della legittimità dei titoli pregressi da parte
dell’amministrazione competente può essere
presunta qualora nella modulistica relativa
all’ultimo titolo edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità immobiliare siano stati indicati gli estremi dei titoli
pregressi sulla base del presupposto che, in sede di rilascio di
ciascun titolo, l’Amministrazione è chiamata a verificare
puntualmente, in base alla documentazione tecnica fornita dal
richiedente, eventuali situazioni di difformità che ostano al
rilascio del medesimo.

E ancora, continua il MIT: Il riferimento alla verifica della
“legittimità dei titoli pregressi” non può, quindi, comportare
alcun riesame da parte dell’Amministrazione dei precedenti titoli,
con la conseguenza che eventuali difformità tra lo stato di fatto e
i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli o nelle
segnalazioni certificate di inizio attività non potranno
essere contestate
quali mancanza di stato legittimo
dell’immobile, ove non contestate in precedenza al fine di negare
il titolo edilizio. Pertanto, la verifica richiesta dalla norma in
esame deve intendersi come esclusivamente volta ad accertare che
l’immobile o l’unità immobiliare siano stati interessati da titoli
validi ed efficaci; situazione nella quale dovrà, quindi,
affermarsi la sussistenza dello stato legittimo dell’immobile.

Attenzione però, si specifica nel testo: resta fermo,
ovviamente, il potere dell’Amministrazione di accertare
eventuali difformità
realizzate dopo il rilascio o la
formazione dei titoli pregressi, che, ove riscontrate,
precluderanno di ritenere sussistente lo stato legittimo
dell’immobile e consentiranno all’Amministrazione di procedere con
i poteri previsti dall’ordinamento, ivi compreso il potere di
negare il rilascio di nuovi titoli.

Certificato di agibilità: non attesta la regolarità
urbanistica

Infine, ricorda il TAR, non rileva nemmeno l’eventuale rilascio,
o meglio, ottenimento, dell’abitabilità poiché il certificato di
agibilità di un immobile non attesta la regolarità edilizia e
urbanistica dello stesso, essendo tale aspetto afferente al titolo
edilizio in senso stretto. I richiamati atti presidiano interessi
diversi, visto che il primo è diretto ad attestare la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’edificio,
mentre il titolo edilizio attesta la regolarità edilizia e
urbanistica.

Nella specie non è stata accordata la sanatoria delle opere,
stante il rigetto della s.c.i.a. in sanatoria, e risultano violate
anche le disposizioni di natura paesaggistica e di rispetto dei
vincoli distanziali, rilevanti anche laddove non si proceda a un
ampliamento dell’ingombro dell’immobile, ma si aumenti il carico
urbanistico, destinando a uso abitativo una parte di un immobile
prima non idonea a tal fine.

Il ricorso è stato quidni respinto, confermando la legittimità
della revoca in autotutela della certificazione di compatibilità
paesaggistica oltre che dell’ordine di demolizione degli abusi
realizzati.

 

 

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