Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 e 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024», denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità». Il 3 febbraio 2025 anche il CNDCEC, con le informative 11/2025 e 12/2025 comunica l’adozione.
Il suddetto principio è stato elaborato dall’Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dall’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), congiuntamente al MEF e alla Consob.
Tali soggetti ritengono che, fino all’adozione di un principio che recepisca a livello nazionale gli International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards) non appena disponibili, gli obblighi imposti dal Legislatore all’art. 10, comma 13-ter, D. Lgs. 39/2010 in relazione all’elaborazione dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività per lo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possano ritenersi soddisfatti, in via transitoria, attraverso l’estensione al revisore della rendicontazione di sostenibilità, delle previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione dal “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’art. 9-bis, comma 2 e dell’art. 10, comma 12, del D.Lgs. n. 39/10” (Codice Italiano di Etica e Indipendenza), adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2023.
Come noto, nell’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (art. 14 bis D.Lgs. 39/2010), il revisore esprime, con la relazione di cui all’art. 14-bis D.Lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa (art. 8 D.Lgs. 125/2024):
- la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 39/2010 che ne disciplinano i criteri di redazione;
- la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità;
- la conformità all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 Reg. 852/2020/UE c.d. Regolamento Tassonomia.
Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale. Una società di revisione legale può acquisire l’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che la relazione di attestazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità (art. 2 D.Lgs. 39/2010). La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale. Le conclusioni della relazione di attestazione sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. limited assurance).
Il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.
Fonte: det. RGS prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025
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