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Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge 191/2024, che ha convertito il Decreto Ambiente (DL 153/2024) con l’obiettivo di semplificare le procedure autorizzative e accelerare la transizione ecologica.

Valutazioni ambientali più rapide, regole più chiare per i rifiuti e un maggiore impulso alle energie rinnovabili sono solo alcune delle novità introdotte. Ma la riforma sarà davvero efficace senza un aumento delle risorse pubbliche? E quali saranno le conseguenze concrete per imprese e amministrazioni?

Un’analisi approfondita per capire se la semplificazione normativa si tradurrà in un reale cambio di passo per l’ambiente e il settore produttivo.

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Nell’articolo

  1. Legge 191/2024 di conversione del DL Ambiente: gli obiettivi
  2. Le novità introdotte dal Decreto Ambiente (conv. L.191/24)

  3. Legge 191/2024: il cambio di passo (a finanza invariata)?
  4. Per saperne di più

Legge 191/2024 di conversione del DL Ambiente: gli obiettivi

Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito il «D.L. Ambiente» (D.L. n. 153/2024), introducendo nuove disposizioni in tema di valutazioni e autorizzazioni ambientali, economia circolare, bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico: l’obiettivo dichiarato è quello di semplificare le procedure autorizzative e favorire investimenti strategici in sostenibilità, economia circolare ed energie rinnovabili.

Il Decreto Ambiente punta a semplificare le procedure e rafforzare la sostenibilità, migliorando l’efficienza dei procedimenti autorizzativi e accelerando l’iter per i progetti strategici legati alle energie rinnovabili; contestualmente, il DL ambiente introduce strumenti innovativi per l’economia circolare e ridefinisce la gestione delle risorse idriche, ampliando le possibilità di utilizzo delle acque affinate.

Viene inoltre potenziato il contrasto al dissesto idrogeologico, mentre interventi mirati su bonifiche, gestione dei rifiuti e sicurezza energetica favoriscono un approccio più integrato tra sviluppo economico e tutela ambientale.

Le novità introdotte dal Decreto Ambiente (conv. L.191/24)

Iter più rapido per le valutazioni ambientali fra semplificazione e vincoli

Una delle principali innovazioni riguarda la procedura di VIA, che viene razionalizzata e velocizzata.

Il decreto introduce un iter accelerato per i progetti strategici legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). I tempi di valutazione vengono ridotti, e viene garantito un rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, in caso di mancato rispetto delle tempistiche da parte delle autorità competenti.

  1. In cosa consiste l’iter accelerato?

    La c.d. «fast track» si caratterizza per la riduzione dei termini temporali previsti per le varie fasi del procedimento; per la previsione di una diversa Commissione istruttoria e del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

I progetti prioritari

Spetterà al MASE definire un elenco di progetti prioritari, seguendo alcuni criteri di priorità che sono stati integrati in sede di conversione in legge:

  • progetti di impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili, perché contribuiscono alla stabilizzazione della rete elettrica e al miglioramento della gestione delle risorse idriche;
  • opere e impianti per la cattura, trasporto e stoccaggio geologico di CO₂, strategici per la decarbonizzazione industriale e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;
  • progetti di impianti di idrogeno verde o rinnovabile (tecnologia chiave per la transizione energetica, con applicazioni sia nel settore industriale che nei trasporti);
  • derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW, in quanto supportano la produzione decentralizzata di energia rinnovabile e l’utilizzo efficiente delle risorse idriche;
  • modifiche e rifacimenti di impianti eolici o solari (questi progetti migliorano l’efficienza energetica e incrementano la capacità produttiva senza ulteriore consumo di suolo);
  • progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore con potenza nominale pari almeno a 50 MW (favoriscono l’integrazione delle attività agricole con la produzione di energia rinnovabile, ottimizzando l’uso del territorio) e progetti eolici on-shore con potenza nominale pari almeno a 70 MW (garantiscono un contributo significativo alla generazione di energia pulita su scala industriale).



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