A cura di Alessandro Boso Caretta, Partner di DLA Piper e Domenico Gullo, Partner di DLA Piper
Il 19 novembre 2024 รจ entrato in vigore il nuovo regolamento dellโAutoritร Garante della Concorrenza e del Mercato (โAGCMโ o โAutoritร โ) sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicitร ingannevole e comparativa, approvato con delibera n. 31356 del 5 novembre 2024 (il โNuovo Regolamentoโ). Il nuovo Regolamento dellโAGCM sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicitร ingannevole e comparativa.
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Il testo finale adottato dallโAutoritร tiene conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica lanciata a valle della pubblicazione della proposta di regolamento nel maggio 2024.
Il Nuovo Regolamento da un lato unifica la disciplina dei procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicitร ingannevole e comparativa, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, modificando cosรฌ lโimpostazione del precedente regolamento sulle procedure istruttorie del 2015 che prevedeva discipline distinte; dallโaltro punta a modernizzarla tenendo conto dellโesperienza maturata non solo in materia di tutela del consumatore, ma anche in materia di tutela della concorrenza, introducendo sia elementi di maggiore flessibilitร nellโazione amministrativa, sia elementi di rafforzamento del contradditorio con le parti.
Ciรฒ anche in considerazione delle recenti modifiche legislative (d.lgs. 26/2023 di recepimento della direttiva UE 2019/2161) che hanno esteso il novero delle pratiche commerciali scorrette vietate dal Codice del Consumo, introdotto ulteriori obblighi per i professionisti, ampliato i diritti dei consumatori e accresciuto significativamente i poteri dellโAGCM, elevando fino a 10 milioni di euro, e al 4% del fatturato annuo del professionista nei casi di cui allโart. 21 del reg. (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, lโimporto delle sanzioni amministrative pecuniarie che lโAGCM puรฒ irrogare.
La nuova procedura unica si applica anche ai procedimenti istruttori riguardanti le altre violazioni in materia consumeristica il cui accertamento ricade nelle competenze attribuite allโAutoritร .
Le modifiche rispetto al precedente regolamento riguardano in particolare: lโ ambito di applicazione (art. 2) e, di conseguenza, alcune definizioni (art. 1); i poteri del responsabile del procedimento (art. 3); i provvedimenti pre-istruttori (art. 5); lโavvio dellโistruttoria (art. 6); la consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie (art. 7); i termini per la conclusione del procedimento (art. 8); gli impegni (artt. 10 e 17); la partecipazione allโistruttoria da parte di terzi (art. 11); la chiusura dellโistruttoria e il contradditorio con le parti (art. 17).
Ambito di applicazione (art. 2) e definizioni (art. 1)
Il Nuovo Regolamento ha un ambito di applicazione piรน esteso rispetto al regolamento del 2015, che riflette il progressivo ampliamento delle competenze dellโAGCM in materia di tutela del consumatore.
Esso infatti si applica non solo ai procedimenti dellโAGCM in materia di pubblicitร ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, violazioni del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, ma anche ai procedimenti relativi:
- alle violazioni dei diritti dei viaggiatori nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici e servizi turistici collegati di cui al d.lgs. 79/2011 (titolo VI, capo I, sezioni da I a VI);
- al divieto di cd. โiban discriminationโ di cui al Reg. UE 260/2012;
- alle violazioni degli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta di cui allโart. 4 del Reg. UE 2021/1230;
- al divieto di utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attivitร di profilazione web dellโutente o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni di cui allโart. 1, co. 3 del d.l. 104/2023 (cd. โdecreto assetโ) convertito con modificazioni dalla l. 136/2023;
- ai divieti di attivitร parassitarie di cui agli articoli 10 e 11 del d.l. 16/2020, convertito con modificazioni dalla l. 31/2020;
- ai divieti in materia di servizi di pagamento e credito di cui agli articoli 3 co. 4 e 32-quater co. 1 del d.lgs. 11/2010;
- al divieto di prevedere blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalitร , sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nellโambito del mercato interno di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Reg. UE 2018/302.
Lโampliamento dellโambito di applicazione ha reso necessario anche un intervento, allโart. 1, sulle definizioni utilizzate dal regolamento per lโapplicazione della nuova procedura.
Poteri del responsabile del procedimento (art. 3)
Viene contemplato espressamente il potere responsabile del procedimento, qualora il professionista non sia conosciuto, di effettuare, previa autorizzazione del Collegio dellโAutoritร , acquisti a campione di beni e/o servizi, anche in forma anonima, per individuare le violazioni (cd. mistery shopping); nonchรฉ il potere di invitare il professionista a rimuovere i profili di possibile illiceitร (moral suasion), potere che puรฒ essere esercitato โad eccezione dei casi di particolare gravitร , in presenza di fondati motivi che portino a ritenere sussistenti le violazioniโ, e previa informativa al Collegio.
Provvedimenti pre-istruttori (art. 5)
Lโart. 5 nel disciplinare la chiusura della fase pre-istruttoria attribuisce maggiore flessibilitร allโAutoritร prevendo la possibilitร in tutte le materie alle quali si applica il regolamento di adottare provvedimenti di irricevibilitร , di archiviazione e di non luogo a provvedere nei casi ivi indicati. Vi rientra la possibilitร dellโarchiviazione nei casi cd. de minimis, e cioรจ nella fattispecie di โmanifesta inidoneitร โ della condotta a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio โanche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio, di una clausola contrattuale o della localizzazione circoscrittaโ della condotta; nonchรฉ la possibilitร di dichiarare il non luogo a provvedere per richieste di intervento non meritevoli di ulteriori approfondimenti โin quanto relative a condotte di portata e impatto limitati ovvero non rientranti tra le prioritร di intervento dellโAutoritร โ.
Avvio dellโistruttoria (art. 6)
In linea con quanto giร previsto per i procedimenti in materia di tutela della concorrenza nella comunicazione di avvio dellโistruttoria dovranno essere indicati gli elementi โessenziali in merito alle presunte infrazioniโ e il โtermine entro il quale รจ possibile esercitare il diritto di essere sentiti dinanzi agli ufficiโ, oltre al termine per la conclusione del procedimento e del termine entro cui possono essere presentate memorie scritte e documenti. Tali precisazioni non erano inizialmente previste nel testo del regolamento sottoposto a consultazione pubblica.
Consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie (art. 7)
Il Nuovo Regolamento dedica un articolo specifico (art. 7) alla consultazione pubblica obbligatoria in materia di clausole vessatorie.
Tale meccanismo di consultazione obbligatoria prevede che entro 30 giorni dallโavvio dellโistruttoria (o 60 qualora il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede allโestero), il responsabile del provvedimento pubblichi un comunicato sul sito dellโAGCM ai fini della consultazione di cui allโart. 37-bis, co. 1, del Codice del consumo, alla quale possono partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, nonchรฉ le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nellโapposito elenco. Tali soggetti devono presentare i loro contributi nel termine perentorio di 30 giorni dallโavvio della consultazione.
ร prevista altresรฌ unโipotesi facoltativa di consultazione (art. 17, co. 6 del Nuovo Regolamento) con la quale il responsabile del procedimento, nel corso dellโistruttoria in materia di clausole vessatorie, puรฒ chiedere alle autoritร di regolazione o vigilanza dei settori interessati dallโistruttoria di esprimere entro 30 giorni un parere in merito allโoggetto del procedimento.
Termine per la conclusione del procedimento (art. 8)
Viene ampliato il termine per la conclusione del procedimento da 120 a 180 giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio dellโistruttoria.
Il termine sale a 240 giorni qualora il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede allโestero o nel caso di infrazioni intra-UE, infrazioni diffuse e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale come previste dal Reg. UE 2017/2394. In questi ultimi due casi (infrazioni diffuse e di dimensione unionale) il termine รจ sospeso dallโavvio dellโazione coordinata da parte delle autoritร competenti interessate dallโinfrazione fino alla sua chiusura e in ogni caso fino ad un massimo di un anno.
I termini sono sospesi per 30 giorni nel caso in cui siano richiesti i pareri delle autoritร di regolazione competenti laddove la pratica commerciale scorretta riguardi settori regolati, o dellโAutoritร Garante delle Comunicazioni (AGCom) qualora la pratica commerciale scorretta o la pubblicitร ingannevole o comparativa sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, radio o mezzi di telecomunicazione. Restano ferme le ipotesi di proroga giร contemplate dal Regolamento del 2015 per esempio in presenza di particolari o sopravvenute esigenze istruttorie, di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento, di presentazione degli impegni da parte del professionista, nel qual caso lโAutoritร puรฒ prorogare il termine fino a 60 giorni.
Impegni (artt. 10 e 17)
Il Nuovo Regolamento interviene anche sulla disciplina in materia di impegni, estendendone lโambito di applicazione anche alle clausole vessatorie e apportando delle modifiche in chiave semplificatoria.
Ai sensi dellโart. 10 le imprese possono presentare impegni entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento per rimuovere i profili di illegittimitร della condotta o della clausola oggetto del procedimento. Valutati gli impegni, lโAGCM puรฒ:
- accettarli e renderli obbligatori, previa eventuale acquisizione dei pareri prescritti dalla legge, qualora li ritenga idonei a far venire meno i profili di illegittimitร della condotta o della clausola;
- fissare un termine per unโeventuale integrazione degli stessi laddove li ritenga parzialmente idonei;
- rigettarli โqualora ritenga di avere un interesse ad accertare la violazione contestata ovvero nei casi di grave e manifesta ingannevolezza, scorrettezza, illiceitร di una condotta, o di inidoneitร degli impegniโ.
Secondo quanto previsto dallโart. 17, in caso di presentazione di impegni, qualora lโAGCM non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta nรฉ ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, il termine entro cui devono essere resi i pareri previsti dalla legge da parte di altre autoritร di regolazione รจ pari a 45 giorni dal ricevimento della richiesta e il termine del procedimento si estende di 15 giorni. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere, lโAGCM puรฒ adottare il provvedimento di sua competenza.
Partecipazione allโistruttoria (art. 11)
Coerentemente con quanto previsto in via generale dalla legge 241/1990 si precisa che al procedimento potranno partecipare i terzi cui possa derivare โun pregiudizio diretto, immediato e attuale dalle infrazioni oggetto dellโistruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessaโ.
Chiusura dellโistruttoria (art. 17)
ร adesso previsto che, allโesito dellโistruttoria, sia trasmessa alle parti una โcomunicazione di contestazione degli addebitiโ e venga loro assegnato un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare โal Collegioโ controdeduzioni scritte in replica alla contestazione degli addebiti.
Il Regolamento del 2015 si limitava a prevedere che, allโesito dellโistruttoria, il responsabile del procedimento avrebbe comunicato alle parti la data di conclusione della fase istruttoria indicando loro un termine di almeno 10 giorni entro cui presentare memorie conclusive o documenti.
Rimangono tuttavia differenze significative rispetto allo svolgimento dei procedimenti in materia di tutela della concorrenza, tra cui lโassenza della previsione del diritto delle parti ad essere sentite in audizione dinanzi al Collegio.
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Carlo Edoardo Cazzato
Avvocato, Partner di Orsingher Ortu Avvocati Associati e responsabile della practice di diritto antitrust. Dottore di ricerca in diritto commerciale presso lโUniversitร degli Studi di Bari โAldo Moroโ, ha conseguito un Postgraduate Diploma in EU Competition Law e un LL.M. in International Business Law, rispettivamente presso il Kingโs College London e la De Montfort University of Leicester. ร Non Governmental Advisor della DG Competition della Commissione europea, nonchรฉ professore a contratto di diritto antitrust presso lโUniversitร Mercatorum. Ha maturato particolare esperienza nei settori regolati, quali tlc, media, energy e farmaceutico, assistendo clienti nazionali e internazionali dinanzi allโAGCM, alla Commissione europea, al Giudice amministrativo e a quello ordinario, nonchรฉ alle Corti comunitarie in relazione a ogni genere di criticitร antitrust o consumeristica. ร presente nelle principali legal directories italiane e internazionali quale esperto di competition law ed รจ autore e/o curatore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e dei consumatori, tra cui unโopera monografica (Le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust, Torino, 2018) e un trattato (Diritto antitrust, Milano, 2021).
Marta Arenaccio, Marta Bianchi, Carlo Edoardo Cazzato, Alfonso Contaldo, Maria Grazia DโAuria, Michele Iaselli, Teodora Pastori, Davide Piazzoni, Giovanni Scoccini, Marta Zilianti
Leggi descrizione
Carlo Edoardo Cazzato, 2022, Maggioli Editore
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38.00 โฌ
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