CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31751 depositata il 10 dicembre 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31751 depositata il 10 dicembre 2024

Lavoro – Riliquidazione «quota B» trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile stabilito per lavoratori dello spettacolo – Accoglimento

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riliquidato all’odierna parte controricorrente, nella qualità specificata in epigrafe, la «quota B» del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, nr. 1420.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Ha ritenuto la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della «quota A» del trattamento di quiescenza mentre non fosse più vigente per la «quota B», regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, nr. 182.

In premessa, la Corte di merito aveva escluso la fondatezza dell’eccepita decadenza, rilevato che la domanda amministrativa di supplementi di pensione ricadeva in epoca antecedente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della novella prevista dal D.L. n. 98 DEL 2011, art. 38, comma 1, lett. d), (conv. con l. n. 111 del 2011), scrutinato dalla Corte costituzionale;

2. avverso la sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria.

Resiste, con controricorso, la parte privata;

3. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.

Considerato che

4. con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per come modificato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), (conv. con legge nr. 111 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto immune dalla decadenza l’azione giudiziaria con la quale l’attuale parte controricorrente ha rivendicato il ricalcolo dei supplementi di pensione;

5. il motivo è fondato nei limiti che seguono;

Conto e carta

difficile da pignorare

 

6. il meccanismo di decadenza previsto dall’art. 47 cit. trova applicazione anche nella fattispecie concreta (v. Cass. nr. 17348 del 2023) sia pure limitatamente «alle differenze sui ratei […] precedenti il triennio dalla domanda giudiziale» (Cass. nr. 17430 del 2021), coerentemente con la previsione del D.L. nr. 103 del 1991, art. 6, (conv. con legge nr. 166 del 1991) e in attuazione di «un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo» (Cass. nr. 17430 del 2021 cit., in motivazione);

7. con il secondo motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del d.P.R. nr. 1420 del 1971 e dell’art.4 del d.lgs. nr. 182 del 1997.

La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del «massimale pensionabile», a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la «quota B» della pensione;

8. anche il secondo motivo è fondato;

9. il tema devoluto alla Corte riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della «quota B» del trattamento pensionistico, relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993;

10. in particolare, vi è controversia sul permanere o meno del limite relativo alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. nr. 1420 del 1971, art. 12, comma 7;

11.la questione è stata già affrontata dalla Corte, con l’affermazione del principio che segue: «In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» ( così Cass. nr. 36056 del 2022; tra le altre: Cass. nr. 38018 del 2022; Cass. nn. 870, 1775, 21010, 24524, 24526, 24555, 27495, 27503 del 2023);

Conto e carta

difficile da pignorare

 

12. ai precedenti indicati e alle ragioni che li sorreggono si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;

13. si è osservato, peraltro, come il principio reso non sia in contrasto con la legge delega (L. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), nella parte in cui prevede, quale criterio direttivo, la «commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti».

A tale riguardo, nelle citate sentenze, si è richiamata la Corte Cost. nr. 202 del 2008 che, proprio in relazione al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 Cost.» (punto 2 del Considerato in diritto); si è ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (Corte Cost. nr. 173 del 1986, punto 10 del Considerato in diritto).

Dunque, la «commisurazione» delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 22 lett. a), non intesa nella rigorosa accezione di «necessaria corrispondenza», è rispettata dell’interpretazione accolta da questa Corte.

Si può aggiungere che, come ricordato ancora da Corte Cost. nr. 202 del 2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (v. punto 3 del Considerato in diritto);

14. il ricorso va, pertanto, accolto.

Prestito personale

Delibera veloce

 

Segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi espressi dalla Corte e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Contabilità

Buste paga

 

Source link