Incentivi per edifici a energia quasi zero (NZEB) e GSE: quali documenti servono per ottenere i fondi? | Articoli

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Gli edifici a energia quasi zero sono progettati per massimizzare l’efficienza energetica, sfruttando risorse naturali e fonti di energia rinnovabile. Il TAR del Lazio con la sentenza n. 23797/2024 ha sottolineato l’importanza di fornire prove documentali complete, come richiesto dalle normative vigenti per ottenere finanziamenti con lo scopo di accedere agli stessi per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Gli edifici NZEB definizione e caratteristiche

Gli edifici NZEB, ovvero gli edifici a energia quasi zero, sono il futuro dell’edilizia sostenibile e sono progettati seguendo determinati principi di sostenibilità, sfruttando le risorse naturali come sole e vento. Inoltre, essi presentano un involucro (trasparente ed opaco) decisamente prestazionale dal punto di vista della resistenza termica.

Naturalmente i consumi energetici, oltre ad essere ridotti per via della performance dellinvolucro e per la massimizzazione degli apporti naturali, vengono sostenuti da fonti di energia rinnovabile con impianti tecnologicamente all’avanguardia.

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La Direttiva Europea di riferimento è la 2010/31/UE mentre la legislazione italiana vigente è il DM 192/2005, aggiornato secondo i decreti attuativi del 26 Giugno 2015.

Per quanto concerne l’edilizia esistente possiamo dire che negli ultimi anni si registra come molti edifici esistenti vengano adattati a queste nuovi parametri di efficienza, per questo motivo il DM 16 febbraio 2016 ha stabilito chiaramente quali siano i criteri per l’ammissione alle incentivazioni rivolte all’efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Tra questi requisiti vi è la necessità di una documentazione adeguata che attesti la pre-esistenza degli impianti di climatizzazione e l’effettiva realizzazione degli interventi, in particolare l’art. 4 sottolinea che “Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’articolo 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

  • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
  • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore”.

A tal proposito interviene la sentenza del Tar del Lazio n. 23797/2024 a chiarire l’importanza di fornire una documentazione dettagliata per accedere ai finanziamenti energetici.

LEGGI ANCHE: Edifici in mattoni faccia a vista nZEB, come fare

 

Respinto il ricorso del sull’incentivo per edifici a energia quasi zero

Il Tar del Lazio ha pronunciato una sentenza relativamente a un ricorso presentato dal comune avverso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), riguardante il rigetto della richiesta di incentivo per la trasformazione di un complesso esiste in un edificio a energia quasi zero.

Il Comune aveva chiesto un incentivo affinché potesse realizzazione un intervento di efficientamento energetico, che prevedeva la trasformazione di una propria struttura in un edificio NZEB, secondo le disposizioni del DM 16 febbraio 2016. Tuttavia, il GSE aveva respinto la richiesta poiché la documentazione presentata dal comune non risultava adeguata a dimostrare la presenza di un impianto di climatizzazione nell’edificio preesistente, requisito fondamentale per l’ammissione all’incentivo. Inoltre, non è stata ritenuta sufficiente nemmeno l’ulteriore integrazione fornita, costituita da documentazione fotografica e computo metrico relativi ai lavori di installazione dell’impianto di riscaldamento, in quanto essa risulta risalente agli anni ‘60, quindi ben oltre i limiti temporali previsti.

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Il TAR Lazio ha esaminato la documentazione agli atti e ha respinto il ricorso del Comune, infatti, secondo il Tar il GSE aveva correttamente valutato l’incartamento tecnico e aveva opportunamente rigettato la richiesta di incentivo per l’assenza di prove adeguate. In particolare, il Comune non aveva fornito la documentazione fotografica necessaria per attestare la pre-esistenza dell’impianto di climatizzazione, come richiesto dalle normative del DM 16 febbraio 2016 e dalle regole applicative del GSE.

La sentenza chiarisce peraltro che “le regole applicative adottate dal GSE con riguardo al DM 16.2.2016, richiamate nei provvedimenti impugnati, al § 5.5.5., espressamente richiedono, per tali interventi, che il richiedente debba produrre “documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d’insieme ante operam, durante le fasi di lavorazione e post operam”.

Inoltre, il TAR ha sottolineato che la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) non era adeguata, in quanto non costituiva una prova diretta ma solo una valutazione di prove già acquisite. Di conseguenza il ricorso non è stato accolto in quanto il comune non aveva fornito in modo completo ed esaustivo la documentazione necessaria per supportare le proprie tesi.

 

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 23797/2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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