Risposta – Se lโattivitร di lavoro dipendente รจ cessata nel 2024, intendendo che lโultimo giorno di lavoro effettivo sia stato svolto entro il 31 dicembre 2024, la percezione di una retribuzione superiore a 35.000 euro รจ irrilevante. Tuttavia, รจ necessario verificare la decorrenza della pensione e lโammontare della stessa, poichรฉ i due redditi (da lavoro e da pensione) devono essere considerati cumulativamente.
La questione รจ stata affrontata dallโAgenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 427/2021. ร stato ricordato che la causa di esclusione qui in esame โ articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014, come modificata per il 2024 con effetto sul 2025 dallโarticolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha incrementato la soglia da 30.000 a 35.000 euro โ non si discosta da quanto giร previsto in precedenza per il regime forfettario. A tal proposito, valgono i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 in merito alla lettera d-bis) del comma 57, di cui lโattuale lettera d-ter) costituisce una riproposizione.
La citata circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che il limite dei 30.000 euro (questโanno 35.000 euro) ยซnon opera se il rapporto di lavoro dipendente รจ cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della sogliaยป. In sintesi, i due redditi devono essere sommati ai fini della verifica del limite previsto.
Se anche questa verifica viene superata con successo, il regime forfettario risulta applicabile, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma (ad esempio, non detenere quote di partecipazioni in societร di persone).
Quanto alla possibilitร di applicare lโaliquota al 5%, essa dipende dal tipo di attivitร che si intende intraprendere. Se si prevede di proseguire lโattivitร in forma autonoma verso lโex datore di lavoro (presumibilmente attivitร infermieristica), trattandosi di continuitร con lโattivitร precedentemente svolta da lavoratrice dipendente, lโaliquota al 5% non รจ applicabile.
Se, invece, si trattasse di unโattivitร completamente diversa (ad esempio, elaborazione dati), lโaliquota agevolata al 5% sarร applicabile, sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal comma 65 dellโarticolo 1 della legge 190/2014. In particolare, si deve considerare la lettera b) del comma 65, che risulta la piรน pertinente al caso specifico, insieme agli altri requisiti.
Le condizioni da rispettare congiuntamente per godere della tassazione al 5% nei primi cinque anni sono le seguenti.
- a) Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dellโattivitร , attivitร artistica, professionale o dโimpresa, anche in forma associata o familiare.
- b) Lโattivitร da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di unโattivitร precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui lโattivitร precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria per lโesercizio di arti o professioni.
- c) Qualora venga proseguita unโattivitร svolta in precedenza da un altro soggetto, lโammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve superare il limite di 85.000 euro, ragguagliato ad anno.
Per quanto riguarda la causa ostativa relativa allโesercizio dellโattivitร in forma prevalente verso lโex datore di lavoro, si conferma quanto indicato dallโAgenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019. In tale documento, รจ stato chiarito che i soggetti pensionati non incorrono nella causa ostativa di rapporto prevalente con lโex datore di lavoro se il pensionamento รจ intervenuto per obbligo di legge.
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