Testo Unico Rinnovabili – dlgs 190/2024

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Testo Unico Rinnovabili - dlgs 190/2024

Il 30 dicembre 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Testo Unico sulle energie Rinnovabili, il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Regioni ed enti locali hanno tempo 6 mesi (180 giorni) per adeguarsi alle nuove disposizioni, fino al 28 giugno 2025, potendo stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi e/o nell’innalzamento delle soglie di potenza previste, altrimenti si applica il presente decreto.

Il Dlgs 190/2024 è definito Testo Unico sulle Rinnovabili perché pone fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, finalmente riunito in un testo organico. Il decreto definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

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Questo testo nella sua semplificazione normativa rappresenta un’ulteriore incentivo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in costante ascesa. Infatti, come testimonia Eurostat, nel 2023 l’energia rinnovabile ha rappresentato il 24,5% dell’energia consumata nell’UE, in aumento rispetto al 23,0% del 2022. Nell’ottica della decarbonizzazione europea al 2050, la normativa energetica legata all’efficienza e al risparmio con la recente direttiva Case Green vanno in questa direzione. Per le rinnovabili ricordiamo, inoltre, che si può usufruire dei bonus edilizi come ecobonus e conto termico.

Il testo unico sulle rinnovabili

Il decreto 190/2024 o Testo Unico sulle Rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce all’art.1 comma 1, i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti

Entrato in vigore il testo unico sulle rinnovabiliEntrato in vigore il testo unico sulle rinnovabili

Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

Gli interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (di cui agli articoli 7 e 8, della Legge 57/2001 e art. 14 del dlgs 228/2001).

In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Regimi e autorizzazioni

L’art. 6 del Testo Unico Rinnovabili definisce le tipologie di procedure per la messa in opera degli impianti a fonti rinnovabili.

Testo Unico Rinnovabili, regimi e autorizzazioniTesto Unico Rinnovabili, regimi e autorizzazioni

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Per la realizzazione degli interventi sono individuati 3 regimi amministrativi:

  1. attività libera;
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
  3. autorizzazione unica (AU).

Gli allegati A, B e C al decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura semplificata e dell’autorizzazione unica. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del dlgs 152/2006.

Rientrano nei regimi autorizzatori anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto.

1. Attività libera

L’art. 7 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti rinnovabili inquadrato come attività edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), ovvero non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

L’art. 7 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti rinnovabili L’art. 7 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti rinnovabili

Gli interventi in attività libera (allegato A) devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. Il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità della superficie interessata dagli interventi medesimi. Resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

La disciplina di attività libera non si applica agli interventi ricadenti sui beni tutelati (ai sensi della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio), o in aree naturali protette come definite dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE. In questi casi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata o PAS.

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Qualora gli interventi insistano su aree o immobili di notevole interesse pubblico, di cui all’art.136 co. 1, lettere b)c) del dlgs n.42 del 2004, la realizzazione degli stessi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro 20 giorni ai sensi dell’art. 146, comma 8, del dlgs 42/2004. Non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione né ad alcun altro atto di assenso la realizzazione degli interventi su impianti esistenti, di cui all’allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).

Interventi in attività libera

Tutti gli interventi che rientrano in regime di attività libera sono individuati dall’allegato A al decreto 190/2024, a cui si rimanda per un approfondimento e avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti come attività libera.

Testo Unico Rinnovabili: interventi in attività liberaTesto Unico Rinnovabili: interventi in attività libera

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi di nuova costruzione consistenti in:

  • impianti solari fotovoltaici, di potenza fino a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze
  • impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968 con potenze fino a 1 MW (se installati a terra) e fino a 12 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti);
  • impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 5 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • impianti solari fotovoltaici in strutture turistiche o termali con potenze fino a 1 MW (se installati a terra) e fino a 10 MW (se installati fuori terra su strutture o edifici esistenti);
  • impianti agrivoltaici di potenza fino a 5 MW;
  • impianti solari termici con potenza nominale utile fino a 10 MW, posti fuori terra e installati su strutture o edifici esistenti e pertinenze o collocati a terra purché al di fuori della zona A);
  • impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) o altezza non superiore a 5 metri;
  • singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
  • torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili
  • impianti alimentati da biomasse, gas di discarica e biogas con potenza fino a 50 kW;
  • pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
  • impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
  • unità di microcogenerazione e impianti di cogenerazione (Dlgs 20/2007);
  • sonde geotermiche a circuito chiuso che non alterano l’edificio esistente, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri se orizzontali, e a 80 metri se verticali;
  • impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
  • elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;

Rientrano inoltre nel regime di attività libera anche gli interventi sull’esistente di modifica o sostituzione degli impianti rinnovabili (allegato A, sezione II). Qualora gli interventi suddetti comportino un incremento di potenza, la potenza complessiva risultante non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente (dlgs 152/2006).

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 – Interventi in attività libera

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2. Procedura abilitativa semplificata (PAS)

L’art. 8 del Testo Unico Rinnovabili definisce il regime di approvazione degli impianti che va sotto il nome di Procedura Abilitativa Semplificata o PAS. Introdotta dall’art. 6 del dlgs 28/2011 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili contenuti nell’allegato B al presente decreto.

Testo Unico Rinnovabili: Procedura abilitativa semplificataTesto Unico Rinnovabili: Procedura abilitativa semplificata

Il ricorso alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è precluso al proponente nel caso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli obiettivi previsti nel PNIEC e della ripartizione stabilita dall’art. 20 co.2 del dlgs 199/2021, possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica e stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento.

È in fase di attivazione la piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) che sarà operativa entro 120 giorni dall’adozione dei modelli unici nazionali. Quando sarà attiva, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato da una serie di documenti (asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie su cui realizzare l’impianto, elaborati tecnici per la connessione, gli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso in caso di vincoli, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi, l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, la copia della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori).

Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Tuttavia, nel caso siano necessari uno o più atti di assenso per la presenza di vincoli (art. 20 co.4 dlgs 241/90), il comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto (il termine può essere sospeso per necessità di integrazioni documentali), decorso il quale senza un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato (silenzio/assenso). Se, ai fini della realizzazione degli interventi con procedura abilitativa semplificata, siano necessari uno o più atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi.

Decorso il termine, il soggetto proponente richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

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Interventi con procedura semplificata

Per avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti attraverso procedura abilitativa semplificata o PAS, si rimanda all’allegato B al Dlgs 190/2024, che individua tutti gli interventi assoggettati a procedura semplificata.

Testo Unico Rinnovabili: Interventi con procedura semplificataTesto Unico Rinnovabili: Interventi con procedura semplificata

Sono soggetti al regime di PAS gli interventi di nuova costruzione, diversi da quelli visti in precedenza in regime di attività libera, relativi a:

  • impianti solari fotovoltaici, di potenza fino a 10 MW, nelle aree classificate idonee ai sensi dell’ 20 del dlgs 199/2021 o cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione o bonifica dell’eternit o dell’amianto o collocati in modalità flottante su specchi d’acqua;
  • impianti solari fotovoltaici di potenza compresa tra 5 e 15 MW installati a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell’allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione;
  • impianti solari termici, con potenza fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti fuori terra o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’ 2 del DM 1444 del 1968 oppure asserviti a processi produttivi;
  • impianti eolici con potenza compresa tra 20 e 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento (non oltre 36 mesi), realizzate mediante strutture mobili o amovibili, con l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi;
  • impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
  • impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
  • impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza compresa tra 200 kW e 2 MW;
  • impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza compresa tra 50 kW e 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
  • impianti alimentati da biomasse (fino a 200kW), gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (fino a 300 kW), non operanti in assetto cogenerativo;
  • sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica compresa tra 50 e 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri (se orizzontali), e non superiore a 170 metri (se verticali);
  • pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza fino a 50 MW;
  • impianti di cogenerazione di cui all’art. 2, co. 1, lettera a) del dlgs 20/2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acs con potenza compresa tra 200 kW e 2 MW, o asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
  • impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
  • impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di impianti industriali o aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, solo se non comporta l’aumento degli ingombri in altezza, né variante agli strumenti urbanistici adottati;
  • elettrolizzatori con potenza superiore a 10 MW ubicati all’interno di aree industriali ancorché con impianti non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti ingombri aggiuntivi in estensione o altezza, né variante agli strumenti urbanistici adottati;

Sono soggetti al regime di PAS anche gli interventi su impianti esistenti (allegato B, sezione II), come le modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento.

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 – Interventi in regime di PAS

3. Autorizzazione unica (AU)

L’art. 9 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione che va sotto il nome di Autorizzazione Unica o AU. Introdotta dall’art.12 del Dlgs. 387/03 (modificato dall’art.5 del Dlgs. 28/11) per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza, contenuti nell’allegato C al presente decreto.

L’art. 9 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione che va sotto il nome di Autorizzazione Unica o AUL’art. 9 del TU Rinnovabili definisce il regime di approvazione che va sotto il nome di Autorizzazione Unica o AU

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Come per Procedura Abilitativa Semplificata, la domanda va presentata al comune mediante modello unico e piattaforma SUER di prossima attivazione. Il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale (VIA), paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri necessari alla realizzazione degli interventi, nonché l’asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto della qualificazione dell’area.

Esclusi i progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni, l’amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi. La determinazione motivata favorevole costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici, il provvedimento di VIA e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione procedente e ha efficacia temporale non inferiore a quattro anni.

Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di competenza statale (allegato C, sezione II), l’Autorizzazione Unica è rilasciata previa intesa con la regione o le regioni interessate. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore, si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico.

Interventi che necessitano di autorizzazione

Per avere un quadro completo di tutti gli interventi previsti, si rimanda all’allegato C al decreto 190/2024, che individua tutti gli interventi assoggettati ad autorizzazione, distinguendo tra quelli di competenza regionale e quelli di competenza statale. Di seguito, un’ampia sintesi degli interventi FER previsti.

Testo Unico Rinnovabili: interventi che necessitano di Autorizzazione UnicaTesto Unico Rinnovabili: interventi che necessitano di Autorizzazione Unica

Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima (allegato C, sezione II), gli interventi relativi a:

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  • impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
  • impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
  • impianti eolici di potenza compresa tra 60 kW e 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
  • impianti idroelettrici di potenza compresa tra 100 kW e 300 MW;
  • impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW;
  • impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
  • impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza compresa tra 1 e 300 MW;
  • impianti a biomassa con potenza compresa tra 2 e 300 MW, per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
  • impianti solari termici, con potenza compresa tra 10 e 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e pertinenze, posti fuori terra o collocati a terra o asserviti a processi produttivi;
  • impianti di cogenerazione con potenza compresa tra 2 e 300 MW, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, di cui all’ 2 comma 1, lettera a) del Dlgs 20/2007;
  • impianti solari fotovoltaici in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’1 del Dlgs 507/1994;

Sono invece soggetti ad AU di competenza statale (allegato C, sezione II), gli interventi relativi ai suddetti impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW, operanti o non in assetto cogenerativo, gli impianti off-shore a mare, gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui all’art.1 del Dlgs 507/1994;

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 – Interventi in regime di autorizzazione unica

Il regime concessorio di superfici e risorse

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni del regime concessorio (art. 10 del dlgs 190/2024).

Testo Unico Rinnovabili: Il regime concessorio di superfici e risorseTesto Unico Rinnovabili: Il regime concessorio di superfici e risorse

Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di 30 giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Allo scadere, se non è stata presentata istanza concorrente o in caso di scelta del proponente, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi 60 giorni.

Nel caso degli interventi assoggettati ai regimi di PAS e AU (articoli 8 o 9), la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.

La concessione rilasciata decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS o entro il termine stabilito dall’autorizzazione unica.

Zone di accelerazione

L’art. 12 del Testo Unico Rinnovabili definisce le Zone di accelerazione e i relativi regimi amministrativi. Entro il 21 maggio 2025 il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) pubblicherà nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dalla direttiva EPBD III (art. 15-ter).

Testo Unico Rinnovabili: Zone di accelerazioneTesto Unico Rinnovabili: Zone di accelerazione

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta misure per implementare il sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) ricomprendendovi anche i dati concernenti le concessioni di derivazione idroelettriche e di coltivazione geotermoelettriche.

Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’art. 20 comma 4 del Dlgs 199/2021, regioni e provincie autonome adotteranno un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e relativo stoccaggio, oltre a tutte le opere connesse alla costruzione e all’esercizio.

Le zone di accelerazione individuate includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

Nel caso degli interventi sottoposti ad Autorizzazione Unica (allegato C) che insistano nelle zone di accelerazione:

La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.

Sanzioni

L’art. 11 del Testo Unico Rinnovabili definisce le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti.

Testo Unico Rinnovabili: sanzioniTesto Unico Rinnovabili: sanzioni

Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in assenza o in difformità dell’Autorizzazione Unica di cui all’articolo 9, è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, in caso di impianti termici di produzione di energia, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata, nella misura:

  • da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale;
  • da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale.

Per quanto concerne gli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 e gli interventi in assenza o difformità della procedura abilitativa semplificata o PAS (art.8), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro (a carico del proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori).

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal DPR 380/2001, per gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al massimo entro il 29 aprile 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aggiornerà le relative linee guida.

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