Scarica Sentenza Tribunale di Vasto N.11.12.2024
Domanda improcedibile se la procedura di mediazione è instaurata davanti a un organismo incompetente e le parti non derogano di comune accordo
Organismo incompetente e improcedibilità
Il Tribunale di Vasto nella sentenza datata 11 dicembre 2024 ribadisce che, se la mediazione viene avviata davanti a un organismo territorialmente incompetente e le parti, come consentito dalla riforma Cartabia, non raggiungono un accordo per derogare alle regole della competenza per territorio, la domanda in giudizio è improcedibile,
Risarcimento danni per responsabilità professionale
Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti da un professionista per negligenza nello svolgimento del mandato. Il convenuto, costituitosi in giudizio, contesta la domanda nel merito e in rito eccepisce l’erronea attivazione della mediazione presso un organismo territorialmente incompetente.
Competenza territoriale dell’organismo di mediazione: norme e giurisprudenza
Il Giudice decide solo sulla questione di rito preliminare della competenza territoriale dell’organismo di mediazione adito, avente sede a Pescara e rileva che la formulazione letterale dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 è chiara sul punto. Il comma 1 statuisce infatti che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. […] La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti.”
Il richiamo della norma al luogo del giudice territorialmente competente opera chiaramente un rinvio alle regole del codice di procedura civile sui criteri per individuare il giudice territorialmente competente come previsto dall’art. 18 fino all’articolo 30 bis c.p.c. La circolare del Ministero della Giustizia del 2013 ha poi chiarito che il criterio della competenza della mediazione deve considerarsi rispettato quando la sede principale dell’organismo o una sede secondaria si trovino in uno dei comuni del circondario del Tribunale competente per territorio per la controversia. Ne consegue che, per finalità deflattive, dopo aver individuato il foro competente per territorio, è necessario rivolgersi all’organismo di mediazione con sede nel circondario dell’autorità giudiziaria. Solo un accordo delle parti può derogare a questa regola. Preso atto della normativa di riferimento il giudice non può non rilevare però che il decreto legislativo n. 28/2010 non stabilisce le conseguenze del mancato rispetto del criterio della competenza territoriale dell’organismo. Secondo un primo orientamento la conseguenza è l’inefficacia della domanda di mediazione a meno le parti non deroghino questo criterio e si rivolgano a un altro organismo di comune accordo. Un altro indirizzo invece ritiene la domanda proposta all’organismo incompetente come improcedibile.
Domanda giudiziale improcedibile
Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il Tribunale afferma di condividere l’orientamento per il quale “l’esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in un luogo diverso da quello del giudice competente non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” Nel caso di specie la domanda non è sta presentata presso un organismo territorialmente competente perchè lo stesso non ha alcuna sede nel luogo di competenza del giudice della controversia.
Le parti inoltre, in base a quanto previsto dalla Riforma Cartaria, non hanno raggiunto alcun accordo per derogare alla competenza territoriale dell’organismo scelto. Parte convenuta ha dato prova di questo eccependo fin dalla prima udienza l’improcedibilità della domanda in giudizio per svolgimento irrituale del procedimento di mediazione. Priva di fondamento la critica dell’attrice, per la quale la parte convenuta avrebbe dovuto eccepire l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione in sede stragiudiziale. La Riforma Cartabia ha previsto la derogabilità per volontà delle parti della competenza territoriale. Il Tribunale non può quindi affermare che “la condizione di procedibilità della domanda di parte attrice non può ritenersi realizzata, poiché il procedimento di mediazione è stato espletato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 28/10. Da ciò deriva l’inevitabile conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improcedibile.”
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