Pseudonimizzazione dei dati: le linee guida EDPB e il caso Deloitte

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Il tema della pseudonimizzazione รจ un tema scottante, da sempre al centro di svariati dibattiti tra gli operatori del diritto, data la sua importanza fondamentale nellโ€™ambito del trattamento dei dati personali.

รˆ lo stesso GDPR a dare una definizione di pseudonimizzazione (art. 4 punto 5 GDPR), ossia โ€œil trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piรน essere attribuiti a un interessato specifico senza lโ€™utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabileโ€.

Tale definizione del GDPR รจ ripresa allโ€™interno dei recentissimi Orientamenti 1/2025 dellโ€™EDPB sulla pseudonimizzazione adottati il 16 gennaio scorso, i quali aggiungono che โ€œ[โ€ฆ] Attribuire i dati a una persona identificabile significa collegare i dati ad altre informazioni con riferimento alle quali la persona fisica potrebbe essere identificata. Tale collegamento puรฒ essere stabilito sulla base di uno o piรน identificatori o attributi identificativiโ€.

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Orientamenti 1/2025 EDPB e uso secondario dei dati

Le tecniche di pseudonimizzazione sono importanti per una serie di motivi: primo tra tutti perchรฉ riducono i rischi per la riservatezza (purchรฉ, ovviamente, la pseudonimizzazione sia effettuata in modo efficace) come evidenziato dallโ€™EDPB negli Orientamenti 1/2025, i quali presentano una panoramica dei benefici della pseudonimizzazione. Infatti, in primo luogo, la pseudonimizzazione impedisce la divulgazione degli identificatori diretti degli interessati ad alcuni o a tutti i legittimi destinatari dei dati pseudonimizzati. In secondo luogo, in caso di divulgazione o accesso non autorizzato a dati effettivamente pseudonimizzati, la pseudonimizzazione puรฒ ridurre la gravitร  del rischio di riservatezza che ne deriva e il rischio di conseguenze negative di tale divulgazione o accesso per gli interessati, a condizione che alle persone a cui vengono divulgati i dati sia impedito lโ€™accesso a ulteriori dati.

Pseudonimizzazione e uso secondario dei dati

Inoltre, il tema della pseudonimizzazione puรฒ essere declinato anche con riferimento allโ€™uso secondario dei dati. Si parla di uso secondario dei dati per indicare quella pratica di impiegare informazioni raccolte per uno scopo iniziale in contesti e applicazioni differenti rispetto a quelli originariamente previsti. Questa pratica abbraccia unโ€™ampia gamma di attivitร , tra cui analisi di mercato avanzate, personalizzazione di servizi, sviluppo di modelli predittivi e monetizzazione dei dati stessi.

Tuttavia, bisogna considerare che lโ€™uso secondario dei dati รจ da ritenersi ammissibile se lo scopo per cui sono stati originariamente raccolti i dati รจ compatibile con lโ€™ulteriore finalitร  di trattamento. Sul tema, il Considerando 50 GDPR specifica espressamente che โ€œil trattamento dei dati personali per finalitร  diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalitร  per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccoltiโ€. Si rende quindi necessario effettuare un test di compatibilitร  (da parte del titolare del trattamento) delle finalitร  originarie e secondarie, tenendo conto di una serie di fattori.

Tali fattori, evidenziati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-77/21, sono ogni nesso tra le finalitร  per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalitร  dellโ€™ulteriore trattamento previsto; il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra lโ€™interessato e il titolare del trattamento; la natura dei dati personali; le possibili conseguenze dellโ€™ulteriore trattamento previsto per gli interessati; lโ€™esistenza di garanzie adeguate che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione[1].

In proposito, lโ€™EDPB stesso, con gli Orientamenti 1/2025, evidenzia come la pseudonimizzazione possa contribuire a garantire la compatibilitร  con la finalitร  originaria (art. 6 par. 4 GDPR)[2]. Infatti, il Board evidenzia che la pseudonimizzazione puรฒ ridurre i rischi di function creep, ossia il rischio che i dati personali vengano ulteriormente trattati in modo incompatibile con le finalitร  per cui sono stati raccolti. Questo perchรฉ gli autorizzati del trattamento o le persone che agiscono sotto lโ€™autoritร  del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, che hanno accesso ai dati pseudonimizzati, non sono in grado di utilizzare tali dati per finalitร  il cui adempimento richiede lโ€™attribuzione agli interessati. In particolare, ciรฒ riguarda le finalitร  che richiedono unโ€™interazione diretta con gli interessati.

La pseudonimizzazione nella sentenza Deloitte

Il tema della pseudonimizzazione รจ ampiamente affrontato anche allโ€™interno della sentenza del 26 aprile 2023 nella causa Tโ€‘557/20 (c.d. Sentenza Deloitte) della Corte di Giustizia dellโ€™Ue (CGUE). Nello specifico, la Corte afferma che i dati pseudonimizzati non devono sempre considerarsi dati personali; dunque, ciรฒ significa escludere lโ€™applicabilitร  della normativa privacy in tutta una serie di casi, aprendo nuovi inattesi spazi per lo sfruttamento di informazioni che non sono piรน riconducibili ad individui identificati o identificabili[3].

Pertanto, la sentenza Deloitte fa emergere una nozione di โ€œdato pseudonimizzatoโ€ relativa, potendo essa variare a seconda del soggetto dalla cui prospettiva si guarda lโ€™accesso a quelle informazioni.

In particolare, la Corte ha stabilito che il solo fatto che un soggetto disponga delle informazioni necessarie per risalire allโ€™identitร  degli interessati non significa che le stesse conclusioni debbano raggiungersi in relazione ad altri soggetti che hanno ricevuto i dati dal primo. In altre parole, i dati che per il mittente sono anonimi potrebbero non esserlo (quindi sarebbero dati personali) per il destinatario. Dunque, per stabilire se unโ€™informazione sia pseudonimizzata o anonima, si deve effettuare una valutazione delle circostanze concrete, volta a verificare se il soggetto che tratta i dati sia in grado di risalire allโ€™identitร  degli individui a cui questi dati si riferiscono. In caso di risposta negativa, le informazioni devono considerarsi dati anonimi e, come tali, non soggetti allโ€™applicazione della normativa privacy[4].

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In questo contesto, si inserisce lโ€™EDPB con le sue nuove linee guida 1/2025, il quale evidenzia come i dati pseudonimizzati, che potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante lโ€™uso di informazioni aggiuntive, rimangono informazioni relative a una persona fisica identificabile e sono pertanto ancora dati personali. Inoltre, il Board aggiunge che se i dati possono essere ricollegati a una persona fisica dal titolare del trattamento o da qualcun altro, rimangono dati personali[5].

I prossimi step

Lโ€™interpretazione della Corte di Giustizia dellโ€™Unione europea dei concetti di pseudonimizzazione e anonimizzazione con la sentenza Deloitte hanno aperto diversi interrogativi: poter considerare dati che sono pseudonimizzati per il titolare del trattamento, anonimi (dunque non personali) per un altro soggetto, significherebbe non dover applicare il GDPR ai trattamenti effettuati dal responsabile, pur se su incarico del titolare del trattamento? Ciรฒ sicuramente faciliterebbe lโ€™utilizzabilitร  dei dati e renderebbe meno gravosa lโ€™attivitร  delle parti[6].

รˆ per questo motivo che lโ€™European Data Protection Board รจ intervenuto con gli Orientamenti 1/2025 sul concetto di pseudonomizzazione e ha in programma di emettere chiarimenti anche in tema di anonimizzazione, in modo da chiarire, una volta per tutte, questa annosa questione e dare, cosรฌ, degli indirizzi interpretativi definitivi.

Note


[1] Ibidem

[2] EDPB, Lโ€™EDPB adotta orientamenti sulla pseudonimizzazione e apre la strada a una migliore cooperazione con le autoritร  garanti della concorrenza,17 gennaio 2025, disponibile al seguente link:https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation_it

[3] C. CRISCUOLI, I dati pseudonimizzati non sono sempre dati personali: lโ€™importante chiarimento del Tribunale dellโ€™Unione Europea, in Diritto al Digitale, 26 maggio 2023 disponibile al seguente link: https://dirittoaldigitale.com/2023/05/26/dati-personali-tribunale/

[4] Ibidem

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[5] EDPB, Lโ€™EDPB adotta orientamenti sulla pseudonimizzazione e apre la strada a una migliore cooperazione con le autoritร  garanti della concorrenza, 17 gennaio 2025 disponibile al seguente link: https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation_it

[6] C. CAPUTO, G. FERORELLI, โ€œPseudonimizzazioneโ€ o โ€œanonimizzazioneโ€? Sui dati, questo รจ il dilemma (e non solo), in Agenda Digitale, 12 maggio 2023, disponibile al seguente link: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pseudonimizzazione-o-anonimizzazione-sui-dati-questo-e-il-dilemma-e-non-solo/



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