Telefisco 2025: Novità e Chiarimenti sull’IVA e le Fatture Elettroniche

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Regolarizzazioni fatture a cavallo del 1° settembre 2024

Il D.Lgs. n. 87/2024, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, determina una revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della Legge delega n. 111/2023. Secondo quanto previsto all’art. 5 dello stesso Decreto, le modifiche operano per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Ciò premesso, si chiede di sapere come opera il riformato art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 in riferimento alle violazioni “a cavallo del 1° settembre 2024”. In riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024 per la regolarizzazione si applica la vecchia normativa o la nuova?

Commento: Ad esempio, secondo la versione pre-riforma dell’art. 6, comma 8, il cessionario/committente che abbia acquistato (nell’esercizio d’impresa) beni a maggio 2024 senza che sia stata emessa fattura (nei termini di legge), può regolarizzare l’operazione entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente, previo pagamento dell’imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento da cui risultano le indicazioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972. In sostanza, se l’operazione si considera effettuata ai fini IVA il 10 maggio, ma non è stata emessa la fattura, il cessionario/committente può regolarizzare – secondo le modalità sopra indicate – entro 30 giorni successivi allo scadere dei 4 mesi, ovvero entro 30 giorni a partire dal 10 settembre. Se non provvede a regolarizzare entro lo scadere del termine (10 ottobre), si verifica la violazione (punita dalla vecchia norma con una sanzione pari al 100% dell’imposta). In relazione a questa fattispecie, sorge un dubbio collegato al fatto che, essendosi la violazione realizzata dopo il 1° settembre 2024 (ovvero post-riforma dell’art. 6, comma 8), dovrebbe piuttosto applicarsi ad essa la nuova norma, che tuttavia sembra sanzionare un obbligo diverso rispetto al precedente – ovvero la mancata comunicazione alle Entrate dell’omessa fatturazione del proprio cedente/prestatore entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (12 giorni successivi al 10 maggio) – sanzionata con una sanzione pari al 70% dell’imposta. Al riguardo, se così fosse, si applicherebbe una norma sanzionatoria retroattivamente, implicando, di fatto, che il cessionario/committente, già al 1° settembre 2024, non è più nei termini per regolarizzare. Considerata la peculiarità, sotto il profilo temporale, dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, si chiede, pertanto, un chiarimento riguardo all’applicazione del dies a quo della modifica normativa per tale specifica fattispecie.

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Procedura celere

 

L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 punisce il cessionario/committente che, nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione ivi prescritti. In particolare, in caso di omessa fatturazione, in base alla disciplina vigente:

  • prima delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 87/2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi trenta giorni, previo pagamento dell’imposta, il cessionario/committente era obbligato ad emettere autofattura;
  • dopo le modifiche operate dal D.Lgs. n. 87/2024, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si rileva che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore. Invero, la violazione punita dall’art. 6, comma 8, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione.

In ragione di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024, la nuova formulazione trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Ciò detto, al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore.

Conseguentemente, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.

Cessioni intra Ue e recupero IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura

Nel caso di cessioni intra unionali, a partire da quale evento (e.g. data della firma dell’acquirente sulla dichiarazione di ricevimento merce; data in cui il cedente acquisisce disponibilità del documento di prova; ecc.) può essere emessa nota di credito al fine di recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, in analogia a quanto chiarito nella risposta n. 32 del 2023 con riferimento al caso delle esportazioni c.d. indirette?

L’art. 26 del Decreto IVA stabilisce che nei casi in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”, il cedente/prestatore, entro un anno dall’operazione, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione tramite annotazione nell’apposito registro.

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per le imprese

 

Con riferimento alle cessioni intra unionali l’art. 45-bis del reg. di esecuzione n. 2011/282/UE, come novellato dal reg. di esecuzione n. 2018/1912/UE, disciplina la prova delle cessioni intracomunitarie di beni, distinguendo a seconda che il trasporto/spedizione sia curato: (i) dal cedente o da un terzo per suo conto; oppure (ii) dal cessionario o da un terzo o per suo conto; tuttavia, la disposizione in commento non preclude agli Stati membri la possibilità di intervenire in materia individuando ulteriori prove.

Al riguardo con diversi documenti di prassi (tra tutte risposta n. 100 del 2019), cui si rinvia per ogni approfondimento, l’Agenzia ha già chiarito come è possibile provare l’avvenuta cessione intracomunitaria. Dette indicazioni risultano essere ancora attuali, nonostante le novità ai fini sanzionatori introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.

Comunicazione operazioni transfrontaliere: operazioni passive con controparti comunitarie

Similmente a quanto chiarito dal Provvedimento n. 89757/2018 e successive modifiche con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da indicare nel previgente “esterometro”, si conferma che anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti, da effettuare per il tramite dello SDI utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica, per data di ricezione debba intendersi “la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”?

L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, dispone che, dal 1° luglio 2022, dispone che, “b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”. Tale previsione è allineata con i termini di registrazione della fattura di acquisto intracomunitario disposto dall’art. 47 del D.L. n. 331/1993, secondo cui, “Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’art. 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.”. Stante la lettera della norma innanzi richiamata, è, dunque, evidente che la “ricezione” della fattura non può intendersi come data di “registrazione ai fini della liquidazione ai fini IVA”.



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