La polizza RC Notai – Guida completa
La polizza RC Notai, o assicurazione di responsabilità civile professionale per i notai, è un tassello molto importante per la corretta esecuzione della propria professione: oltre ad essere un obbligo di legge, è anche una garanzia essenziale per la tutela dello stesso professionista e, naturalmente, dei suoi clienti.
In questa guida vedremo insieme quali sono i principali aspetti di rilievo per la polizza RC notai, con particolare riferimento alla normativa di riferimento e alle caratteristiche specifiche della copertura assicurativa.
Legge sulla polizza RC Notai: il quadro normativo di riferimento
La disciplina dell’assicurazione obbligatoria per i notai ha il suo principale fondamento nella Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89) e nelle sue successive modifiche, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.
In particolare, l’art. 19 della Legge Notarile, come innovato dall’art. 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182, prevede che
- Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L’impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
- Nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
- Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
- Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
Viene così introdotto l’obbligo per ogni notaio di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, ulteriormente rafforzato dal successivo D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, che ha esteso l’obbligatorietà dell’assicurazione professionale a tutte le professioni regolamentate.
Copertura assicurativa della polizza RC Notai
Chiarito che la polizza RC Notai non è solamente una cautela del professionista, ma un obbligo di legge da tempo consolidato, possiamo cercare di comprendere quali siano le coperture assicurative offerte da questa importante forma di tutela.
Per prima cosa, ricordiamo che la definizione del soggetto assicurato presenta una notevole estensione nel suo ambito di applicazione. La copertura, infatti, non si limita ai soli notai attualmente in servizio o a quelli che interromperanno la professione durante il periodo di validità della polizza (includendo anche i loro eredi), ma si estende anche ai professionisti già cessati la cui precedente copertura decennale sia giunta a termine. L’ampia inclusività garantisce che, di fatto, qualsiasi cittadino che si sia rivolto a un notaio italiano possa contare su una tutela assicurativa, indipendentemente dal fatto che il professionista sia ancora in attività o meno (ne parleremo tra qualche paragrafo).
Analogamente estensiva è l’interpretazione dell’attività professionale coperta dall’assicurazione: non si circoscrive alle sole mansioni esplicitamente previste dalla Legge Notarile, ma abbraccia anche tutte quelle attività che, pur non essendo specificamente normate, sono comunque correlate o derivano dalla posizione del notaio come esperto giuridico qualificato.
La polizza RC Notai copre dunque, in sintesi, i danni causati dal professionista nell’esercizio dell’attività professionale, includendo sia la responsabilità civile diretta del notaio che quella dei suoi collaboratori e dipendenti. La copertura si estende dunque a tutte le attività tipiche della professione notarile, come definite dalla legge notarile e dalle norme complementari che si sono nel tempo succedute. Per esempio, la polizza garantisce il risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da errori od omissioni nell’esercizio dell’attività professionale, inclusi gli atti pubblici, le autenticazioni, le attività di consulenza e gli altri servizi notarili.
I requisiti minimi della polizza RC Notai
Si consideri che la polizza RC notai deve essere inquadrata all’interno di un percorso ben tracciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, che prevede alcuni requisiti minimi che devono essere soddisfatti, in accordo con le disposizioni normative vigenti.
In particolare, il massimale minimo deve essere adeguato al volume d’affari e al rischio dell’attività svolta, con particolare attenzione alla tipologia di atti rogati e al valore delle transazioni gestite.
La copertura deve poi essere garantita anche per le richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione dell’attività professionale, secondo il principio claims made, per un periodo di almeno dieci anni.
Regime Claims Made e Loss Occurrence
Ricordiamo che il regime Claims Made (“a richiesta fatta”) è una particolare modalità di operatività della copertura assicurativa che si differenzia dal tradizionale modello “Loss Occurrence” (insorgenza del danno). Nel sistema Claims Made, l’assicurazione copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato l’evento che ha causato il danno. L’elemento temporale determinante non è quindi il momento in cui si verifica il fatto dannoso, ma il momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento.
Il regime è particolarmente rilevante per le assicurazioni di responsabilità civile professionale, dove spesso intercorre molto tempo tra il momento in cui viene commesso l’errore professionale e quello in cui emerge il danno e viene richiesto il risarcimento. La polizza Claims Made, come in questo caso, può prevedere anche una “retroattività”, ovvero la copertura di richieste di risarcimento presentate durante la vigenza della polizza ma riferite a fatti accaduti in un periodo precedente (specificato in polizza). Analogamente, può includere una “ultrattività” o “postuma”, che estende la copertura alle richieste presentate dopo la scadenza della polizza, per un periodo determinato.
Trovano così profonde differenze dal regime Loss Occurrence, nel quale la copertura è garantita per tutti i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.
Per quanto riguarda gli aspetti economici della copertura, in conformità con la normativa vigente, il massimale è fissato a 3.000.000 di euro per ciascun sinistro e per anno assicurativo, mentre è prevista una franchigia fissa di 15.000 euro per ogni sinistro.
La polizza RC Notai è retroattiva?
Un aspetto fondamentale della polizza RC notai è la garanzia di retroattività: la copertura assicurativa può infatti coprire gli errori commessi dal professionista prima della stipula della polizza ma scoperti successivamente.
La retroattività deve essere garantita per un periodo minimo stabilito dalla normativa, solitamente non inferiore a cinque anni, per una disposizione particolarmente importante, considerando che molti errori professionali potrebbero emergere a distanza di anni dal momento in cui sono stati commessi.
Ricordiamo che la polizza assicurativa predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato offre una copertura particolarmente ampia e vantaggiosa per i professionisti. La sua caratteristica distintiva è quella di garantire il notaio per qualsiasi comportamento colposo commesso nell’esercizio della propria attività professionale, senza alcuna limitazione temporale rispetto al momento in cui si è verificato l’evento potenzialmente dannoso.
La retroattività illimitata
Un elemento di particolare rilievo è la presenza della retroattività illimitata, che rappresenta un notevole vantaggio per gli assicurati. La caratteristica implica che la copertura assicurativa si estende a qualsiasi azione od omissione verificatasi in passato, anche in un periodo molto anteriore alla stipula della polizza. Non viene quindi posto alcun limite temporale all’indietro per quanto riguarda l’epoca in cui si è verificato il fatto che ha generato la richiesta di risarcimento.
La polizza si distingue anche per la previsione dell’ultrattività illimitata, che si attiva automaticamente nel caso di cessazione dell’attività durante il periodo di vigenza del contratto. La clausola risulta particolarmente vantaggiosa poiché garantisce al notaio una protezione perpetua anche dopo la conclusione della sua attività professionale. In pratica, anche dopo la cessazione dell’attività, il professionista continuerà a godere della copertura assicurativa per eventuali richieste di risarcimento future, relative a fatti accaduti durante il periodo di esercizio della professione.
La combinazione di retroattività e ultrattività illimitate crea un sistema di protezione completo e senza soluzione di continuità, che tutela il professionista sia per il passato che per il futuro, garantendo una serenità operativa difficilmente riscontrabile in altre tipologie di polizze professionali.
Esclusioni e limitazioni della polizza RC Notai
La polizza RC Notai prevede alcune esclusioni e limitazioni che devono essere attentamente valutate al momento della stipula, al fine di garantirsi la copertura più idonea a soddisfare non solamente le esigenze di legge, quanto anche quelle che il notaio dovesse percepire in modo specifico.
Se infatti le esclusioni più comuni sono una costante in tutti i contratti di assicurazione, come quelle per i danni derivanti da dolo del notaio, le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, alcune limitazioni possono invece essere oggetto di una negoziazione tra le parti, finalizzata a consentire la personalizzazione del contratto.
Ricordiamo che la polizza RC Notai non copre i sinistri causati da comportamenti dolosi del notaio, né quelli verificatisi durante periodi in cui il professionista era impossibilitato a esercitare per sospensione, inabilitazione o interdizione. La copertura è inoltre esclusa per danni causati a stretti familiari dell’assicurato. Un’ulteriore limitazione deriva dalla prescrizione del diritto dell’assicurato, secondo quanto stabilito dall’articolo 2952 del codice civile.
Va inoltre evidenziato un aspetto particolare: sebbene non costituisca tecnicamente un’esclusione, poiché non influisce sulla tutela garantita al terzo danneggiato, la compagnia assicurativa mantiene il diritto di rivalsa nei confronti del notaio, fino a un massimo di 100.000 euro, qualora il sinistro sia conseguenza della completa omissione delle ispezioni ipotecarie.
La gestione del sinistro con la polizza RC Notai
In caso di sinistro, il notaio deve seguire le procedure indicate dall’assicuratore per favorire la denuncia e la gestione della richiesta di risarcimento.
La tempestività nella comunicazione all’assicuratore è in questo caso essenziale per garantire la corretta fruizione delle coperture, così come la fornitura della necessaria documentazione. La polizza deve prevedere l’assistenza legale e la gestione della controversia, includendo le spese di difesa nei limiti del massimale stabilito.
L’informativa da dare al cliente
Ricordiamo anche che il notaio ha l’obbligo di informare i clienti dell’esistenza della polizza assicurativa, fornendo su richiesta i dettagli della copertura.
La trasparenza contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia con la clientela e rappresenta un elemento di garanzia per la tutela dei loro interessi. L’informativa deve includere il nome della compagnia assicurativa, il numero di polizza e il massimale garantito.
L’adeguamento della copertura assicurativa
La polizza RC Notai deve essere periodicamente rivista e adeguata in funzione dell’evoluzione dell’attività professionale e dei rischi connessi. Particolare attenzione deve essere posta all’adeguamento del massimale in relazione al volume d’affari e alla tipologia di atti rogati.
È inoltre consigliabile effettuare una revisione annuale della polizza per verificarne l’adeguatezza rispetto alle esigenze professionali.
La copertura assicurativa prevista dalla Polizza opera con un massimale che si applica all’intero anno assicurativo o all’intero periodo di ultrattività, una caratteristica che comporta un aspetto che merita particolare attenzione: nel caso in cui un notaio si trovi ad affrontare più sinistri nel corso dello stesso anno, il massimale disponibile potrebbe ridursi progressivamente, con il rischio concreto di una copertura parziale o, nei casi più gravi, di una totale assenza di protezione per gli eventi successivi.
Si consideri inoltre che l’analisi storica dei sinistri dal 1999 ad oggi rivela dati significativi riguardo alle richieste di risarcimento che hanno superato la soglia dei 3 milioni di euro, ammontanti complessivamente a circa 200 casi. La distribuzione di questi sinistri per entità del danno reclamato mostra una situazione particolarmente interessante: dieci casi hanno registrato richieste superiori ai 50 milioni di euro, mentre altri dieci si sono attestati nella fascia tra i 20 e i 30 milioni. Particolarmente numerosi sono stati i casi con richieste di risarcimento tra i 10 e i 20 milioni di euro, circa trenta in totale. La maggior parte dei sinistri, circa 150, ha riguardato richieste di risarcimento comprese tra i 3 e i 10 milioni di euro.
I dati evidenziano dunque come l’attività notarile possa essere esposta a richieste di risarcimento di entità considerevole, sottolineando l’importanza di una copertura assicurativa adeguata e della consapevolezza dei limiti del massimale disponibile.
Polizza RC Notai per studi associati
Nel caso di studio notarile associato, la polizza deve prevedere specifiche clausole che garantiscano la copertura per tutti i notai associati e per l’attività dello studio nel suo complesso.
È importante che la polizza definisca chiaramente le responsabilità individuali e quelle collettive, assicurando una protezione adeguata per tutte le figure professionali coinvolte.
Polizza RC Notai e continuità professionale
La polizza RC notai deve garantire la continuità della copertura assicurativa anche in caso di cessazione dell’attività, pensionamento o decesso del notaio. L’estensione, nota come garanzia postuma, è fondamentale per proteggere gli eredi e i clienti da eventuali richieste di risarcimento che dovessero emergere dopo la cessazione dell’attività professionale.
Le integrazioni alla Polizza RC Notai
La polizza RC Notai può essere integrata volontariamente dal professionista, in modo tale che possa giungere a una copertura più specifica e personalizzata.
Tra le coperture più diffuse c’è la polizza per indennità giornaliera da inabilità al lavoro, che rappresenta uno strumento di tutela economica per il notaio che si trovi nell’impossibilità di svolgere la propria attività professionale. La copertura assicurativa garantisce un sostegno finanziario concreto attraverso l’erogazione di un’indennità giornaliera nei periodi in cui il professionista è forzatamente impossibilitato a esercitare.
La garanzia si estende a diverse situazioni che possono determinare l’inabilità temporanea del notaio. La copertura interviene non solo in caso di malattia, ma anche per infortuni, siano essi occorsi durante l’esercizio dell’attività professionale o nella vita privata. La polizza tutela inoltre il professionista anche nelle situazioni di inabilità derivanti da azioni delittuose commesse da terzi, come nel caso di uno scippo.
Una forma di protezione assicurativa che si rivela particolarmente preziosa poiché garantisce la continuità del reddito anche nei momenti in cui circostanze avverse impediscono lo svolgimento dell’attività professionale, offrendo così al notaio una significativa tranquillità operativa.
Un’altra copertura integrativa è quella della polizza di Tutela Legale, che offre al notaio una protezione significativa garantendogli la possibilità di avvalersi di assistenza legale qualificata nelle situazioni previste dal contratto assicurativo. La copertura si estende non solo al professionista stesso ma comprende anche l’intero nucleo familiare, offrendo così una tutela più ampia e completa.
Le altre coperture integrative
Un aspetto particolarmente vantaggioso di questa polizza risiede nella libertà di scelta del legale: il notaio ha infatti la facoltà di designare un avvocato di propria fiducia per gestire le controversie che lo coinvolgono, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Un’autonomia nella scelta del professionista legale che permette al notaio di affidarsi a un consulente con cui ha già un rapporto fiduciario consolidato o che ritiene particolarmente qualificato per la specifica questione da affrontare.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, la polizza prevede una copertura particolarmente vantaggiosa, con un massimale di 70.000 euro per ogni singolo sinistro. È importante sottolineare che non esiste un limite al numero di sinistri coperti nell’arco dell’anno assicurativo, caratteristica che rende la protezione particolarmente completa ed efficace.
Vi sono infine ampie coperture potenziali in ambito civile, offrendo in primo luogo la copertura delle spese legali per azioni promosse dall’assicurato in caso di danni subiti personalmente o al proprio patrimonio a causa di fatti illeciti extracontrattuali. La protezione si estende sia all’ambito civile che alla costituzione di parte civile in sede penale. La polizza include anche il rimborso delle spese sostenute per la presentazione di denunce o querele, a condizione che il notaio si costituisca parte civile nel procedimento penale.
Per quanto riguarda l’attività professionale, la copertura si estende alle controversie con i fornitori di beni e servizi, e alle dispute in materia di lavoro con i dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro. La polizza tutela inoltre il professionista nelle controversie relative agli immobili, sia quelli destinati all’attività professionale che quelli ad uso abitativo di proprietà o residenza del notaio.
La difesa in ambito amministrativo
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la difesa in ambito amministrativo: la polizza può infatti coprire le spese per ricorsi contro provvedimenti amministrativi in diverse materie sensibili, quali il Codice della Sicurezza, la normativa sulla Privacy e il GDPR, la disciplina Antiriciclaggio e la normativa Ambientale. È inclusa anche una tutela specifica per le controversie legate alla circolazione stradale, che copre sia i danni subiti dai veicoli (di proprietà o in locazione del notaio, dei familiari o conviventi) sia la difesa in procedimenti penali connessi.
La polizza offre una protezione particolare in caso di procedimenti disciplinari: garantisce la copertura integrale del massimale quando il procedimento deriva dall’accusa di aver commesso un illecito amministrativo o un reato. Di particolare importanza è la tutela in caso di procedimenti penali o per la difesa da accuse di illeciti amministrativi, dove il notaio mantiene la piena libertà di scegliere un legale di fiducia per essere assistito in queste situazioni particolarmente delicate.
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