L’OCC di Viterbo fornisce supporto a favore dei soggetti sovraindebitati

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Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – I soggetti che possono fare ricorso sono individuati dallo stesso legislatore e sono: i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative ed ogni altro debitore non soggetto alle altre procedure concorsuali

Viterbo – Sempre maggiore interesse destano le procedure di sovraindebitamento, confluite con l’ultimo intervento legislativo (D. Lgs. 14/2019) nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) andando così a costituire un testo organico con le altre procedure concorsuali.

Tali procedure interessano i soggetti c.d. sovraindebitati e cioè i debitori che si trovano nella condizione di difficoltà economica tale da rendere probabile l’impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte anche in prospettiva futura o nell’attuale impossibilità a rimborsare in maniera regolare i propri debiti.

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OCC Viterbo


Di primario interesse è l’effetto che si produce a seguito della corretta esecuzione della proposta e cioè la liberazione del soggetto sovraindebitato dai debiti che non sia stato in grado di estinguere nel corso della stessa procedura così come indicato nel piano di rientro (c.d. effetto esdebitatorio).

I soggetti che possono fare ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono individuati dallo stesso legislatore e sono: i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative ed ogni altro debitore non soggetto alle altre procedure concorsuali.

Per tali soggetti, poter usufruire delle procedure di sovraindebitamento è l’unico strumento previsto dalla legge per beneficiare dell’effetto esdebitatorio e quindi della sostanziale cancellazione/estinzione dei debiti rimasti insoluti. Infatti queste procedure derogano al generale principio secondo cui le persone fisiche e le altre figure giuridiche diverse dalle società di capitali, fatta eccezione per la limitazione di responsabilità concessa ad ulteriori specifici casi previsti dalla legge, rispondono delle obbligazioni contratte con il proprio patrimonio presente e futuro sino alla completa soddisfazione del debito.

Questo principio cardine del nostro sistema normativo ha quindi trovato un’importantissima deroga con la L. n. 3/2012 e s.m.i., successivamente inserita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

Le procedure di sovraindebitamento consistono quindi in estrema sintesi nella formulazione di proposte finalizzate all’adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti che altrimenti non avrebbero potuto in altro modo adempiere ai debiti contratti. Un progetto redatto secondo le norme procedurali ha ottime possibilità di concludere la procedura positivamente ed i debiti che non sia stato possibile adempiere o che siano stati saldati anche solo parzialmente, si considerano estinti e non più esigibili.

In funzione delle caratteristiche del soggetto (requisito soggettivo) e dei debiti contratti (requisito oggettivo) la normativa mette a disposizione del debitore diverse procedure (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione del patrimonio, esdebitazione del debitore incapiente); spetta al professionista che lo assiste, di concerto con il Gestore della Crisi nominato dall’Organismo quale l’A.CO.A.VIT., costituito dall’ordine degli avvocati di Viterbo e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo, individuare la migliore soluzione da adottare.

L’attuale situazione delle procedure di sovraindebitamento è mutata rispetto all’approccio iniziale avuto nei riguardi della L. n. 3/20212, rimasta originariamente sostanzialmente inapplicata.

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È trascorsa più di una decade dell’emanazione della prima legislazione che aveva introdotto le procedure di sovraindebitamento ed oggi queste rappresentano un numero più che rilevante delle procedure concorsuali iscritte nei Tribunali di tutta Italia, con ottimi risultati applicativi. L’aumento di queste procedure ha comportato un’importante specializzazione dei professionisti (avvocati e commercialisti) che assistono i ricorrenti, andata di pari passo con un importante proliferazione della giurisprudenza di merito e legittimità. I ricorrenti possono oggi trovare assistenza dal sorgere della procedura, sino al buon esito della stessa.

La presentazione di una procedura di sovraindebitamento richiede che il ricorrente si affidi ad un apposito ente denominato Organismo di Composizione della Crisi, il quale nominerà al suo interno un Gestore della Crisi, quale soggetto terzo ed imparziale, incaricato di redigere una relazione sulla proposta di rientro del debito redatta dal professionista del debitore.

I ricorrenti che intendono avviare una procedura di sovraindebitamento nel Distretto del Tribunale di Viterbo potranno avvalersi dell’Organismo di Composizione della Crisi costituito dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Commercialisti (A.CO.A.VIT.), che grazie all’esperienza ed alla sinergia dei professionisti iscritti assisterà il ricorrente al fine di giungere alla predisposizione di una proposta sostenibile, redatta nel rispetto dei requisiti di legge.

Passando ad analizzare nel dettaglio alcune peculiarità della normativa del sovraindebitamento, appare utile ravvisare la possibilità di usufruire delle procedure familiari, previste dall’art. 66 CCII.

Una delle difficoltà della prima stesura della normativa era l’impossibilità di presentare proposte di risanamento del debito che potessero ricomprendere più soggetti interessati. Capita sovente infatti che al fine di sostenere un’impresa di piccole dimensioni ed a carattere familiare, più membri dello stesso nucleo si indebitino sia come obbligati principali, sia con il rilascio di garanzie personali (fideiussioni) o reali (ipoteche), od ancora acquisendo autonomamente finanziamenti da far successivamente confluire nell’attività aziendale, o per sostenere spese personali, avendo l’attività fagocitato le risorse finanziarie.

Una recentissima modifica, in vigore da settembre scorso, ha previsto una norma di raccordo tale da permettere l’utilizzo delle procedure familiari ad una pluralità di situazioni. È ora possibile affrontare con successo una complessa situazione debitoria avviando un’unica procedura che coinvolga più familiari con caratteristiche soggettive diverse (consumatore, imprenditore, soggetto senza patrimonio).

Ma quali sono i soggetti a cui è applicabile la procedura familiare? La normativa definisce membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile ed i conviventi di fatto.

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È inoltre necessario che gli stessi siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

La procedura in questo caso trova un’evidente utilità pratica tale da permettere un raccordo tra le posizioni personali dei debitori, che pur rimanendo distinte hanno la possibilità di ottenere un miglior risultato, sia in funzione della proposta presentata, sia in termini di risparmio economico. In queste circostanze infatti può capitare che un medesimo creditore sia soddisfatto parzialmente da più soggetti obbligati, permettendo così di giungere ad una proposta certamente migliorativa rispetto alla singola proposta di rientro presentata da un solo soggetto.

Inoltre la procedura diverrà anche economicamente più vantaggiosa per i ricorrenti, i quali avranno la possibilità di ripartire le spese della procedura in ragione dell’attivo di ciascuno.

Merita precisare che la presenza di un solo familiare avente i requisiti di imprenditore, professionista, socio di società di persone, o comunque tali da escluderlo dalla qualità di consumatore, determinerà per tutti i familiari l’impossibilità di usufruire della procedura della ristrutturazione del debito, in quanto espressamente prevista a favore dei soli consumatori, i quali potranno comunque beneficare di alcune norme di favore ad essi riservate.

Nei casi di procedure familiari, è espressamente prevista inoltre la possibilità di usufruire della liquidazione del patrimonio e dell’esdebitazione dell’incapiente, procedure di particolare beneficio per alcuni soggetti che non potrebbero altrimenti fornire un’effettiva utilità ai creditori e rischierebbero di restare altrimenti esclusi dalla possibilità dell’esdebitazione.

La procedura familiare, come tutte le procedure di sovraindebitamento, si presta ad essere strutturata e studiata sulla singola situazione specifica, un vero e proprio abito sartoriale, tale da fornire la miglior soluzione ed una proposta di rientro redatta ai sensi di legge, potenzialmente accettabile per i creditori e pienamente sostenibile dal debitore.

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Per tale ragione la normativa sul sovraindebitamento presenta notevoli peculiarità che devono essere attentamente valutate dai professionisti incaricati ed altamente specializzati, come sono i Gestori della Crisi iscritti all’Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati e Dottori Commercialisti di Viterbo, chiamati ad analizzare e valutare ogni peculiarità di ciascuna pratica.

Sui siti web dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo (https://www.ordineavvocativiterbo.it/organismo-crisi-sovraindebitamento.asp), dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (https://www.odcecviterbo.it/it/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovrainebitamento_75/) e su quello dell’Organismo (https://www.occviterbo.it/) , sono riportate tutte le informazioni per poter usufruire dei servizi dell’O.C.C.

È anche possibile contattare direttamente il Referente dell’Organismo, dott. Maurizio Rubini, con studio in Viterbo, Via Einaudi 8, tel. 0761 251561, email studiorubini@hotmail.com.

Avv. Lorenzo De Rossi

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15 gennaio, 2025





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